Incarti n. 80.2014.271 80.2014.272
Lugano 20 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 ottobre 2014 contro la decisione del 8 ottobre 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 1 sono comproprietari dei mappali n. __________ e __________ RFD di __________. Sul primo sorge la loro casa d’abitazione; sul secondo, situato sul lato opposto della strada, sorge invece un “portico”, adibito a parcheggio.
Alla dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012, i contribuenti allegavano il modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare), nel quale menzionavano insieme i mapp. __________ e __________, attribuendo loro un valore di stima complessivo di fr. 132'713.- ed un valore locativo di fr. 17'000.-. Da questo ultimo importo chiedevano la deduzione di spese di manutenzione e gestione per complessivi fr. 27'098.-, riconducibili in buona parte alla sostituzione della tettoia del parcheggio.
B. L’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 26 febbraio 2014. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva negato la deduzione delle spese di manutenzione effettive, riconoscendo solo la deduzione forfetaria di fr. 4'250.- per l’IC e di fr. 3'400.- per l’IFD. Inoltre, aveva stralciato la deduzione forfetaria per le altre spese professionali, in considerazione del fatto che RI 2 percepiva dal datore di lavoro un rimborso forfetario di fr. 8'000.- per spese di rappresentanza.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 febbraio 2014. In primo luogo, chiedevano la deduzione delle spese per la sostituzione della tettoia, argomentando che si trattava “di una manutenzione (sostituzione) di quella già esistente e strettamente legata all’abitazione”. In secondo luogo, contestavano il mancato riconoscimento delle “altre spese professionali”, sottolineando che il rimborso spese percepito copriva i costi legati alla funzione di condirettore.
D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 marzo 2014.
Per quanto attiene al primo aspetto litigioso, osservava che i lavori di demolizione e ricostruzione si riferivano al mapp. n. __________, che secondo i “dati di stima ufficiale” non aveva un valore di reddito né un valore locativo; siccome “le spese di manutenzione sono considerate spese per l’acquisizione di un reddito e presuppongono pertanto che vi sia un reddito imponibile”, la deduzione non poteva essere ammessa.
In merito alle spese professionali, argomentava che, in caso di rifusione forfetaria, “non può ammettersi la relativa deduzione forfetaria, considerata la copertura delle stesse da parte del datore di lavoro potendosi nel caso ammettersi gli eventuali costi comprovati eccedenti la rifusione”.
E. Con sentenza dell’8 settembre 2014, la Camera di diritto tributario annullava la decisione impugnata e rinviava gli atti all’Ufficio di tassazione Lugano Campagna, perché entrasse nel merito del reclamo circa la qualifica delle spese sostenute dai ricorrente, segnatamente dei costi relativi alla tettoia che sorge sul mapp. n. __________ RFD di Novaggio. Nella decisione impugnata, infatti, l’Ufficio di tassazione non aveva stabilito se le spese sostenute dai ricorrenti fossero da considerare costi di manutenzione o di miglioria, ma ne aveva però escluso la deduzione per il fatto che a suo avviso si riferivano ad un immobile che non produceva alcun reddito imponibile. Tuttavia, non era possibile stabilire se il valore locativo imposto fosse comprensivo anche dell’uso del parcheggio situato sulla part. n. __________.
F. Con una nuova decisione dopo reclamo dell’8 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione Lugano Campagna qualificava i costi sostenuti dai contribuenti per la tettoia, segnatamente per “la demolizione del precedente vetusto manufatto ligneo e la posa della nuova struttura metallica oltre all’innalzamento di muri perimetrali in cemento armato e formazione di platea” quali migliorie e quindi spese d’investimento non deducibili ai sensi degli art. 33 lett. d LT e 34 lett. d LIFD, “per i quali sono tali i costi che trasformano un immobile portandolo ad un migliore stato attraverso il miglioramento delle sue qualità tecniche oggettive, la sua funzionalità, il suo comfort, il suo valore d’uso ed aumentando per esse il valore dell’immobile stesso sia come valore intrinseco che come valore di rendimento (v. Commentaire Romand, Yersin, Nöel, ed. 2008, ad art. 32 n. 122)”.
Per quanto attiene al valore locativo, considerati “i colloqui” avuti in merito con il signor RI 2, l’Ufficio di tassazione lo stabiliva “in complessivi CHF 13'785.-- in considerazione dei valori di stima ufficiale”.
L’Ufficio di tassazione riconfermava pertanto la non deducibilità dei “costi d’immobili effettivi, con riguardo alle spese di demolizione e ricostruzione della tettoia sulla part. __________ RFD di __________ oltre a spese di gestione, e per essi ammettendo la deduzione forfettaria”.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente la mancata deduzione delle spese per la sostituzione della tettoia al mapp. __________ RFD di __________ per l’importo di fr. 27'098.-, a fronte della deduzione forfetaria di fr. 3'447.- per l’IC e fr. 2'757.- per l’IFD riconosciuta dall’Ufficio di tassazione.
I ricorrenti argomentano che il valore locativo di fr. 17'000.- da loro sempre dichiarato a partire dal periodo fiscale 2005 è sempre stato considerato comprensivo anche del parcheggio situato sulla part. n. __________. Ritengono che a causa della rettificazione del valore locativo in fr. 13'785.- da parte dell’Ufficio di tassazione, sarebbe loro preclusa “in futuro ogni e qualsiasi manutenzione necessaria all’edificio accessorio (tettoia) sulla particella del mapp. __________ in quanto non vi sarebbe più alcun reddito, malgrado la spesa sostenuta per il manufatto”.
Fanno altresì notare che già da diversi anni la scarpata dietro la tettoia e lungo una parte del terreno di loro proprietà, che confina con la strada comunale, ha “creato disagi con smottamenti di terra in occasione di forti piogge” e provocato il rischio di caduta di alberi e piante sulla strada, sulla tettoia stessa o sui pali dell’elettricità adiacenti. Per questo motivo ritengono che questa parte dei lavori debba essere considerata di manutenzione, essendo servita a consolidare la scarpata ed evitare che la terra non smottasse più sulla strada in caso di pioggia. Il taglio delle piante e la conseguente estrazione delle radici avrebbe anche permesso di rendere “più agibile il palo AIL”. Chiedono che venga riconosciuto anche il rifacimento dell’asfalto, essendo lo stesso “corroso a seguito dell’avanzare della scarpata”. Indicano che per consolidare la scarpata sono stati posati dei drenaggi, un tubo per la raccolta e lo smaltimento delle acque ed è stato costruito un muro che serve anche quale appoggio alla tettoia.
La vecchia tettoia sarebbe stata costruita dal precedente proprietario agli inizi degli anni ’80 e, a metà degli anni ’90, sarebbero state sostituite alcune assi del tetto e la carta catramata. Sebbene non siano in grado di stabilire il valore di costo iniziale della tettoia, gli insorgenti ritengono che quanto speso per la nuova tettoia (fr. 15'800.-) non costituisca un valore tanto importante da condurre a qualificare l’intervento quale una miglioria. Ammettono che vi è stato un leggero aumento di volume dell’opera, ma ciò sarebbe da ricondurre alla “standardizzazione delle misure” per le quali non hanno “voluto effettuare nessuna modifica per non far aumentare la spesa”. Potrebbero pertanto acconsentire ad una “una riduzione proporzionale della spesa di manutenzione in base al volume, ma solo sul valore della tettoia”.
I ricorrenti chiedono dunque che siano ammesse in deduzione sia le “spese di manutenzione sostenute per la sostituzione della tettoia” sia quelle dovute al “consolidamento della scarpata” e pretendono pure che venga considerato un valore locativo annuale di fr. 1'200.- per la particella n. __________ RFD di __________, “alfine di poter richiedere le spese di manutenzione in futuro, se dovesse essere il caso”.
H. All’udienza del 21 aprile 2015, il ricorrente ha prodotto un rapporto dell’ingegner __________ concernente l’erosione causata dalle infiltrazioni d’acqua alla scarpata su cui sorge il posteggio. Ha spiegato che la tettoia precedente risaliva agli anni ottanta ed era in legno, mentre che la base era invece in beton. Indica che proprio per tener conto delle infiltrazioni d’acqua, sono stati tagliati gli alberi ed è poi stata costruita la nuova tettoia. A suo avviso tale operazione, malgrado un certo aumento della superficie e quindi della volumetria, a dipendenza delle misure standard della tettaia, va considerata una semplice sostituzione e quindi una spesa di manutenzione.
L’Ufficio di tassazione, dal suo canto, ribadisce che a suo avviso si tratta chiaramente di una nuova costruzione. Acconsente tuttavia alla richiesta del ricorrente di attribuire un valore locativo di fr. 1'200.- per l’uso del posteggio situato sotto la tettoia.
Diritto
1.1.1.
Per quanto attiene alla definizione del valore locativo, l’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata afferma di aver determinato, tenuto conto dei “colloqui intercorsi con il signor RI 2 in considerazione della contestazione dell’imposto valore locativo sull’abitazione di cui alla part. __________ RFD di __________ dopo i lavori di rinnovamento effettuati nel 2004”, il valore locativo in complessivi fr. “13'785.- in considerazione dei valori di stima ufficiale”.
Il valore locativo così determinato di fr. 13'735.- concerne esclusivamente la part. __________ RFD di __________ e non è comprensivo del posteggio situato sul mapp. n.__________ RFD di __________.
Nel corso dell’udienza tenutasi il 21 aprile 2015, l’autorità fiscale ha sostenuto di acconsentire alla richiesta dei ricorrenti di attribuire un valore locativo annuo di fr. 1'200.- per l’uso del posteggio situato sotto la tettoia. Il verbale è stato (evidentemente) sottoscritto da ambo le parti e pertanto su questo punto esse hanno raggiunto un accordo.
1.2.
Con un ulteriore scritto del 21/23 aprile 2015, i contribuenti, a complemento del verbale del 21 aprile 2015 e, a loro dire, per “una miglior chiarezza e a futura memoria”, hanno chiesto a questa Camera di “chiarire con la vostra decisione l’affermazione dell’ufficio di tassazione in merito all’attribuzione del valore locativo annuo di CHF 1'200.00 per l’uso del posteggio situato sotto la tettoia”. Indicano che non vorrebbero che “la ricostruzione di un’eventuale cedimento del muro perimetrale o cedimenti della scarpata, siccome sono molto vicini alla tettoia ed è completamente aperta, non venga riconosciuta quale manutenzione perché non rientrano ‘sotto la tettoia’”.
La questione sollevata con la lettera in discussione non presenta alcun interesse attuale. Nel momento in cui dovessero essere chiesti in deduzione costi per interventi concreti, l’autorità di tassazione stabilirà se si tratti di spese causalmente legate al conseguimento del valore locativo del parcheggio o meno.
1.3.
Ne consegue pertanto che per quanto attiene al valore locativo, sia dell’abitazione sul mapp. n. __________ RFD (fr. 13'785.-) e sia del posteggio sul mapp. n. __________ RFD di __________ (fr. 1'200.- annui) le parti hanno trovato un accordo e pertanto il ricorso su questo punto è divenuto privo d’oggetto.
2. 2.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.
2.2.
Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.
Malgrado i Cantoni avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale – vale a dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha tutt’ora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011.
3. 3.1.
Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:
· le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 51 ad art. 32 LIFD, p. 490; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);
· le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
· le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).
3.2.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2010 dell’aprile 2011).
Fanno eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).
3.3.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono nemmeno essere dedotte le spese di acquisto e fabbricazione di beni patrimoniali (art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT).
Per quanto qui di interesse, le spese di fabbricazione (“Herstellung”; “production”) non concernono soltanto le nuove costruzioni, ma riguardano pure i casi di “demolizione e ricostruzione estesa” o di “risanamento totale” di un immobile, a tal punto importanti e radicali da dover essere assimilati all’acquisizione di una nuova struttura edilizia, diversa da quella preesistente (decisione TF n. 2P.25/1998 del 24 febbraio 1999, in: RDAT II-1999 n. 21t).
