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Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2014 80.2014.98

8 settembre 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,118 parole·~11 min·2

Riassunto

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, solo interventi su parti dell’immobile considerate nel calcolo del valore locativo, posteggio su altro fondo

Testo integrale

Incarti n. 80.2014.98 80.2014.99

Lugano 8 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 10 aprile 2014 contro la decisione del 19 marzo 2014 in materia di IC e IFD 2012.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 sono comproprietari dei mappali n. __________ e __________ RFD di __________. Sul primo sorge la loro casa d’abitazione; sul secondo, situato sul lato opposto della strada, sorge invece un “portico”, adibito a parcheggio.

                                         Alla dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012, i contribuenti allegavano il modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare), nel quale menzionavano insieme i mapp. __________ e __________, attribuendo loro un valore di stima complessivo di fr. 132'713.– ed un valore locativo di fr. 17'000.–. Da quest’ultimo importo chiedevano la deduzione di spese di manutenzione e gestione per complessivi fr. 27'098.–, riconducibili in buona parte alla sostituzione della tettoia del parcheggio.

                                  B.   L’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 26 febbraio 2014. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva negato la deduzione delle spese di manutenzione effettive, riconoscendo solo la deduzione forfetaria di fr. 4'250.– per l’IC e di fr. 3'400.– per l’IFD. Inoltre, aveva stralciato la deduzione forfetaria per le altre spese professionali, in considerazione del fatto che RI 1 percepiva dal datore di lavoro un rimborso forfetario di 8'000 franchi per spese di rappresentanza.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 febbraio 2014. In primo luogo, chiedevano la deduzione delle spese per la sostituzione della tettoia, argomentando che si trattava “di una manutenzione (sostituzione) di quella già esistente e strettamente legata all’abitazione”. In secondo luogo, contestavano il mancato riconoscimento delle “altre spese professionali”, sottolineando che il rimborso spese percepito copriva i costi legati alla funzione di condirettore.

                                  D.   L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 marzo 2014.

                                         Per quanto attiene al primo aspetto litigioso, osservava che i lavori di demolizione e ricostruzione si riferivano al mapp. n. __________, che secondo i “dati di stima ufficiale” non aveva un valore di reddito né un valore locativo; siccome “le spese di manutenzione sono considerate spese per l’acquisizione di un reddito e presuppongono pertanto che vi sia un reddito imponibile”, la deduzione non poteva essere ammessa.

                                         In merito alle spese professionali, argomentava che, in caso di rifusione forfetaria, “non può ammettersi la relativa deduzione forfetaria, considerata la copertura delle stesse da parte del datore di lavoro potendosi nel caso ammettersi gli eventuali costi comprovati eccedenti la rifusione”.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente il mancato riconoscimento delle deduzioni in questione.

                                         In relazione alle spese di manutenzione, spiegano di aver acquistato nel 1989 la loro abitazione “che comprende il mapp. __________ ed il mapp. __________ del RFD di __________”. La part. n. __________, dove si trova la tettoia per la sosta dell’auto e delle biciclette, sarebbe “parte integrante” della loro proprietà, “malgrado si trovi dall’altra parte della strada comunale”. I ricorrenti avrebbero pertanto “sempre considerato nel valore locativo l’aspetto di poter parcheggiare l’auto sull’altra particella”. Sottolineano poi che non si è trattato di una miglioria per il fatto che i fondi si trovano fuori zona edificabile.

                                         Quanto alle spese professionali, allegano il Regolamento del rapporto di impiego del personale della __________, che all’art. 4 richiede che l’abbigliamento e il comportamento del dipendente siano “conformi all’attività e all’immagine della Società”. I costi per l’abbigliamento sarebbero pertanto coperti dalla deduzione forfetaria.

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2014, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere il ricorso. 

                                  G.   All’udienza del 12 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha precisato che il valore di reddito del mapp. n. __________, stabilito dall’Ufficio di stima, ammonta a fr. 15'318.–. Secondo le istruzioni dell’autorità fiscale, il valore locativo dovrebbe corrispondere al 90% del valore di reddito, cioè nel caso concreto a fr. 13'786.20. L’Ufficio di tassazione ha tuttavia osservato che, quando il contribuente indica un valore superiore, viene applicato. I ricorrenti hanno allora chiesto che, se non vengono riconosciuti i costi di manutenzione, il valore locativo sia ridotto a fr. 13'786.20.

                                         L’Ufficio di tassazione ha poi precisato di non essersi pronunciato in merito alla natura dell’intervento cui si riferiscono i costi chiesti in deduzione, avendone già escluso la deduzione per mancanza di reddito.

                                         I ricorrenti, da parte loro, hanno ritirato il ricorso sulla deduzione delle “altre spese professionali”.

                                  H.   Il 18 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha scritto alla Camera di diritto tributario, indicando di aver proceduto a delle ricerche, per verificare perché sia stato applicato un valore locativo diverso da quello risultante dalle decisioni dell’Ufficio di stima. Ha allora spiegato che, in seguito a lavori di ampliamento e ristrutturazione della casa negli anni 2003/2004, il valore locativo era dapprima stato elevato a fr. 20'500.– e poi rettificato in fr. 17'000.– dopo reclamo dei contribuenti.

                                         I ricorrenti hanno preso posizione il 26 giugno 2014, ribadendo che il valore locativo era sempre stato comprensivo del valore del parcheggio.   

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

                                         1.2.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

                                    La deduzione complessiva ammonta:

                                          Ø  al 15% per l'IC ed al 10% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;

                                          Ø  al 25% per l'IC ed al 20% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

                                         1.3.

                                         In materia di IFD, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 3 Ordinanza cit. del 24 agosto 1992). In materia di IC, a contare dal 1° gennaio 2010, il Consiglio di Stato si è allineato alla concezione del Consiglio federale, riconoscendo la possibilità di cambiare sistema anche a livello cantonale, nell’intento di consentire sempre al proprietario la deduzione integrale dei costi effettivi (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, non è contestata tanto la natura dei costi dei quali i ricorrenti chiedono la deduzione quanto la loro connessione con il reddito imponibile. In effetti, l’Ufficio di tassazione non si è neppure confrontato con la questione se le spese litigiose siano costi di manutenzione o costi di miglioria, ma ne ha escluso la deduzione per il fatto che a suo avviso si riferiscono ad un immobile che non produce alcun reddito imponibile.

                                         2.2.

                                         Trattandosi di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva dell’immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata nel calcolo del valore locativo (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d).

                                         Così, le spese di manutenzione per il giardino o per piscine, campi da gioco o da tennis ecc. non sono deducibili quando il valore del giardino o della piscina non si riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 36 ad art. 32 LIFD, p. 517; nello stesso senso Locher, Kommentar zum DBG, 1a parte, Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p. 789).

                                         2.3.

                                         Nel caso in esame, è controverso se nel valore locativo della casa d’abitazione dei ricorrenti sia compreso anche il parcheggio sito sul mapp. n. __________, dove si trova la tettoia per la sosta dell’auto e delle biciclette.

                                         Sebbene dalla decisione impugnata e dagli atti dell’Ufficio di tassazione non sia ben chiaro come il valore locativo sia stato calcolato, si è potuto comunque escludere che sia stato applicato il 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima e risultante dalla scheda di calcolo allegata alla decisione sulla stima. L’autorità non ha cioè applicato quelle modalità di calcolo, che questa Camera ha già avuto occasione di ritenere che non siano conformi alle esigenze stabilite dalla legge, dal momento in cui si fondano sul presupposto che la decisione dell’Ufficio di stima, già passata in giudicato, abbia accertato anche il valore locativo dell’immobile. La procedura disciplinata dalla legge cantonale sulla stima ufficiale degli immobili concerne infatti unicamente la determinazione del valore di stima ufficiale in quanto tale e non anche il valore locativo (cf. sentenza CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008, in RtiD II-2008 n. 3t).

                                         2.4.

                                         Secondo le spiegazioni fornite dall’Ufficio di tassazione con la lettera del 18 giugno 2014, in seguito a lavori di ampliamento e ristrutturazione della casa negli anni 2003/2004, il valore locativo per il periodo fiscale 2005 era dapprima stato elevato a fr. 20'500.– e poi rettificato in fr. 17'000.– dopo reclamo dei contribuenti. Tale importo corrisponde peraltro a quello che essi stessi avevano indicato nella dichiarazione per il periodo fiscale 2005.

                                         Quanto precede spiega forse perché il valore locativo non sia stato stabilito con il metodo tuttora spesso applicato dagli uffici di tassazione, sebbene censurato a più riprese da questa stessa Camera. Ma non dimostra ancora che nell’importo di fr. 17'000.–, dichiarato dai contribuenti ed accettato dall’Ufficio di tassazione dopo il reclamo contro la decisione di tassazione per il 2005, non sia considerato anche il valore del parcheggio situato sul mapp. n. __________.

                                         Il semplice fatto che a quest’ultimo fondo l’Ufficio cantonale di stima non abbia attribuito alcun valore di reddito, nell’ambito della definizione del valore di stima ufficiale, non è determinante, proprio perché il valore locativo non è stato calcolato basandosi sul valore di reddito.

                                         In ogni caso, come sottolineato dai ricorrenti ancora nella lettera del 26 giugno 2014, nel formulario 7 essi hanno sempre indicato il valore di entrambi i fondi.

                                         In queste circostanze, non è possibile stabilire se il valore locativo imposto sia comprensivo anche dell’uso del parcheggio situato sulla part. n. __________.                                                

                                         2.5.

                                         Come ha ribadito ancora all’udienza, l’Ufficio di tassazione non si è pronunciato in merito alla qualifica delle spese sostenute dai ricorrenti. Non ha cioè stabilito se si tratti di costi di manutenzione o di miglioria.

                                         In questa situazione, non si può fare altro che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo circa la qualifica dei costi relativi alla tettoia.

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 19 marzo 2014 è annullata e gli gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo circa la qualifica dei costi relativi alla tettoia che sorge sul mapp. n. __________ RFD di __________.

 .

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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