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Ticino Camera di diritto tributario 10.12.2014 80.2014.252

10 dicembre 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,838 parole·~9 min·3

Riassunto

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, malattia, non stato depressivo che non ha impedito al contribuente di lavorare

Testo integrale

Incarti n. 80.2014.252 80.2014.253

Lugano 10 dicembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 6 ottobre 2014 contro la decisione del 10 settembre 2014 in materia di IC e IFD 2012.

Fatti

                                  A.   Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2012, nonostante una diffida ed una multa disciplinare, l’Ufficio di tassazione di Locarno, con decisione del 30 ottobre 2013, notificava a RI 1 la decisione di tassazione IC/IFD 2012, allestita d’ufficio. Il reddito imponibile per l’IC era commisurato in fr. 94’800.– e per l’IFD in fr. 98'300.–.

                                  B.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 maggio 2014, definendo la tassazione d’ufficio manifestamente inesatta. Il reclamante giustificava il ritardo nell’inoltro del reclamo, “a fronte di gravi situazioni familiari e personali, del cambiamento di datore di lavoro nonché del [suo] stato di salute” che non gli hanno permesso di adempiere ai propri doveri. Egli allegava la dichiarazione fiscale compilata ed accompagnata dai giustificativi. Chiedeva inoltre di poter essere sentito personalmente.

                                  C.   Con lettera del 4 giugno 2014, l’autorità fiscale invitava il contribuente a documentare l’esistenza di un eventuale motivo di restituzione del termine di reclamo entro il 17 giugno 2014, sottolineando che, in caso di scadenza infruttuosa del termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il 16 giugno 2014 il reclamante chiedeva una proroga sino al 27 giugno 2014 e chiedeva nuovamente una convocazione personale.

                                         Il 27 giugno 2014 l’Ufficio di tassazione riceveva una lettera, nella quale il reclamante sosteneva di aver avuto dei problemi con la figlia minore (“problematiche di affidamento con relativi incontri in tutoria, spese d’avvocatura, etc”), di aver cambiato posto di lavoro, di essersi dovuto recare “per un lungo periodo di tempo” a __________ “in modo da poter risolvere le problematiche inerenti l’alloggio di studio” per l’altra figlia, ed infine di essersi recato a __________ (I), dai propri genitori, per ottenere aiuto economico ed evitare di cadere in uno stato depressivo. Svariati documenti erano allegati alla lettera, tra cui le copie dei contratti di locazione per l’appartamento a __________ e delle disdette dei contratti di fornitura di elettricità e gas per tale appartamento. Inoltre, allegava un certificato medico, nel quale il medico generalista __________ affermava che il contribuente “a causa di una depressione reattiva è dovuto recarsi all’estero nel periodo tra luglio e dicembre 2013”.

                                         Nell’udienza tenutasi il 26 agosto 2014 presso l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno, il reclamante ribadiva i motivi del ritardo del reclamo.

                                         Con decisione su reclamo del 10 settembre 2014 l’Ufficio di tassazione dichiarava il reclamo irricevibile poiché l’autorità fiscale “non ritiene che i motivi addotti dal contribuente siano sufficienti per entrare nel merito del reclamo, il quale è stato dichiarato irricevibile per tardività”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta che la decisione di tassazione d’ufficio abbia un effetto confiscatorio e non rispecchi la sua reale situazione finanziaria; che non siano state considerate le deduzioni per figli a carico, non sia stata applicata “l’aliquota monoparentale” e che l’imponibile sia “sproporzionato”. 

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile per tardività lo scritto del 22 maggio 2014, nel quale il contribuente adduceva problemi famigliari, economici e di salute per giustificare il ritardo, come precisava poi più dettagliatamente con lo scritto del 27 giugno 2014.

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). La tassazione operata d’ufficio può essere impugnata dal contribuente soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

                                         L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

                                   3.   3.1.

                                         Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

                                         Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

                                         3.2.

                                         Nella fattispecie, è immediatamente evidente che la situazione di salute del ricorrente è ben lontana dal giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia. Lo stato depressivo, peraltro certificato da un medico generalista, non ha impedito al contribuente di esercitare la sua attività lucrativa né di occuparsi di tutte le incombenze relative al trasloco della figlia tra fine luglio ed inizio ottobre (vedi date delle disdette). D’altronde, l’insorgente sarebbe stato comunque in grado di conferire una procura ad un professionista, che si sarebbe potuto occupare delle incombenze fiscali.

                                         Va inoltre sottolineato che il certificato medico si riferisce al periodo da luglio a dicembre del 2013, mentre il ricorrente ha ancora atteso svariati mesi prima di presentare il reclamo all’autorità fiscale, allorquando la restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).

                                   4.   4.1.

                                         Una costante giurisprudenza stabilisce inoltre che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997). Infatti, la stessa giurisprudenza stabilisce che la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno. Come per gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini (decisione CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997). Anche in questo frangente l’art. 133 cpv. 3 LIFD trova applicazione; il contribuente deve fare valere l’impedimento nei trenta giorni dalla fine di quest’ultimo.

                                         4.2.

                                         Alla luce di quanto precede, neppure il fatto che il ricorrente si trovasse all’estero presso i propri genitori può costituire un valido motivo per la restituzione del termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge federale e da quella cantonale. Anche in tal caso, l’eventuale impedimento sarebbe comunque cessato alla fine di dicembre del 2013, ben prima quindi dell’inoltro del reclamo contro la tassazione d’ufficio.

                                   5.   Per quanto concerne l’ultimo argomento addotto dal ricorrente – cioè le difficoltà nei rapporti con la figlia __________ (“problematiche di affidamento con relativi incontri in tutoria, spese d’avvocatura, etc”) –, ben difficilmente i problemi famigliari costituiscono un motivo di restituzione dei termini (p. es. Casanova, in: Yersin/Noel [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 133 LIFD, a titolo di esempio menziona, quale valido motivo di restituzione del termine, il decesso di un famigliare).

                                         Pur comprendendo le preoccupazioni che le vicende familiari possono aver provocato al contribuente, le stesse non gli hanno tuttavia certamente impedito di tutelare i suoi interessi fiscali né di incaricare un professionista di occuparsene per suo conto.

                                   6.   Alla luce di quanto precedentemente esposto, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha, a giusta ragione, dichiarato il reclamo del ricorrente irricevibile per tardività, in quanto nessuno dei motivi da lui invocati giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.

                                         Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                         4.__________

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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