Come ancora recentemente confermato dalla giurisprudenza federale, simili interventi devono essere assimilati in tutto e per tutto a una nuova costruzione, senza che possano entrare in linea di considerazione lavori di manutenzione fiscalmente rilevanti e quindi deducibili dal reddito imponibile. L’Alta Corte ha, per esempio, negato ogni deduzione
· ad un contribuente che nell’ambito di lavori di risanamento aveva, di fatto, costruito una nuova stalla al piano inferiore di un edificio (decisione TF n. 2C_666/2012 e 2C_667/2012 del 18 dicembre 2012);
· ad un contribuente che aveva ricostruito lo stabile principale e trasformato quello accessorio da garage ad appartamento (decisione TF n. 2C_63/2010 del 6 luglio 2010, in: StR 65/2010 p. 864);
· ad un contribuente che aveva ricostruito una pergola andata distrutta – eccezion fatta per la sua struttura portante – a seguito di forti nevicate (decisione TF n. 2C_878/2010 del 19 aprile 2011, consid. 4 e 6.1).
Lo stesso ha fatto questa Camera, negando la deduzione dei costi di costruzione a contribuenti che, demolito in quanto fatiscente un edificio annesso alla propria villa, lo avevano ricostruito, mantenendo inalterata la volumetria ma trasformandolo da negozio a garage (CDT n. 80.2002.96 del 10 giugno 2002). In un altro caso ha negato ogni deduzione ad un contribuente che aveva trasformato ed ampliato un rustico, la cui destinazione era passata da stalla ad abitazione secondaria (CDT n. 80.2003.190 del 9 febbraio 2004, in: RtiD II-2004 n. 7t).
4. 4.1.
Venendo alla fattispecie in esame, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione dei richiesti costi d’immobili effettivi, “con riguardo alle spese di demolizione e ricostruzione della tettoia sulla part. __________ RFD di __________ oltre a spese di gestione”, ammettendo invece la deduzione forfettaria.
I ricorrenti chiedono invece che vengano loro riconosciuti i costi effettivi, sostenendo che i lavori effettuati alla tettoia sono da qualificare come lavori di manutenzione. Chiedono inoltre che siano riconosciuti come lavori di manutenzione anche i lavori di “consolidamento della scarpata” e quindi anche il conseguente rifacimento dell’asfalto, in “quanto era “corroso” a seguito dell’avanzare della scarpata”.
4.2.
Come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti, e come da loro esplicato nel gravame, sulla particella n. __________ RFD __________ vi era già una tettoia, costruita dal precedente proprietario negli anni ’80. Questa tettoia era stata costruita con delle assi di legno (“perline”) e aveva una base in cemento e il tetto coperto con della carta catramata. I ricorrenti hanno indicato che essendosi la tettoia deteriorata con il trascorre degli anni e a causa delle intemperie, hanno dovuto procedere a sostituirla.
__________.3.
Per i lavori eseguiti alla tettoia, i contribuenti avevano inoltrato il 9 dicembre 2010 la relativa domanda di costruzione al Comune di Novaggio avente per oggetto “sostituzione tettoia posteggi” e indicando quale genere di lavoro “nuova costruzione con demolizione”. Già questa descrizione nella domanda di costruzione lascia intendere che i lavori effettuati alla tettoia vanno oltre la semplice manutenzione. Non vanno nemmeno trascurate le stesse indicazioni utilizzate dalle ditte che hanno effettuato i lavori: ad esempio, la fattura dello Studio d’ingegneria e misurazioni __________ SA del 23.10.2012 indica come oggetto “tracciamento nuova edificazione al mappale n° 523”; la __________ Sagl aveva emesso il 4.11.2011 una fattura indicando fra l’altro tra le prestazioni eseguite “[…] fornitura materiali per nuova tettoia, (travi, ripartitori, undoline in vetro resina, ) rottura del muretto esistente, nuovo muro di sostegno in cemento armato, sistemazione sagomato in differenti punti, messa in opera i pali […]”; sempre la __________ Sagl il 31.10.2012 aveva chiesto ai ricorrenti un acconto per la “nuova autorimessa”, indicando che i lavori eseguiti comprendevano la “rimozione tettoia esistente, nuova fondazione, inizio muro in cemento armato”.
Ciò è evidentemente anche suffragato dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti. Rispetto alla situazione precedente, caratterizzata dalla presenza di una “semplice” (e alquanto vetusta) tettoia in legno, non si può negare che vi sia stato un miglioramento qualitativo dell’opera. Ora vi è una tettoia metallica, senza pareti laterali, con un nuovo basamento in cemento armato, così come dei nuovi muri perimetrali.
Diversa sarebbe stata la situazione se si fosse solamente proceduto a rinnovare o sostituire le assi in legno, la carta catramata e a sistemare il basamento, lasciando però in sostanza la struttura intatta.
Irrilevante, in tale contesto, il fatto che la tettoia sia sempre stata usata quale posteggio e che quindi non vi sia stato un cambiamento di destinazione.
Anche facendo astrazione da un eventuale aumento volumetrico, che a mente dai ricorrenti è stato necessario per adeguare la tettoia agli standard costruttivi attualmente vigenti, gli interventi eseguiti hanno di fatto alterato la fisionomia e l’aspetto esterno originale della tettoia. Risulta di meridiana evidenza che non si possono considerare i lavori eseguiti come semplici interventi di manutenzione.
La dottrina precisa che nel caso della ricostruzione di un immobile dopo la sua demolizione, come in ispecie, sia le spese di demolizione che quelle di ricostruzione dell’edificio costituiscono delle spese d’investimento ai sensi dell’art. 34 lett. d LIFD, rispettivamente art. 33 lett. d LT (Noël, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 32 LIFD, n. 119; cfr. anche STF 2C_63/2010 del 6 luglio 2010, consid. 2.1).
Alla luce di quanto precede, la tesi dell’autorità, secondo la quale nella fattispecie si ha a che vedere con spese di miglioria (art. 33 lett. d LT e art. 34 lett. d LIFD), quindi non deducibili, e non con spese di manutenzione (art. 31 cpv. 2 LT e art. 32 cpv. 2 LIFD), merita pertanto conferma.
4.4.
Venendo ora ai lavori di consolidamento della scarpata, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti, sono stati creati dei muri di sostegno che al contempo fungono da muri perimetrali e di appoggio per la tettoia.
I ricorrenti hanno indicato che i lavori di consolidamento della scarpata si sono rilevati essere necessari, in quanto in precedenza, in occasione di abbondanti precipitazioni, vi erano stati alcuni disagi con smottamenti di terra. Inoltre, le piante presenti sul sedime non avevano delle radici profonde, quindi in caso di forti piogge non trattenevano la terra e vi era di conseguenza il rischio di scoscendimenti e di caduta degli alberi sulla strada, sulla tettoia, sui pali elettrici e telefonici adiacenti.
Inoltre, così come per la tettoia, anche in questo caso il muro preesistente è stato completamente demolito e ne è stato creato uno nuovo in cemento armato.
I lavori così descritti hanno in sostanza permesso di rendere più resistente alle intemperie la proprietà del ricorrente. Non costituiscono una mera spesa di manutenzione, che, come visto, per definizione consente unicamente di preservare lo stato di un immobile, conservarne l’uso e mantenerne la redditività, ma sono invece costi di investimento fiscalmente non deducibili (art. 33 lett. d LT e art. 34 lett. d LIFD).
Anche in questo caso, il semplice confronto tra la situazione ex ante e quella successiva all’intervento non può che avvalorare la tesi che si tratta di spese di miglioria.
Infine, si rileva che il rapporto, realizzato il 26 novembre 2014 (quindi quando i lavori litigiosi erano da tempo terminati) dallo studio ing. __________ SA e prodotto dai ricorrenti nell’udienza del 21 aprile 2015, concernente il deflusso delle acque superficiali e le infiltrazioni nell’abitazione dei ricorrenti indica le misure, non urgenti, da intraprendere in futuro “per impedire sia future infiltrazioni e allagamenti nell’abitazione dei ricorrenti, così come futuri cedimenti e/o franamenti del pendio e/o del bosco”. La relazione non concerne però direttamente gli interventi alla tettoia ed alla scarpata oggetto del presente litigio e pertanto non merita ulteriore disamina.
5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, in applicazione della giurisprudenza e della dottrina in materia, ne consegue che la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha negato la deduzione delle spese di miglioria, deve essere confermata.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella misura in cui si riferisce alla determinazione del valore locativo, il ricorso è privo d’oggetto.
1.2 Nella misura in cui si riferisce al riconoscimento delle spese di miglioria, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: