Incarti n. 80.2014.319 80.2014.320
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 dicembre 2014 contro la decisione del 12 novembre 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, vive separato dalla moglie __________ e dalla figlia maggiorenne __________, nata nel 1988, che nel periodo in esame frequentava l’Alta scuola pedagogica di __________. Di professione ingegnere agronomo, il contribuente lavora per il centro di ricerca __________ di __________, di competenza della Confederazione.
Nella dichiarazione fiscale 2012 indicava un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 131'620.–. Fra le deduzioni faceva in particolar modo valere quelle per figli a carico e agli studi. Chiedeva inoltre la deduzione dell’importo di fr. 1'600.– per doppia economia domestica.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 7 maggio 2014, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 121'400.– per l’IC ed in fr. 123'400.– per l’IFD. L’autorità negava sia le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi (in difetto di un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola, comprovante lo svolgimento degli studi) sia le spese per pasto principale consumato fuori casa (in assenza dei requisiti di legge).
C. Il contribuente, rappresentato dallo RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5 giugno 2014, completato il 9 settembre 2014.
Quanto alle deduzioni sociali per la figlia maggiorenne, il reclamante produceva una copia del diploma per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia rilasciatole il 29 giugno 2012 dall’Alta scuola pedagogica dei __________, oltre a un attestato di frequenza di un corso di lingue a __________, in __________, dal 17 settembre al 7 dicembre 2012. In relazione alle spese professionali per doppia economia domestica presentava una dichiarazione del suo datore di lavoro, che confermava “l’abolizione nel 2012 della mensa nello stabile __________” e “il tempo di pausa ristretto a mezzogiorno”, chiedendo infine di aumentarle a fr. 3'200.–.
Su richiesta dell’autorità di tassazione, il 30 ottobre 2014, trasmetteva infine una tabella riassuntiva dei costi di mantenimento sostenuti per la figlia, pari a un totale di fr. 6'950.–.
D. L’autorità di tassazione, con decisione del 12 novembre 2014, respingeva le richieste del contribuente sottolineando, con riferimento alle deduzioni sociali, che difettava la prova di quanto realmente speso per la figlia. Quanto alle spese professionali per doppia economia domestica poneva invece l’accento sull’esigua distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro, tale da permettergli “di rientrare al proprio domicilio per consumare il pranzo di mezzogiorno”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta sia il mancato riconoscimento delle deduzioni sociali per figli a carico e agli studi sia il mancato riconoscimento dell’importo totale di fr. 3'200.– per spese di doppia economia domestica.
Il ricorrente sostiene in particolar modo di non essersi limitato a presentare una tabella riassuntiva delle spese sostenute nel corso del 2012, ma di averle pure sostanziate con la produzione della necessaria documentazione postale.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è limitato a 6'500.– franchi (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso; cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).
Ora, per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
1.2.
Per la sola imposta cantonale, conformemente all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono inoltre dedotti dal reddito netto “per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.
A tale proposito, l’art. 11 cpv. 1 del decreto esecutivo del 23 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, stabilisce che le deduzioni ammontano a:
1. fr. 1'200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1'900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4'600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6'400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 13'400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
1.3.
Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell’assoggettamento”.
Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885).
Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).
1.4.
Venendo al caso in esame, il ricorrente ha dato seguito alle richieste dell’autorità di tassazione, allegando al presente gravame non soltanto la tabella riassuntiva dei costi sostenuti per il mantenimento della figlia maggiorenne (pari a fr. 6'950.–), ma anche la necessaria documentazione postale a comprova dell’effettivo esborso.
Ciò non basta tuttavia ancora a giustificare le postulate deduzioni sociali per figli a carico e agli studi. Come esposto in narrativa, il 29 giugno 2012 la figlia __________ ha conseguito il diploma per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, rilasciatole dall’Alta scuola pedagogica dei __________ al termine di un ciclo formativo di tre anni. Al momento determinante del 31 dicembre 2012 aveva ormai da tempo terminato la propria formazione di base e non poteva conseguentemente essere considerata una studente nel senso degli art. 34 LT e 213 LIFD. Poco importa se nel frattempo non ha cercato o trovato un impiego, optando per un corso di lingue all’estero. Come sottolineato dalla dottrina, nelle nozioni di “tirocinio” o di “studi” rientrano unicamente quelle tappe della formazione che, indirettamente o direttamente, permettono alla persona interessata di conseguire per la prima volta l’indipendenza finanziaria, utilizzando le conoscenze acquisite durante quel ciclo formativo in un impiego a tempo pieno (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art. 213 LIFD, p. 1681), ad esclusione in particolare dei corsi di lingue e dei soggiorni all’estero che temporalmente seguono la conclusione di una prima formazione.
Non può quindi entrare in linea di considerazione la deduzione per figli a carico degli art. 34 cpv. 1 lett. a LT e 213 cpv. 1 lett. a LIFD, né tanto meno quella per figli agli studi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, ammessa unicamente in presenza di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
2. 2.1.
Il ricorrente non potrebbe nemmeno pretendere la deduzione per persona bisognosa a carico. Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di un importo da 5'700.− a 11'100.− franchi al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.− franchi. Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.− franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione.
2.2.
Secondo la lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d’ordine fisico o psichico.
2.3.
Tornando al caso in esame, la figlia __________, come visto, era agli studi fino al mese di giugno 2012, quando si è diplomata all’Alta scuola pedagogica dei __________. Finiti gli studi ha frequentato un corso di lingue di tre mesi in __________ e dal mese di settembre 2013, per stessa ammissione del ricorrente, ha trovato un impiego quale insegnante.
Tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (citate in Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 191, nota 439) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa unicamente nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p. 192).
Poco importa quindi stabilire se la figlia del ricorrente non ha trovato un impiego al termine della sua formazione o se la stessa ha scelto di rinviare l’inizio della sua attività lavorativa, optando per un soggiorno linguistico all’estero. In ogni caso non può essere considerata bisognosa nel senso degli art. art. 34 cpv. 1 lett. b LT e 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Lo sarebbe stata, come detto, tutt’al più se avesse esaurito il suo diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
3. 3.1.
Il ricorrente censura inoltre la mancata deduzione dell’importo totale di fr. 3'200.– per spese di doppia economia domestica, fondandosi sostanzialmente sulla dichiarazione rilasciatagli dalla sua datrice di lavoro il 3 giugno 2014, che conferma “l’abolizione nel 2012 della mensa” e “il tempo di pausa ristretto a mezzogiorno”.
3.2.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.
Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo citato). Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo citato). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo citato).
Per l’imposta federale diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo fiscale 2012 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza federale).
3.3.
La ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il pasto fuori casa è l’esigua distanza tra il domicilio di __________ e il luogo di lavoro di __________, che gli permetterebbe “di rientrare al proprio domicilio per consumare il pranzo di mezzogiorno”.
Dalla consultazione dei siti internet che consentono di stabilire percorsi e distanze (cfr., per esempio, www.viamichelin.ch), risulta effettivamente che la distanza tra domicilio e luogo di lavoro è di circa 7 chilometri, sicuramente inferiore a quanto indicato dal ricorrente. Oltre alla lunghezza del percorso entrano tuttavia in considerazione anche altri motivi, ed in particolare gli orari di lavoro e soprattutto la durata della pausa di mezzogiorno. A tale proposito, secondo l’opinione della dottrina, una pausa di un’ora rappresenta ancora un lasso di tempo ragionevole per permettere al contribuente di rincasare e cucinare il pranzo, soprattutto se la distanza tra domicilio e posto di lavoro è minima (Locher, op. cit., n. 18 ad art. 26 LIFD, p. 651). Altri elementi da tenere in considerazione sono i tempi di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, inevitabilmente influenzati dai sempre più frequenti ingorghi stradali. Non invece l’asserito peggioramento della qualità di vita per chi deve rincasare sul mezzogiorno, dal momento che la necessità di una spesa professionale non va misurata in base alla comodità, ma piuttosto in funzione della sua relazione con l’acquisizione del reddito, chiedendosi in particolare se non sia ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
3.4.
Nella fattispecie non si conoscono gli orari di lavoro del ricorrente. La datrice di lavoro si è limitata ad affermare che il tempo di pausa è “ristretto”, senza però quantificarlo. Non si conoscono in particolare i termini del contratto di lavoro né tanto meno si ha un’indicazione precisa sugli orari della pausa e sull’eventuale possibilità di fruire di un orario flessibile. Già per questa ragione si giustifica di rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova decisione, dopo aver verificato, in contraddittorio con il ricorrente, questi aspetti determinanti per la concessione della deduzione rivendicata. Occorre poi approfondire anche un ulteriore aspetto, legato alla mensa dello stabile di __________, che la datrice di lavoro ha dichiarato essere stata abolita nel corso del 2012. Dal certificato di salario allegato alla dichiarazione sembrerebbe che il ricorrente non ha beneficiato di alcuna agevolazione riguardante i pasti, ciò che dovrebbe lasciare intendere che la mensa è stata abolita all’inizio dell’anno. Ma a dire il vero nemmeno il certificato dell’anno precedente riferiva di buoni pasti o dell’esistenza di una mensa (cfr. casella G). Anche per questa ragione si giustifica quindi di rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché verifichi, se necessario, quest’ultimo aspetto.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’esito del ricorso è differenziato. Il gravame è respinto per quanto attiene alla mancata concessione delle deduzioni sociali per figli a carico e agli studi. Limitatamente alla deduzione della spesa professionale per doppia economia domestica, la decisione su reclamo del 12 novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione. Qualora la deduzione per pasto consumato fuori casa dovesse essere riconosciuta, andranno conseguentemente rettificate le spese di trasporto con il veicolo privato, attualmente calcolate sulla base di quattro trasferte giornaliere.
Ciò si riflette anche sull’attribuzione delle spese processuali, poste a carico del ricorrente nella misura di due terzi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso è respinto per quanto attiene alla mancata concessione delle deduzioni sociali per figli a carico e agli studi.
1.2. La decisione su reclamo del 12 novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi (fr. 400.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: