Incarto n. 80.2014.57
Lugano 27 marzo 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 marzo 2014 contro la decisione del 5 febbraio 2014 in materia di IFD 2009.
Fatti
A. Il 25 giugno 2007 RI 1 era titolare di 1'530'000 azioni della __________ SpA di __________ (I), società il cui capitale sociale ammontava a € 3'000'000 ed era rappresentato da 3'000'000 di azioni. Quel giorno, a __________, si è tenuta l’assemblea della società, nel corso della quale è stata deliberata la distribuzione di un dividendo di € 0,50 per azione, prelevando dalle “riserve straordinarie” disponibili sino ad allora accantonate, “da erogarsi a discrezione degli amministratori secondo le disponibilità finanziarie della società, comunque entro e non oltre la data del 31/12/2007”. Con una successiva modifica del verbale, quest’ultima data è stata sostituita con “31/12/2011”.
B. Nella dichiarazione d’imposta 2009, RI 1 indicava fra gli altri di aver conseguito un reddito lordo di fr. 294'000.–, costituito dal dividendo erogato dalla __________ SpA. Nell’istanza per il computo globale d’imposta per dividendi e interessi esteri maturati nel 2009, indicava che da tale importo erano state trattenute imposte estere non recuperabili per un ammontare di fr. 44'100.–.
C. Con decisione del 7 giugno 2012, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione IFD 2009, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 488'400.–. Fra i redditi della sostanza mobiliare rientrava anche il dividendo di fr. 294'000.–.
D. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 giugno 2012 all’Ufficio di tassazione, chiedendo lo “sgravio del 40% sull’incasso di dividendi da partecipazioni qualificate”.
L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 5 febbraio 2014, così motivata:
II gravame verte sulla mancata concessione dello sgravio del 40% (previsto dall'art. 20 cpv. 1 bis LIFD, in vigore dal 1. gennaio 2009) sull'incasso del dividendo distribuito dalla __________ S.p.A.
Determinante per l'esame delle condizioni poste dalle nuove normative che regolano l'imposizione parziale dei proventi da partecipazioni qualificate appartenenti alla sostanza privata è la data dell'Assemblea degli Azionisti in cui viene decisa la distribuzione del dividendo, indipendentemente dalla data del versamento effettivo dello stesso.
Nel caso in esame, l'assemblea durante la quale è stato deciso di distribuire il dividendo ha avuto luogo il 25.6.2007. A partire da tale data il dividendo era esigibile e avrebbe dovuto essere erogato agli azionisti entro il 31.12.2007 (termine in seguito posticipato al 31.12.2011) .
Considerato quindi che nel 2007 non era ancora in vigore il sopraccitato articolo di legge, il contribuente non può beneficiare dell'imposizione parziale.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la concessione dello sgravio del 40% previsto dall’art. 20 cpv. 1bis LIFD. A suo avviso, determinante per l’imposizione del dividendo e di conseguenza per la concessione dello sgravio “non deve essere la data dell’assemblea degli azionisti che lo delibera, bensì la scadenza dello stesso”. Nella fattispecie, la scadenza sarebbe quella definita dall’assemblea degli azionisti e riportata nel relativo verbale, così come corretto in seguito all’assemblea.
Diritto
1. Secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD (introdotto dalla legge del 23 marzo 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese), secondo cui i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
2. 2.1.
Nella fattispecie, è indiscusso che l’erogazione del dividendo sia stata deliberata dall’assemblea dei soci della __________ SpA il 25 giugno 2007. Poiché il versamento (parziale) del dividendo in discussione è tuttavia intervenuto solo nel corso del 2009, l’Ufficio di tassazione ha assoggettato all’imposta la prestazione in quest’ultimo periodo fiscale, negando peraltro l’applicazione dell’art. 20 cpv. 1bis LIFD.
2.2.
Secondo l’art. 210 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.
Di solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).
2.3.
Per quanto concerne i dividendi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sono realizzati già al momento della delibera dell’assemblea generale.
Secondo l’art. 660 cpv. 1 CO, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti. Secondo il Tribunale federale, tuttavia, questa disposizione da sola non basta ancora a fondare una pretesa, esecutiva dal profilo del diritto civile, al versamento di un dividendo. Una simile pretesa sorge solo quando l’assemblea generale, convocata almeno venti giorni prima, delibera, su proposta del consiglio d’amministrazione, la distribuzione agli azionisti di un dividendo, sull’utile risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso oppure sulle riserve costituite (art. 698 cpv. 2 cifra 4 CO). Sebbene di principio il dividendo sia immediatamente esigibile, l’assemblea generale può tuttavia determinare anche una data di scadenza successiva.
Dal punto di vista fiscale, il dividendo si considera tuttavia realizzato già nel momento della delibera dell’assemblea generale, senza che si debba differire l’imposizione fino ad una successiva data di scadenza stabilita dalla delibera dell’assemblea (cfr. in particolare la sentenza del 7 maggio 2004, in StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 e giurisprudenza e dottrina citate).
Ne consegue che vi è una discrepanza fra quanto previsto in materia di imposta federale diretta e quanto invece vige nell’ambito dell’imposta preventiva (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 64 ad art. 210 LIFD, p. 1615). In quest’ultimo ambito, infatti, è determinante la data della “scadenza della prestazione imponibile” (art. 12 cpv. 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’im-posta preventiva [LIP; RS 642.21]), che corrisponde al giorno stabilito dall’assemblea per il versamento del dividendo (Beusch, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea 2012, n. 33 ad art. 12 LIP, p. 544). Può quindi verificarsi il caso che un dividendo soggetto all’imposta preventiva, la cui scadenza è stabilita nell’anno x+1, debba essere assoggettato all’imposta federale diretta nell’anno x (l’anno della delibera assembleare), ma che il rimborso dell’imposta preventiva possa essere richiesto solo nell’anno x+2 (cioè “dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile” [art. 29 cpv. 2 LIP]; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, loc. cit.).
2.4.
Tornando al caso in esame, per quanto concerne l’accertamento dell’imposta sul reddito, ed in particolar modo dell’imposta federale diretta qui litigiosa, si deve concludere che il dividendo deliberato dall’assemblea dei soci della __________ SpA è imponibile nel periodo fiscale 2007, e ciò a prescindere dal momento in cui è stato effettivamente versato l’importo in questione.
È stato lo stesso Tribunale federale, nella già evocata sentenza, a sottolineare che la decisione di considerare irrilevante un’eventuale scadenza diversa dalla delibera dell’assemblea deve valere a maggior ragione nel caso in cui tutte le azioni sono detenute da un unico azionista, il quale può pertanto stabilire a sua discrezione non solo il momento della delibera assembleare ma anche il momento della scadenza della prestazione (StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 in fine). Lo stesso ragionamento può essere esteso anche al caso dell’insorgente, che detiene la maggioranza delle azioni.
Non è pertanto condivisibile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha assoggettato all’imposta nel periodo fiscale 2009 una parte del dividendo in questione (fr. 294'000.–). Sarebbe stato per contro l’intero dividendo (€ 765'000.–) a dover sottostare all’imposta sul reddito nel periodo fiscale 2007. Non essendo in quel momento ancora in vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD, il reddito della sostanza avrebbe dovuto essere assoggettato integralmente.
Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che il dividendo di fr. 294'000.– è stralciato dal reddito imponibile del 2009.
Qualora, come è verosimile, il ricorrente non avesse dichiarato il dividendo nel periodo fiscale 2007 e la relativa tassazione fosse già passata in giudicato, l’autorità fiscale dovrà procedere al recupero d’imposta.
3. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali e non si riconoscono ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 5 febbraio 2014 è riformata nel senso che è stralciato il dividendo di fr. 294'000.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: