Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 28.04.2014 80.2014.64

28 aprile 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,698 parole·~13 min·3

Riassunto

Procedura: intimazione della decisione, onere della prova, partenza dalla Svizzera, buona fede, successivo avvio di una procedura di sequestro

Testo integrale

Incarti n. 80.2014.64 80.2014.65 80.2014.66 80.2014.67

Lugano 28 aprile 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 10 marzo 2014 contro la decisione del 4 febbraio 2014 in materia di IC e IFD 2003 e 2004.

Fatti

                                  A.   RI 1 è stato domiciliato a ____________________ fino al 25 giugno 2004, quando ha annunciato la partenza per __________.

                                  B.   Non avendo inoltrato la dichiarazione d’imposta 2003B, l’RS 1 infliggeva al contribuente una multa disciplinare di fr. 200.– con decisione del 15 luglio 2004.

                                         Con decisione del 1° novembre 2006, l’autorità fiscale gli notificava poi una tassazione d’ufficio, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 474'600.– per l’IC ed in fr. 479'600.– per l’IFD. La decisione era indirizzata a: RI 1, A __________ AG, __________.  

                                  C.   Il contribuente non inoltrava neppure la dichiarazione d’imposta 2004. Il 25 agosto 2005 l’Ufficio di tassazione gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 400.–.

                                         Con decisione del 1° novembre 2006, gli notificava poi una tassazione d’ufficio, per il periodo d’assoggettamento dal 1° gennaio al 25 giugno 2004, commisurando il reddito imponibile in fr. 230'800.– per l’IC ed in fr. 233'200.– per l’IFD. La decisione veniva intimata allo stesso indirizzo.

                                  D.   Il 10 novembre 2006, l’avv. __________ si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, con una lettera nella quale comunicava di aver assunto il patrocinio del contribuente “con il preciso compito di chiarire la sua situazione fiscale” e chiedeva che gli fosse inviato “un estratto completo delle imposte pendenti e della somma dovuta allo stato attuale”.

                                         Con scritto del 20 agosto 2007, __________, collaboratore dello studio legale Avv. __________, informava a sua volta l’Ufficio di tassazione di aver assunto il patrocinio del contribuente, in questi termini:

                                         Dichiarazioni fiscali dal 1995/06 al 2004 con rispettive notifiche di tassazione - RI 1 - 846-__________

                                         Egregi signori,

                                         sono stato incaricato di verificare la possibilità di risolvere un grosso problema di pagamento delle imposte del suddetto contribuente che negli anni scorsi ha avuto un periodo molto buio della sua esistenza. Egli si è completamente disinteressato delle problematiche fiscali. Da quanto ho potuto verificare presso l'UEF, penso che sia stato imposto d'ufficio con delle tassazioni per apprezzamento che hanno avuto l'effetto di accumulare parecchi attestati di carenza beni. Le procedure d'incasso per gli anni 2003 e 2004 sono state bloccate in attesa di poter eventualmente discutere l'intera problematica d'esazione.

                                         Il contribuente avrebbe l'intenzione nei prossimi anni di ritornare in Svizzera, poiché si avvicina il giorno del pensionamento e quindi intenderebbe, nel limite del possibile, riordinare la sua situazione finanziaria nei confronti degli enti pubblici.

                                         Per i motivi di cui sopra vi chiedo di poter avere una copia delle eventuali dichiarazioni fiscali effettuate per gli anni di cui sopra e delle relative notifiche d'imposta intimate. Vi sarei anche grato di poter conoscere la destinazione data alle notifiche intimate dopo la partenza del contribuente per l'estero nel 2004.

                                         Vi ringrazio sentitamente per la cordiale collaborazione che però potrebbe dare anche un qualche successo con il pagamento di parte dei grossi importi rimasti scoperti.

                                         Gradite i miei migliori saluti.

                                  E.   Il 27 settembre 2013 il Canton Ticino e la Confederazione inoltravano un’istanza di sequestro al __________ in relazione ai crediti fiscali del contribuente. Quest’ultimo interponeva un’opposizione al decreto di sequestro, contestando che le decisioni di tassazione IC/IFD per i periodi fiscali 2003 e 2004 gli fossero state notificate e negando di averne avuto conoscenza. Il giudice unico competente respingeva l’opposizione con decisioni del 21 novembre 2013.

                                  F.   Il 7 novembre 2013 RI 1 interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2003 e 2004, che gli sarebbero state intimate “la prima volta con lettera del 9 ottobre 2013, dal Bezirksgericht di __________”. Il reclamante invocava fra l’altro la prescrizione del diritto di tassare e del diritto di procedere alla riscossione delle imposte.                              

                                         L’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo con due decisioni del 4 febbraio 2014 (una per il periodo fiscale 2003 e l’altra per il 2004). Dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nonostante l’omessa o anomala notifica, il destinatario di una decisione non può procrastinare a piacimento un reclamo, l’autorità fiscale sottolineava che dagli atti risultava che il contribuente e/o i suoi rappresentanti erano a conoscenza già da tempo delle tassazioni d’ufficio del 1° novembre 2006. Il reclamo era pertanto considerato manifestamente tardivo.

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la regolarità dell’intimazione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2003 e 2004. A suo avviso, l’intimazione presso la sede della società di cui era amministratore non sarebbe valida. Nega poi che le decisioni di tassazione siano state inviate all’avv. __________ e a __________, mentre sarebbero state comunicate solo al momento dell’inoltro della domanda di sequestro. Il ricorrente ribadisce quindi che sarebbero subentrate la prescrizione del diritto di imporre e del diritto di riscuotere le imposte. Infine, contesta la regolare intimazione di una multa disciplinare di fr. 460.–, intimata ad “una società che non è più iscritta dal 2002 nel registro di commercio”.   

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il gravame, ritenendo che non siano stati rispettati i termini previsti dalla legge. La Camera di diritto tributario deve limitarsi a verificare la legittimità di tale decisione. Essa non può per contro pronunciarsi sulle censure che concernono il merito delle decisioni di tassazione; è il caso della contestazione che concerne il periodo di assoggettamento durante il periodo fiscale 2004 e di quella che riguarda la prescrizione del diritto di tassare (cfr. a questo riguardo DTF 133 II 366).

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.2.

                                         Il ricorrente sostiene di aver interposto ricorso entro i trenta giorni dal momento in cui gli è stata notificata la decisione. Deve dunque essere affrontata la questione dell’intimazione delle decisioni contestate.

                                         2.3.

                                         Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici (articoli 116 cpv. 1 LIFD e 189 cpv. 1 LT). Se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (articoli 116 cpv. 2 LIFD e 189 cpv. 2 LT).

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         2.4.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579).

                                         2.5.

                                         È vero che le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2003 e 2004 non sono state notificate al domicilio del ricorrente. Ma non è meno vero che quest’ultimo, ben sapendo di avere degli obblighi fiscali da adempiere, ha lasciato la Svizzera senza preoccuparsi di dare indicazioni alle autorità competenti circa le modalità di intimazione delle decisioni ed in particolar modo senza designare un rappresentante in Svizzera.

                                         L’Ufficio di tassazione ha pertanto notificato le decisioni di tassazione alla sede della __________ AG di __________, società della quale ancora nel 2006 l’insorgente risultava essere membro del consiglio d’amministrazione. Da questa società, fra l’altro, in base ad informazioni agli atti, il contribuente aveva percepito importanti redditi, anche per prestazioni di consulenza.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la legge non obbliga le autorità di tassazione a notificare le decisioni mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone, se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera; dalla formulazione potestativa della disposizione che prevede tale modalità di notificazione si evince infatti che l’autorità gode di un certo margine di apprezzamento. D’altronde, sapendo che difficilmente il destinatario di una decisione ne viene a conoscenza tramite la pubblicazione nel Foglio ufficiale, tale forma è considerata l’ultima ratio (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 47 ad art. 116 LIFD, p. 1031).

                                         Se l’Ufficio di tassazione ha optato per l’indirizzo della __________ AG, verosimilmente non l’ha fatto per rendere più improbabile la conoscenza, da parte del contribuente, delle decisioni adottate bensì per la ragione contraria.

                                         2.6.

                                         Diversi elementi inducono a concludere che il ricorrente abbia avuto conoscenza dell’avvenuta intimazione delle decisioni di tassazione per i periodi 2003 e 2004 parecchi anni prima del giorno in cui l’autorità fiscale ha chiesto il sequestro al giudice del Canton __________. Lo dimostrano in particolar modo le lettere che, fra il 10 novembre 2006 e il 20 agosto 2007, due suoi rappresentanti hanno inviato alle autorità fiscali cantonali, chiedendo informazioni nell’intento di chiarire la situazione fiscale del contribuente. Nello scritto di __________ del 20 agosto 2007, in particolar modo, si fa chiaro riferimento ad una trattativa già avviata con l’autorità di tassazione (“le procedure d’incasso per gli anni 2003 e 2004 sono state bloccate in attesa di poter eventualmente discutere l’intera problematica d’esazione”), affermazione che lascia intendere come il precedente intervento dell’avv. __________ abbia avuto un effetto sulla procedura di esazione delle imposte dei periodi fiscali litigiosi. Del resto, lo stesso __________ parla di una verifica presso l’UEF, che gli ha consentito di concludere che il contribuente “sia stato imposto d’ufficio con delle tassazioni per apprezzamento che hanno avuto l'effetto di accumulare parecchi attestati di carenza beni”.

                                         In simili circostanze, non si vede come il ricorrente possa negare di aver appreso, al più tardi negli ultimi mesi del 2006, che le decisioni di tassazione gli erano state notificate. È anche significativa la circostanza che nessuno dei due legali che si sono rivolti all’autorità di tassazione abbia messo in discussione la validità dell’intimazione delle decisioni, esigendo che queste ultime fossero nuovamente notificate, per esempio al loro indirizzo. Inoltre, nei due scritti non si contestano in sé gli importi dei debiti fiscali, che dovevano essere noti anche nell’eventualità in cui non fosse conosciuto il calcolo dettagliato dell’imponibile, ma ci si limita ad auspicare una discussione sulla “problematica d’esazione”.

                                         2.7.

                                         È pertanto del tutto incompatibile con il principio della buona fede la pretesa dell’insorgente di poter contestare con reclamo le decisioni notificategli nel 2006, solo in seguito all’avvio di una procedura di sequestro promossa dall’Ufficio di esazione.

                                         Ne consegue che le decisioni impugnate, con le quali l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sono legittime.

                                   3.   Anche la censura con cui il ricorrente invoca la prescrizione del diritto di riscuotere l’imposta risulta infondata.

                                         È vero infatti che i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione (articoli 121 cpv. 1 LIFD e 194 cpv. 1 LT). La prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa, tuttavia, fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera (articoli 120 cpv. 2 lett. c LIFD e 193 cpv. 3 lett. c LT). Inoltre, un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta (articoli 120 cpv. 3 lett. a LIFD e 193 cpv. 4 lett. a LT).

                                         Poiché, al momento dell’intimazione delle decisioni, il ricorrente era domiciliato all’estero, il termine di prescrizione del diritto di riscuotere l’imposta ha iniziato a decorrere solo nel momento in cui egli ha ripreso domicilio in Svizzera. Inoltre, l’autorità fiscale ha intrapreso diversi atti di esazione, come noto anche ai suoi rappresentanti, che hanno preso atto delle esecuzioni promosse e degli attestati di carenza beni rilasciati. 

                                   4.   Infine, l’insorgente contesta una non meglio precisata multa di fr. 460.–, che risalirebbe al 1998.

                                         A tale proposito, l’Ufficio di tassazione non ha adottato alcuna decisione su reclamo suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. Infatti, le decisioni impugnate concernono unicamente le imposte dei periodi fiscali 2003 e 2004.       

                                         Il ricorso su questo aspetto è irricevibile.

                                   5.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura i cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 2’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 2’100.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

            4.            __________

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2014.64 — Ticino Camera di diritto tributario 28.04.2014 80.2014.64 — Swissrulings