Incarti n. 80.2015.171 80.2015.172
Lugano 13 luglio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 agosto 2015 contro la decisione del 29 luglio 2015 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
- nella dichiarazione d’imposta 2011, inoltrata il 30 aprile 2012, RI 1, di professione fotografo, ha indicato di aver percepito un reddito netto dell’attività lucrativa indipendente di fr. 3'620.– ed ha fatto valere la deduzione di oneri assicurativi per fr. 1'021.–, dichiarando in tal modo un reddito imponibile di fr. 2'599.–;
- l’RS 1 si è rivolto al contribuente, con scritto del 12 marzo 2013, chiedendogli di indicare su quale conto venissero incassate le fatture emesse e di presentare il dettaglio del conto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 ed invitandolo altresì a comprovare il pagamento delle spese (contributi AVS, premi cassa malati, affitto, assicurazioni, telefono) e la provenienza dei mezzi serviti al suo sostentamento;
- l’Ufficio di tassazione ha avvertito il contribuente che, in caso di inosservanza dell’invito, gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali ed avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;
- il contribuente ha risposto con lettera del 30 marzo 2013, affermando di incassare le fatture “solo per pagamento in contanti” e di non avere pagato le spese indicate nella richiesta dell’autorità fiscale, vivendo grazie al sostegno della convivente __________;
- con decisione del 23 maggio 2013, l’autorità fiscale ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2011, nella quale ha aggiunto al reddito dell’attività lucrativa dichiarato “altri redditi” per fr. 20'000.– (con riferimento agli “aiuti da terze persone”) ed ha commisurato il reddito imponibile in fr. 22'500.– per l’IC e per l’IFD;
- il contribuente ha interposto reclamo il 20 giugno 2013, accusando l’Ufficio di tassazione di avere inventato “prove ‘nuove’ per ottenere l’istruzione del ‘nuovo’ processo”;
- l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 29 luglio 2015;
- premesso di aver rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, “per non sottoporre il reclamante alle gravose conseguenze in caso di inottemperanza”, l’Ufficio di tassazione ha censurato l’atteggiamento “ostile e inutilmente ostruzionistico” del contribuente, che continuerebbe a ritornare al mittente la corrispondenza invitagli dalle autorità fiscali, adducendo problemi di salute, pur senza presentare alcun certificato medico;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta che l’Ufficio di tassazione abbia deciso senza basarsi sul “nessun dato reale concreto e/o accertato” e sostiene di essere inabile al lavoro dal 4 novembre 2013, come comprovato dai certificati medici allegati;
- l’insorgente ribadisce di non avere alcuna fonte di reddito e di sopravvivere esclusivamente “grazie all’entrata versata alla [sua] compagna/convivente __________ dall’assistenza pubblica, a seguito della sua domanda, inoltrata per entrambi, in data 24.10.2014”;
- tenuto conto dei suoi rilevanti debiti fiscali non pagati, il 13 maggio 2016 la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine per anticipare la tassa di giustizia, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il contribuente non ha versato l’importo richiesto, ma, con lettera del 10 giugno 2016, ha informato la Camera della sua “situazione personale”, facendo riferimento a problemi di salute (compresi due interventi chirurgici subìti nel 2014) e precisando di essere in assistenza dal 24 ottobre 2014.
Diritto
- per l’art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;
- tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);
- il campo d’applicazione delle disposizioni procedurali in questione è stato ristretto in sede commissionale, rispetto all’iniziale proposta governativa: mentre il disegno di legge prevedeva la generica facoltà per le autorità di ricorso in materia di diritto amministrativo (fra le quali la Camera di diritto tributario) di chiedere al ricorrente un congruo anticipo per la copertura della tassa di giustizia e delle spese di procedura, pena la non ricevibilità del ricorso, la Commissione della legislazione ha limitato tale facoltà ai casi in cui il ricorrente non è domiciliato nel Cantone oppure è in mora nel pagamento di tributi cantonali (Rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione n. 4798 del 15 ottobre 1999 sul messaggio 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella legge di procedura per le cause amministrative, nella legge tributaria e nella legge per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. 3);
- nel caso in esame, il ricorrente risulta in mora con il pagamento di molte imposte federali, cantonali e comunali;
- è quindi facile supporre che l’incasso della tassa di giustizia, in caso di sua soccombenza, possa essere problematico;
- per queste ragioni, la Camera gli ha chiesto il versamento dell’importo di fr. 500.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura;
- con scritto del 10 giugno 2016, questi si è limitato a produrre certificati medici e documenti relativi alle prestazioni assistenziali percepite, spiegando di essere inabile al lavoro per motivi di salute;
- scaduto infruttuoso il termine impartitogli per procedere al versamento dell’anticipo, il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
- si può tuttavia aggiungere che, verosimilmente, se anche il ricorrente avesse versato l’anticipo richiestogli, il ricorso sarebbe stato respinto nel merito;
- infatti, l’autorità di tassazione ha proceduto ad una stima dei redditi del contribuente, pur senza procedere ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, in considerazione della scarsa propensione dello stesso ad adempiere i suoi obblighi procedurali;
- pur indicando di svolgere la professione di “fotografo ecc.”, infatti, il contribuente non ha fornito alcun documento in merito alle entrate ed ai costi sostenuti in relazione a tale attività lucrativa, limitandosi a comunicare all’Ufficio di tassazione, dopo che quest’ultimo gli aveva chiesto di indicare su quale conto venissero incassati i suoi onorari, che tutti i pagamenti avvenivano a contanti;
- in queste circostanze, non si vede come possa essere censurata la decisione dell’autorità fiscale, che ha stimato in fr. 20'000.– gli “altri redditi” del ricorrente;
- neppure i problemi di salute addotti (e comprovati da certificati medici invero piuttosto generici, limitandosi ad attestare di mese in mese un’inabilità lavorativa dovuta a non meglio precisata malattia) e la circostanza che l’insorgente sia dal 2014 in assistenza possono considerarsi determinanti ai fini della decisione: né la malattia né il pagamento delle prestazioni assistenziali si riferiscono infatti al periodo fiscale litigioso, bensì a tempi molto più recenti;
- del resto, con il suo atteggiamento polemico nei rapporti con l’autorità di tassazione, accusata di persecuzione nei suoi confronti, il ricorrente non contribuisce certamente ad agevolare la verifica della sua situazione economica ed in particolar modo l’accertamento del suo reddito;
- nonostante l’esito del ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: