Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 24.10.2019 80.2015.214

24 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·5,525 parole·~28 min·4

Riassunto

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: responsabilità solidale dell’amministratore, prescrizione dei crediti fiscali della società debitrice, opponibilità degli atti interruttivi all’amministratore

Testo integrale

Incarti n. 80.2015.214 80.2015.215

Lugano 24 ottobre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1 Singapore, rappr. da  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 13 ottobre 2015 contro la decisione del 10 settembre 2015 in materia responsabilità solidale per le imposte federale diretta (1998, 2004, 2005, 2006), cantonale (1998, 2004, 2005 e 2005) e comunale (1998, 1999, 2000, 2001, 2003)

Fatti

A.    La PI 1 (già __________, e __________) è stata iscritta a Registro di commercio il 17.10.1997, con sede a __________. La società era, tra altre cose, attiva nella pianificazione e nella realizzazione di progetti concernenti impianti tecnologici per la produzione di ceramica in generale e altri impianti adatti alla produzione. Dalla costituzione della società sino al 16.10.2006 unico membro del Consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale era __________, già residente a __________. Al momento dell’entrata in liquidazione della RI 1, liquidatore è stato nominato __________, residente a __________.

                                  B.   L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) il 31.1.2013, si rivolgeva a RI 1, in qualità di ex amministratore della __________ in liquidazione, informandolo che nei periodi fiscali compresi tra il 1998 ed il 2006 la società non aveva completamente adempiuto ai suoi obblighi di pagamento dei tributi fiscali. In particolar modo, per quanto concerneva la tassazione del 1998, la stessa era stata oggetto di una procedura di accertamento, particolarmente lunga e contestata dalla società, che aveva pure coinvolto l’AFC. La valutazione fiscale era stata portata a termine con l’ausilio dell’amministratore e si era conclusa con la comunicazione dell’accordo sull’imposta preventiva dell’AFC che risaliva al 16. 1.2006. L’autorità fiscale rilevava poi che, in quanto amministratore unico al momento dei fatti, RI 1 non aveva proceduto al pagamento delle imposte dovute. L’Ufficio esazione e condoni aveva pertanto avviato la procedura esecutiva, ottenendo il rilascio di attestati carenza beni nei confronti della società per il mancato pagamento della totalità delle imposte dovute.

                                         La situazione in parola era riconducibile, secondo gli accertamenti dell’UTPG, alla mancanza di liquidità conseguente al prestito infragruppo concesso alla società __________ nel 1997. L’autorità resistente indicava che, dai bilanci presentati si era infatti potuto costatare che al 31.12.1998, il prestito ammontava in contabilità a fr. 1'927'905.55, mentre che al 31.12.2004 tale prestito era aumentato sino all’importo di fr. 2'686'755.-. Il prestito in questione era l’unico attivo rimanente di spettanza della società. Al momento della procedura esecutiva, il suddetto credito non figurava più tra gli attivi realizzabili della società. L’UTPG rimproverava pertanto a RI 1 di aver permesso la liquidazione della società, rimborsando il capitale agli azionisti che ammonta a fr. 2'000'000.-. Per le ragioni suesposte l’autorità fiscale riteneva che fossero adempiuti i presupposti per l’applicazione degli articoli 55 LIFD e 64 LT, che sanciscono la responsabilità solidale delle persone incaricate dell’amministrazione della società per le imposte dovute da tale persona giuridica fino a concorrenza del ricavo di liquidazione. La decisione concerneva le imposte federali, cantonali e comunali. RI 1 veniva pertanto chiamato solidalmente a versare alle autorità fiscali i seguenti importi (ossia complessivi fr. 618'588.30, oltre agli interessi di ritardo):

IFD 1998

fr. 298'123.60

IC 1998

fr. 116'958.60

ICom 1998

fr. 100'902.90

ICom 1999

fr. 6'978.70

ICom 2000

fr. 8'171.20

ICom 2001

fr. 5'416.-

ICom 2002

fr. 3'582.40

Icom 2003

fr. 2'469.40

IFD 2004

fr. 6'596.-

IC 2004

fr. 10'254.-

ICom 2004

fr. 7'690.50

IFD 2005

fr. 6'800.-

IC 2005

fr. 11'270.-

ICom 2005

fr. 7'852.50

IFD 2006

fr. 6'800.-

IC 2006

fr. 10'870.-

ICom 2006

fr. 7'852.50

                                  C.   Con reclamo 4/5.3.2013 RI 1, rappresentato dall’avv. __________, insorgeva contro la decisione di responsabilità solidale. L’ex amministratore contestava in via preliminare la procura conferita dal Comune di __________ al Cantone per rappresentarlo nell’ambito della procedura: secondo l’art. 296 cpv. 4 LT la rappresentanza sarebbe ammessa unicamente per la riscossione delle imposte. Per quanto concerneva il merito, il reclamante lamentava un’esposizione non del tutto inequivocabile dei fatti. La __________ era stata messa in liquidazione il 16.10.2006: in contemporanea RI 1 era “decaduto” dalla funzione di amministratore unico per essere sostituito da un liquidatore. Secondo l’insorgente, le disposizioni inerenti la responsabilità solidale escluderebbero la responsabilità degli amministratori che non partecipano alla liquidazione, poiché lo scopo perseguito sarebbe quello di garantire i “(…) diritti fiscali nella liquidazione della società”. Eventualmente responsabili, a suo avviso, dovrebbero pertanto essere ritenuti i liquidatori. Ad ogni modo, l’importo massimo della responsabilità sarebbe dato dal ricavo della liquidazione. La responsabilità può iniziare soltanto con la cessazione dell’assoggettamento della persona giuridica, e quindi al termine della liquidazione (art. 54 cpv. 2 LIFD). Pure errata la conclusione dell’UTPG dove viene indicato che l’amministratore avrebbe liquidato di fatto la società, rimborsando all’azionista il capitale di fr. 2'000'000.- (prestito concesso alla __________ di fr. 2'686'755.-). Secondo il reclamante, l’identità dell’azionista non coinciderebbe con il debitore del prestito: in altri termini il rimborso del capitale azionario non era una circostanza provata e di conseguenza neppure assodate le conseguenze di una liquidazione ed una responsabilità. La liquidazione della società sarebbe stata posta in atto tramite il liquidatore, __________. Inoltre, sulla scorta della decisione, il reclamante faceva notare che il credito di fr. 2'686'755.- al 31.12.2004 non figurava più tra gli attivi realizzabili della società al momento della procedura esecutiva in quanto avrebbe dovuto essere saldato. Il reclamante precisava che da approfondire era il perché quel credito fosse scomparso dal bilancio: nel caso in cui fosse stato rimborsato a bilancio, avrebbe dovuto figurare una liquidità analoga. Nel caso in cui alla società non fossero affluiti mezzi corrispondenti, si doveva sapere per quali ragioni il liquidatore non avesse svolto appieno il suo compito di “(…) realizzare gli attivi e di saldare i passivi”. Quest’omissione sarebbe, sino a prova del contrario, da ascrivere ad una colpa del liquidatore.

                                         Da ultimo il reclamante sollevava la problematica inerente il diritto di riscuotere le imposte: rilevava che, non gli constava che fosse mai stato intrapreso nei confronti della società o del corresponsabile un atto qualsiasi idoneo ad interrompere la prescrizione.

                                  D.   Con decisione 10.9.2015 l’UTPG respingeva il reclamo. L’autorità resistente rilevava in via preliminare che, per quanto riguardava la responsabilità solidale, la legge non contempla la necessità di una formale decisione separata. La persona solidalmente responsabile ha nondimeno diritto ad ottenere la notifica di una decisione impugnabile. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in sede di reclamo, non si trattava di iniziare una nuova procedura. Il credito fiscale era già stato stabilito con le relative decisioni di tassazione. La procedura concerneva, di fatto, la riscossione dei crediti fiscali rimasti scoperti contro il responsabile solidale ex art. 55 LIFD e 64 LT, ossia RI 1. Motivo per cui l’UTPG era autorizzato a procedere anche in rappresentanza del Comune.

                                         L’UTPG contestava inoltre che la cerchia dei responsabili solidali ex art. 55 cpv. 1 LIFD e 64 cpv. 1 LT fosse limitata ai liquidatori. Le norme di legge in questione estendono la responsabilità a tutte le persone incaricate dell’amministrazione. La responsabilità stabilita da queste norme mira a colpire quelle persone che singolarmente o in comune con altre dispongono del patrimonio sociale con il quale dovrebbero essere soddisfatti gli oneri fiscali. In merito a RI 1, questi era stato amministratore unico della società dal 17.10.1997 al 16.10.2006, ossia nel periodo in cui la liquidazione di fatto della società era già in essere. La __________ aveva venduto nel corso del 1998 al suo unico cliente, la società __________ (__________), le istallazioni per una fonderia di acciaio e in seguito non aveva avuto più alcuna attività. A partire dal periodo fiscale 1999 la società non era più operativa e nei bilanci sino al periodo fiscale 2005 figurava esclusivamente quale attivo di rilievo un prestito a favore del cliente in questione. Ai fini della responsabilità solidale secondo gli art. 55 LIFD e 64 LT non sarebbe importante il momento in cui è stata decisa la tassazione del periodo fiscale 1998. RI 1, in veste di amministratore unico, aveva curato la procedura di accertamento aperta nei confronti della società dall’AFC per definire l’imposta preventiva, sfociata nell’accordo del 16.1.2006. Ciononostante RI 1 non aveva previsto, almeno contabilmente, adeguati accantonamenti.

                                         Inoltre per quanto atteneva alla critica secondo cui la liquidazione della società non era ancora terminata, l’UTPG rilevava che, nel caso della liquidazione di fatto di una società, la stessa viene considerata chiusa quando la società è stata svuotata dalla sua sostanza, al punto che la sua attività ordinaria non può essere continuata. Secondo l’UTPG, nel caso di specie la cessione dell’unico attivo di rilievo era avvenuta nel periodo fiscale 2005, in quanto, non essendo stati presentati i relativi conti economici e bilanci a partire da questo periodo fiscale, non figurava più tra gli attivi della società il prestito alla __________. Nel corso delle procedure esecutive era emerso che questo attivo non esisteva più. Per tale ragione la società non era più in grado di continuare la sua attività già allora: motivo per cui era stata liquidata di fatto.

                                         Per quanto atteneva all’importo delle imposte rimaste insolute, l’UTPG indicava che, per quanto concerneva il periodo fiscale 2004, la notifica della decisione di tassazione, avvenuta dopo le dimissioni di RI 1 dal CdA era stata ad ogni modo definita sulla base di un accordo inerente i periodi fiscali 1998 – 2004, discusso con il reclamante, rispettivamente il rappresentante fiscale __________. Le decisioni fiscali 1998-2003 erano state inviate quando RI 1 era ancora amministratore unico della __________. Per i periodi fiscali 2005 e 2006 la società non aveva presentato i conti, motivo per cui erano state emesse le relative tassazioni d’ufficio. L’UTPG concludeva poi la decisione su reclamo indicando le date di notifica delle relative decisioni, le date di rilascio degli attestati di carenza beni nei confronti della società. Citando poi l’art. 136 CO, l’UTPG rilevava che l’interruzione della prescrizione nei confronti di un debitore solidale o di un condebitore d’una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori.

                                  E.   Con ricorso 13/14.10.2015 RI 1, patrocinato dall’avv. __________, insorge contro la decisione su reclamo. A suo avviso, la responsabilità solidale dovrebbe essere stabilita mediante una decisione separata, la quale “innesta tutta la procedura di ricorso”. In tal senso l’insorgente ritiene che non si possa sostenere di essere già giunti alla fase della riscossione delle imposte, ma ci si troverebbe allo “(…) stadio di accertare un obbligo di pagamento, non di procedere all’incasso”. Il ricorrente censura poi la rappresentanza, nella procedura di riscossione del Cantone nei confronti del Comune.

                                         Nel merito della decisione, l’insorgente rileva poi che, seppur con la decisione su reclamo il ragionamento dell’autorità fiscale è stato affinato, nondimeno vi sarebbero degli elementi discordanti. In particolar modo l’UTPG rileva che è avvenuta una liquidazione di fatto della società, nel periodo in cui RI 1 era amministratore unico. In veste di AU, il ricorrente non avrebbe disposto dei necessari accantonamenti e la liquidazione di fatto sarebbe terminata con la cessione del credito. In relazione a questa cessione, la stessa sarebbe unicamente desunta in modo circostanziale dall’assenza del credito nell’ambito delle procedure esecutive ed è fatta risalire temporalmente al 2005. Il debitore sarebbe stato designato nella __________ prima decisione, mentre che, nella decisione su reclamo, verrebbe indicata come debitrice la __________. Nella decisione su reclamo, inoltre, non si parlerebbe più, per quanto attiene alla cessione, di un rimborso all’azionista, né tanto meno del capitale azionario, ma della cessione di un credito verso un cliente. Il ricorrente rileva che, probabilmente, questo cambio d’impostazione della decisione su reclamo sia dipeso dalla documentazione da lui presentata secondo cui azionista era la __________. di __________, società rappresentata da uno Studio legale, di cui fa parte, quale collaboratore, pure la persona che è poi stata nominata liquidatore. In tal senso il ricorrente rileva che già all’inizio del 2006 l’azionista, attraverso il suo legale del __________, aveva dato istruzioni per sostituire l’amministratore. Contatti erano pure stati attivati con la __________. I professionisti in questione, avevano promesso che i pagamenti delle imposte sarebbero stati eseguiti.

                                         Per quanto concerne poi l’applicazione del diritto, il ricorrente rileva nuovamente che il periodo interessato dagli art. 55 cpv. 1 LIFD e 64 cpv. 1 LT è quello della liquidazione e che i responsabili sono coloro che intervengono in questa fase, poco importa se amministratori o liquidatori. La responsabilità sarebbe inoltre limitata al ricavo della liquidazione. Il ricorrente contesta che la società fosse già in liquidazione di fatto dal momento in cui aveva venduto gli impianti al suo unico cliente, mantenendo comunque a bilancio come solo attivo un prestito a quel cliente. Una liquidazione di fatto avviene quando gli attivi sono ceduti o realizzati e il ricavo non viene nuovamente investito, bensì ripartito. Secondo i fatti, così come descritti nella decisione impugnata, dopo la vendita degli impianti non vi sarebbe stata, sino alla liquidazione formale, né ripartizione né privazione della sostanza economica. Il bilancio del 2005 era stato allestito da RI 1 e, a quell’epoca, il credito era ancora esistente. La produzione di quel bilancio e di quello relativo al 2006 competeva al nuovo amministratore. Nel bilancio del 2005 allestito da RI 1 figuravano inoltre accantonamenti per imposte, per rischio cambio e per crediti per fr. 479'000.-, in aumento rispetto all’anno precedente.

                                         Il ricorrente è inoltre dell’avviso che nei suoi confronti non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione: il termine di prescrizione non sarebbe pertanto stato interrotto dagli attestati di carenza beni né da altri atti del creditore. Il credito sarebbe pertanto prescritto. In conclusione, RI 1 ritiene che “(…) il Comune non era validamente rappresentato nella procedura, che una liquidazione di fatto non era iniziata né terminata, che l’affermata inesistenza del credito è semplicemente inaccettabile, che il diritto di riscuotere le imposte è prescritto e che il ricorrente ha dato prova di tutta la diligenza possibile”.

                                  F.   Con osservazioni 25/27.11.2015, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni argomenta che, per determinare la cerchia dei responsabili solidali, è necessario poter stabilire quando ha avuto inizio il processo di liquidazione della società. Si è in presenza di un’erosione costitutiva di una liquidazione di fatto, quando la società dispone del suo patrimonio in una maniera che eccede il quadro ordinario, per mezzo della quale essa si svuota o inizia a svuotarsi. RI 1 è stato amministratore unico de__________ dal 17.10.1997 al 16.10.2006, segnatamente nel periodo in cui la liquidazione di fatto della società era già in essere. Dopo aver venduto nel corso del 1998 al suo unico cliente, __________, le installazioni per una fonderia di acciaio, non ha più avuto alcuna attività operativa. Tra i ricavi degli anni successivi figura solo la posta “ricavi finanziari” e nei bilanci sino al periodo fiscale 2005 figura esclusivamente quale attivo di rilievo un prestito a favore di una società __________. Quindi, già a partire dal periodo fiscale 1999 la società non era più operativa e da qui discenderebbe la sua responsabilità solidale. Sempre l’autorità fiscale indica che, per quanto concerne i presupposti dell’obbligazione solidale, in caso di liquidazione tacita, la stessa è considerata conclusa quando la società è stata svuotata della sua sostanza tanto che la continuazione della sua attività è divenuta impossibile. Nella fattispecie in esame l’unico attivo esistente è stato ceduto nel 2005: da questo periodo in poi, non essendo stati presentati i relativi conti economici e bilanci, non figura più il prestito alla società __________ __________ tra gli attivi della società. Il successivo liquidatore della società, __________ ha dichiarato all’Ufficio esecuzione di __________ che per quanto attiene al prestito verso terzi a bilancio di fr. 2'686'755.60, avrebbe dovuto essere saldato al più tardi entro il 2006. Nel corso delle procedure esecutive è poi appunto emerso che il credito in questione non esisteva più. Da ultimo, l’autorità resistente, citando anche una sentenza di questa Camera (CDT n. __________ del 16.8.2012) indica che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la prescrizione del diritto di riscossione è stata salvaguardata pure nei confronti di RI 1.

                                  G.   Il 5/7.1.2016 RI 1 replica alle osservazioni dell’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni contestando le argomentazioni proposte. In particolar modo, tornando all’ipotesi formulata da parte dell’autorità fiscale in relazione a fatto che la liquidazione della società sia avvenuta nel 2005, per il solo fatto che non sarebbero stati presentati i bilanci è, secondo il ricorrente “egocentrica”. I bilanci relativi al 2005 avrebbero dovuto essere presentati all’autorità fiscale da parte del nuovo amministratore. Gli stessi esistevano con tanto di credito verso terzi, che l’autorità fiscale sosterrebbe essere stato estinto nello stesso anno. Il ricorrente è dell’avviso che “(…) la responsabilità solidale non serve a rendersi la vita più comoda e a permettere che altri la passino liscia dopo atti implicanti la responsabilità civile e penale. Di fatto l’autorità fiscale non ha esaurito le sue facoltà di ricuperare le imposte che qui reclama, con un atteggiamento negligente che non le consente di rivalersi ora su un terzo. Anzi a ben vedere il credito d’imposta non può ancora essere considerato irrecuperabile”.

                                  H.   Con scritto 18.9.2018 questa Camera si è rivolta al patrocinatore del ricorrente. Questi aveva infatti richiesto di voler sospendere la trattazione della pratica in vista di un eventuale accordo transattivo con l’autorità fiscale. Non essendo nel frattempo giunta alcuna comunicazione in merito, la Camera ha chiesto un aggiornamento relativo allo stato delle trattative. Il ricorrente veniva inoltre informato del fatto che, in assenza di ulteriori riscontri entro 20 giorni la causa sarebbe stata riattivata.

                                    I.   Con risposta 4/5.10.2018, l’avv. __________ precisa che la richiesta di sospensione della pratica era legata al fatto che la __________, disponeva ancora di mezzi “(…) che sarebbero stati sequestrati dal Ministero pubblico della Confederazione, i quali avrebbero potuto essere sufficienti per estinguere il debito fiscale, se non gli interessi almeno in capitale”. Secondo il ricorrente a tutt’oggi la società non sarebbe insolvente.

Diritto

                                   1.   Con il proprio gravame, il ricorrente censura parecchi aspetti della decisione impugnata: l’intervenuta prescrizione del diritto di riscossione, l’inesistenza di una liquidazione della società durante il suo periodo di amministrazione, la mancata corretta rappresentanza del Comune di __________ da parte dell’autorità fiscale cantonale nell’ambito della procedura in responsabilità.

                                         Si tratta pertanto di esaminare preliminarmente se sia o meno prescritto, nei confronti del ricorrente, il diritto di riscossione.

                                   2.   2.1.

                                         Ai sensi dell’art. 121 LIFD, per l’imposta federale diretta, e dell’art. 194 LT, per l’imposta cantonale, i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione (cpv. 1), ed in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato (cpv. 3). La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono regolate dagli articoli 120 cpv. 2 e 3 LIFD e 193 cpv. 3 e 4 LT. In particolare un nuovo termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento od alla riscossione del credito fiscale comunicato al contribuente od al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT). Una decisione di tassazione passa in giudicato il giorno a partire dal quale non può più essere contestata tramite un mezzo d’impugnazione ordinario (sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 4).

                                         2.2.

                                         Le date determinanti per stabilire se sia sopraggiunta la prescrizione dei crediti fiscali litigiosi sono quelle della notificazione delle decisioni di tassazione, da un lato, e della notificazione degli ACB, dall’altro:                   

IC/IFD 1998

IC/IFD 2004

IC/IFD 2005

IC/IFD 2006

Notifica tassazione

6.4.2006

11.1. 2007

5.6.2007

6.11.2007

Notifica ACB

30.1.2008

27.10.2008

27.10.2008

3.2.2009

                                         Questi gli importi per cui sono stati rilasciati gli ACB:

IC

IFD

1998

131'559.10

341'873.-

2004

11'911.90

7'501.85

2005

12'495.40

7'701.65

2006

11'585.85

7'443.10

                                         Gli ulteriori importi richiesti a RI 1 riguardano le imposte comunali dal 1998 al 2006 per complessivi fr. 143'063.60. Per precisione si indica che per i periodi fiscali 1999 2000, 2001, 2002, 2003, le decisioni di tassazione (su reclamo quelle del 1999 e del 2000) sono state emanate il 23.3.2006.

                                         Sia le decisioni di tassazione che gli ACB sono stati notificati alla __________.

                                         La decisione dell’UTPG inerente la responsabilità solidale del ricorrente gli è stata invece intimata il 31.1.2013, tramite invio raccomandato.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, si deve stabilire se i crediti fiscali fossero già prescritti, quando gli è stata notificata la decisione relativa alla responsabilità solidale. L’autorità fiscale lo nega, per il fatto che con il rilascio degli ACB nei confronti della società sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione di 20 anni giusta l’art. 149a LEF. Questo termine sarebbe opponibile anche al responsabile solidale del pagamento delle imposte.

                                         2.3.2.

                                         In un caso che concerneva la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte, il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi circa gli effetti di attestati di carenza beni spiccati unicamente nei confronti di uno di essi (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015, in RF 71/2016 p. 365). In particolare, nel caso giudicato dalla Suprema Corte svizzera, erano stati rilasciati, a carico del marito della ricorrente, degli attestati di carenza beni che facevano riferimento all’art. 115 LEF e menzionavano che presso il debitore non erano stati ritrovati beni pignorabili. Gli stessi valevano come attestati di carenza beni definitivi (art. 115 cpv. 1 e 149 LEF) e come tali erano stati riconosciuti sufficienti per riconoscere l’insolvibilità del marito della ricorrente ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LIFD. L’Alta Corte ha quindi indicato che il fisco aveva saputo di tale circostanza – ossia dell’insolvibilità del marito – dal momento della ricezione degli attestati di carenza beni. A tale momento era venuta meno la solidarietà fiscale dei coniugi.

                                         Nella fattispecie oggetto della decisione 2C_58/2015, la ricorrente aveva censurato dinanzi al TF la violazione dell’art. 149a LEF, nella misura in cui i giudici cantonali avevano stabilito che il termine di prescrizione di 20 anni di un credito constatato da un attestato di carenza beni si applicasse anche ad un debitore solidale. La ricorrente sosteneva invece che fosse intervenuta la prescrizione ex art. 121 LIFD.

                                         La Suprema Corte svizzera ha ricordato che, secondo l’art. 149a LEF, il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal suo rilascio. Nel caso di specie, il rilascio degli attestati di carenza beni definitivi aveva messo fine alla solidarietà tra coniugi, conformemente alla disposizione di cui all’art. 13 cpv. 1 LIFD. I Giudici federali hanno stabilito che il rilascio degli ACB nei confronti del marito (unico debitore escusso) non poteva far decorrere un termine di prescrizione di 20 anni anche nei confronti di quest’ultima, che non era la debitrice escussa. I giudici federali hanno quindi ritenuto come non si potesse applicare il termine di prescrizione di cui all’art. 149a cpv. 1 LEF anche nei confronti della moglie.

                                         Il termine di prescrizione di 20 anni secondo l’art. 149a LEF vale pertanto solo per il debitore, nei cui confronti è stato rilasciato l’ACB. Per i corresponsabili solidali invece rimangono applicabili i termini di prescrizione ordinari previsti dall’art. 121 LIFD (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.1; in merito pure Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 7a ad art. 121 LIFD; Margraf, Verjährung von Verlustscheinforderungen am Beispiel von Steuerforderung, StR 71/2016 p. 292; Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, tesi, Untersiemau 2019, p. 217).

                                         2.3.3.

                                         Fintantoché la solidarietà fiscale dura, ogni misura del diritto esecutivo diretta contro un debitore fa scattare un nuovo termine di prescrizione anche nei confronti della persona solidalmente responsabile (cfr. l’art. 121 cpv. 2 LIFD che rinvia all’art. 120 cpv. 3 lit. a LIFD). Lo stesso ACB costituisce uno di questi atti, sebbene faccia decadere, per il futuro, la responsabilità solidale fra i coniugi (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.2).

                                         L’Alta Corte ha parimenti stabilito che, dopo il rilascio dell’attestato di carenza beni, unicamente gli atti diretti contro la ricorrente, cioè la moglie del contribuente nei cui confronti era stato rilasciato l’ACB, dovessero essere presi in considerazione per la prescrizione dei debiti fiscali della ricorrente (sentenza TF 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.3).

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         Volendo applicare i principi affermati dal TF al caso qui in esame, si ha che gli ACB emanati nei soli confronti della società non hanno come effetto quello di estendere la prescrizione per 20 anni anche nei confronti del responsabile solidale. Essi potrebbero, tutt’al più, se comunicati pure al corresponsabile d’imposta, fungere da atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 194 cpv. 4 lett. a LT (Beusch, op. cit., n. 48 ad art. 120 LIFD; Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 305).

                                         2.4.2.

                                         Il Tribunale federale ha già stabilito, nel caso di un amministratore chiamato a rispondere solidalmente per gli scoperti d’imposta di una società, che questi deve lasciarsi opporre un atto interruttivo della prescrizione notificato (unicamente alla società), quando questo era ancora amministratore della stessa.

                                         In maniera più generale, un atto di esecuzione forzata diretto contro un debitore d’imposta ha un effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti delle persone tenute solidalmente con lui, fintantoché la solidarietà perdura (sentenza n. 2C_882/2012 del 21.3.2013 consid. 4.2, in RtiD II-2013 p. 645; Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n.13b ad art. 120 LIFD).

                                         2.4.3.

                                         Ne discende che l’interruzione oppure la sospensione del termine di prescrizione del diritto di riscossione deve essere provato singolarmente per ogni responsabile solidale. L’avvio di una procedura per far valere la responsabilità solidale configura un caso di interruzione del termine di prescrizione del debito fiscale nei confronti del liquidatore (Schorno, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ed., Muri-Berna, n. 4 ad § 7).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, come visto, al qui ricorrente viene chiesto il pagamento di scoperti d’imposte relativi a IFD, IC e imposte comunali dal 1998 al 2006.

                                         Le decisioni di tassazione, poi cresciute in giudicato, sono state notificate alla società debitrice in queste date:

periodi fiscali

data della notificazione

1998

6.4.2006

1999 - 2003

23.3.2006

2004

11.1.2007

2005

5.6.2007

2006

6.11.2007

                                         3.2.

                                         Agli atti si possono trovare gli attestati carenza beni emessi per l’IC e l’IFD nei confronti della __________, per i periodi fiscali 1998, 2004, 2005 e 2006. Non vi sono agli atti ACB inerenti le imposte comunali.

                                         Queste le date del loro rilascio:

periodi fiscali

data del rilascio dell’ACB

1998

30.1.2008

2004

27.10.2008

2005

27.10.2008

2006

3.2.2009

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Come visto, per quanto attiene alla prescrizione dei crediti fiscali, la stessa può essere interrotta o sospesa nei casi previsti dagli art. 120 cpv. 2 e 3 LIFD. In particolare, un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile d’imposta.

                                         Fintantoché RI 1 era amministratore della __________, come visto, lo stesso doveva lasciarsi opporre atti interruttivi della prescrizione notificati unicamente alla società (v. supra, consid. 2.4.2).

                                         3.3.2.

                                         Nel caso che qui ci occupa, RI 1 è stato amministratore unico della __________ dal 17.10.1997 sino al 16.10.2006. Motivo per cui, da questa data in poi, non si può più ritenere che gli atti notificati alla società siano stati anche a lui validamente notificati, configurando quindi anche nei suoi confronti degli atti interruttivi della prescrizione dei crediti d’imposta.

                                         3.4.

                                         Per quanto concerne il periodo fiscale 1998, la decisione IC/IFD è stata notificata il 6.4.2006, quando l’insorgente era ancora amministratore della stessa. Gli ACB relativi sono stati emessi il 30.1.2008 (salvo per le imposte comunali). Gli stessi, come visto sono unicamente stati comunicati alla società.

                                         Ora l’autorità fiscale non specifica che sia stata data notizia a RI 1 degli ACB in questione: non risultano infatti atti o comunicazioni in tal senso, notificate a quest’ultimo.

                                         Questa Camera ritiene pertanto che gli ACB emessi il 30.1.2008 non costituiscano validi atti interruttivi della prescrizione del diritto di riscossione emanati nei confronti di RI 1 (che come visto non era più AU della società e quindi non poteva sapere dell’esistenza degli stessi).

                                         Ad ogni modo, anche se si volessero prendere in considerazione gli ACB e ritenerli atti interruttivi – come detto cosa non possibile nel caso di specie -, si ha che dalla loro emissione, avvenuta il 30.1.2018 al momento in cui, il 31.1.2013 è stata avviata la procedura in responsabilità solidale nei confronti di RI 1 sono trascorsi più di 5 anni (5 anni è il termine relativo della prescrizione del diritto di riscossione secondo l’art. 121 cpv. 1 LIFD).

                                         3.5.

                                         Ora, l’autorità fiscale non ha prodotto tutta la documentazione relativa alla procedura esecutiva intentata nei confronti della società a seguito delle decisioni di tassazione.

                                         Appare un’evidenza che l’emanazione degli ACB per il periodo fiscale 1998 è sicuramente stata preceduta da una fase di tentativi di riscossione delle imposte terminati poi in maniera infruttuosa.

                                         Sino a che RI 1 era amministratore __________ gli stessi sono a lui opponibili quali atti interruttivi della prescrizione del diritto di riscossione. Motivo per cui, volendo prendere come data di riferimento il momento il cui egli è stato cancellato dal Registro di commercio quale AU della società, ossia il 16.10.2006, si ha che la procedura per far valere la sua responsabilità solidale è stata intentata nei suoi confronti ad oltre 6 anni da questa data, e meglio, come già indicato il 31.1.2013.

                                         Appare pertanto evidente che, nel frattempo era subentrata la prescrizione dei debiti fiscali nei suoi confronti.

                                         3.6.

                                         3.6.1.

                                         Il discorso vale per tutti i periodi fiscali per i quali si chiede il pagamento dei debiti d’imposta.

                                         3.6.2.

                                         Come visto, per i periodi fiscali dal 1999 al 2003 reclamate sono unicamente le imposte comunali. Le fatture sono state emesse dal Comune in data 5.5.2006 per l’imposta comunale dal 1998 al 2003. I richiami per il pagamento delle stesse risalgono al 9.9.2006, mentre che, dal profilo esecutivo, agli atti vi sono le date relative alle domande di pignoramento presentate dal Comune di __________ nei confronti della società, risalenti al 26.2.2007, quando però RI 1 non era più AU della società.

                                         3.6.3.

                                         La fattura per l’imposta comunale 2004 risale al 25.1.2007, mentre quella dell’imposta comunale 2005 al 1.7.2007.

                                         Dagli atti, oltre alla procura conferita il 29.1.2013 dal Comune di __________ all’UTPG il 29.1.2013, non risulta che l’autorità comunale abbia intrapreso atti esecutivi diretti nei confronti di RI 1.

                                         Ora, come visto, il termine di prescrizione del diritto di riscossione è di 5 anni: volendo considerare, per i periodi fiscali dal 1998 al 2003, i richiami di pagamento emanati dal Comune nei confronti della società il 9.9.2006, come atti interruttivi si ha che nei confronti del ricorrente la prescrizione dei debiti fiscali era ampiamente intervenuta, per queste imposte comunali, dal mese di settembre del 2011.

                                         3.6.4.

                                         Per ciò che concerne i periodi fiscali dal 2004 al 2006, si ha che le decisioni di tassazione sono state emanate l’11.1.2007, il 5.6.2007 ed il 6.11.2007 e, gli ACB (unicamente per l’IC e l’IFD) il 27.10.2008 ed il 3.2.2009. Come già ricordato RI 1, dal 16.10.2006 non era più AU della __________.

                                         RI 1 non era pertanto a conoscenza, in quanto non più organo della società, né delle notifiche di tassazione per il 2004, il 2005 ed il 2006, né tantomeno degli ACB emessi unicamente a carico della società in liquidazione (in merito alla responsabilità per i debiti fiscali nati posteriormente all’uscita dal CdA di una società si veda la sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 5.4.).

                                         Ne discende che, anche per tutti questi periodi fiscali, nei confronti di RI 1 è subentrata la prescrizione dei debiti fiscali. In effetti, dal momento delle sue dimissioni, l’unico atto diretto contro quest’ultimo, che sarebbe stato idoneo ad interrompere la prescrizione, è lo scritto del 31.1.2013, con il quale è stato chiamato a corrispondere le imposte rimaste insolute da parte della società.

                                         3.7.

                                         Alla luce dei fatti descritti, ci si può legittimamente chiedere per quali ragioni l’autorità fiscale abbia tardato così tanto nel procedere all’apertura di una procedura per far valere la responsabilità solidale nei confronti dell’AU in carica nei periodi fiscali citati, ritenuto come gli scoperti d’imposta, già nel 2008, fossero stati accertati tramite ACB. Il fatto che la società non fosse in grado di far fronte al dovuto d’imposta era un fatto acclarato dall’inizio del 2008: a quel momento l’autorità fiscale avrebbe dovuto, senza indugio, rivolgersi agli amministratori con una procedura per far valere la responsabilità solidale (in merito Paschoud/Gani, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art 55 LIFD).

                                   4.   Il ricorso è accolto e la decisione è annullata. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, patrocinato, vengono assegnate adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10.9.2015 e la decisione del 31.1.2013, con cui l’UTPG ha fatto valere la responsabilità solidale del ricorrente per le imposte dovute dalla __________ SA in liquidazione, sono annullate.

                                  2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Al ricorrente, patrocinato, vengono riconosciuti fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: