Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 18.12.2014 80.2014.254

18 dicembre 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,436 parole·~7 min·2

Riassunto

Procedura: reclamo, termine, non sospensione per ferie giudiziarie

Testo integrale

Incarto n. 80.2014.254

Lugano 18 dicembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

Oggetto

ricorso del 29 settembre 2014 contro la decisione del 18 settembre 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

Fatti

                                     -   con decisione del 16 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione di Biasca infliggeva a RI 1 una multa disciplinare di fr. 100.– per non avere inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013, neppure dopo la diffida notificatale il 17 giugno 2014;

                                     -   la contribuente, rappresentata dal convivente RA 1, impugnava la suddetta decisione con reclamo dell’8 settembre 2014, sollevando due tesi tra loro apparentemente contraddittorie;

                                     -   in primo luogo, la contribuente sosteneva di essersi convinta, in seguito a un colloquio telefonico avuto con l’autorità di tassazione, della possibilità di compilare una tassazione congiunta con il proprio compagno e, secondariamente, di avere comunque inoltrato la dichiarazione d’imposta prima di ricevere la multa in discussione;

                                     -   con decisione del 18 settembre 2014, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 giustifica la ricevibilità del reclamo con la mancata considerazione delle “ferie giudiziarie”;

                                     -   nel merito, la ricorrente ribadisce le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo;

                                     -   l’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni dell’8 ottobre 2014, propone invece di respingere il gravame.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   l’art. 206 cpv. 1 LT, applicabile anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT), stabilisce che il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notificazione;

                                     -   tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   la legge sull’imposta federale diretta, all’art. 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe (applicabili anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione degli obblighi procedurali, secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD);

                                     -   nel caso in esame, come detto, la ricorrente giustifica la ricevibilità del reclamo, inoltrato ben oltre il termine di 30 giorni sancito dalla legge, con la mancata considerazione delle “ferie giudiziarie”;

                                     -   la legge federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311);

                                     -   queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1);

                                     -   neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);

                                     -   del resto, questa Camera ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la legge di procedura per le cause amministrative (LPamm);

                                     -   è vero che l’art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione cantonale che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto ad essi affidato dal Cantone”; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm);

                                     -   tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 cpv. 2 LPamm rientrano, per esempio, la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 ad art. 1 LPamm), che contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006 in: RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.86 del 13 agosto 1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);

                                     -   il termine di ricorso non è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 lett. b LPamm;

                                     -   in queste circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo, appare ineccepibile;

                                     -   a prescindere dalla sua tempestività, il reclamo sarebbe comunque stato da respingere nel merito;

                                     -   secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);

                                     -   la ricorrente, per contro, non ha nemmeno tentato di dimostrare l’avvenuto invio della dichiarazione d’imposta entro il termine assegnatole con diffida del 17 giugno 2014 [il Tribunale federale ha infatti precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9)], limitandosi a sostenere di averla inoltrata prima di ricevere la multa in discussione;

                                     -   stesso discorso vale per la seconda argomentazione sollevata nel ricorso, relativa all’asserito malinteso sorto con l’autorità di tassazione circa la possibilità di compilare una dichiarazine congiunta con il proprio convivente;

                                     -   premesso che una simile tesi contraddice, almeno apparentemente, la prima argomentazione, è qui appena il caso di ricordare che il principio dell’unità fiscale della famiglia si applica solo ai coniugi non separati legalmente o di fatto (art. 8 LT e 9 LIFD);

                                     -   per tutte queste ragioni, il ricorso è conseguentemente respinto;

                                     -   visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2014.254 — Ticino Camera di diritto tributario 18.12.2014 80.2014.254 — Swissrulings