Incarti n. 80.2014.245 80.2014.246
Lugano 22 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 settembre 2014 contro la decisione del 29 luglio 2014 in materia di revisione IC e IFD 2012.
Fatti
- nella dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito del lavoro netto di fr. 39'208.– ed ha dichiarato lo stesso importo come reddito imponibile;
- notificandole la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 22 gennaio 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 36'700.– per l’IC ed in fr. 37'200.– per l’IFD;
- rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione forfetaria per spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD);
- con scritto del 23 aprile 2014, la contribuente si è rivolta all’Ufficio cantonale di esazione e al Servizio contribuzioni della Città __________, chiedendo di “rettificare” il calcolo del conguaglio delle imposte cantonale e comunale, “per errore di calcolo materiale, come si può vedere da una verifica fra le notifiche di tassazioni 2011/2012”;
- rispetto al calcolo dell’imposta del periodo fiscale precedente, infatti, nel 2012 non era stata riconosciuta la deduzione per oneri assicurativi;
- l’Ufficio di tassazione, cui l’Ufficio di esazione aveva trasmesso il reclamo per competenza, lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 14 maggio 2014, nella quale ha argomentato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni a partire dalla notifica della decisione e che, in ogni caso, la reclamante, nella dichiarazione d’imposta, non aveva fatto valere alcuna deduzione;
- con ricorso del 12 giugno 2014 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha contestato di aver interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 22 gennaio 2014, avendo per contro chiesto all’Ufficio di esazione ed al Comune una “rettificazione di errori di calcolo e di scrittura”;
- il ricorso è stato respinto con sentenza del 29 luglio 2014, con la quale è stata esclusa l’esistenza di un errore di calcolo o di scrittura;
- con scritto del 30 settembre 2014, RI 1 ha inoltrato un’istanza di revisione della sentenza del 29 luglio 2014, lamentando che l’Ufficio cantonale di esazione e l’RS 1 avrebbero “usato espedienti sibillini in danno della contribuente” ed affermando di proporre, “a titolo cautelativo… domanda di condono” della tassa di giustizia;
- la Camera di diritto tributario si è rivolta alla ricorrente con lettera del 2 ottobre 2014, attribuendole un termine di dieci giorni per avvalersi del diritto di ritirare l’istanza, sottolineando che la sentenza avrebbe potuto essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;
- la contribuente ha ribadito la sua istanza di revisione, con scritto del 9 ottobre 2014, argomentando che “al momento della notifica della tassazione IC 2012/IFD 2012 del 22.01.2014 non ha informato il suo patrocinatore, perché, in sede di tassazione, non ha evidenziato alcun errore di valutazione rispetto alle tassazioni IC e IFD 2011” e che il contenzioso era dunque “iniziato solo il 28.02.2014/23.04.2014 in seguito ad avvenuta alterazione delle corrispondenti bollette emesse dall’Ufficio cantonale di esazione e dall’Ufficio comunale delle contribuzioni, in urto ai principi della trasparenza e della buona fede”;
- con scritto del 13 ottobre 2014, il rappresentante della ricorrente ha chiesto di “essere oralmente sentito presso la sede della Camera di diritto tributario a Lugano, eventualmente assistito da un difensore d’ufficio (gratuito) e ciò per concordare insieme il [suo] graduale ritiro dalla scena politica e giudiziaria per il 2015”.
Diritto
- quale che sia il motivo che secondo la ricorrente dovrebbe giustificare una revisione della sentenza, è dubbio che la competenza sia di questa Corte;
- gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
- la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);
- in materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre 1999; inoltre Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 1a ad art. 149 LIFD, p. 474);
- è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta allo judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;
- anche per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);
- nella fattispecie, la sentenza del 29 luglio 2014 non ha esaminato il merito della tassazione IC/IFD 2012 della contribuente, che era già passata in giudicato, ma si è limitata a verificare l’esistenza di un errore di calcolo o di scrittura, suscettibile di condurre ad una rettifica;
- ne consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell’istanza di revisione, se quest’ultima concernesse la decisione di tassazione in sé, sarebbe dell'Ufficio di tassazione, che ha deciso per ultimo nel merito;
- la Camera di diritto tributario potrebbe tutt’al più essere competente se l’istanza di revisione avesse per oggetto la sentenza in sé;
- in questo senso, nella lettera inviata all’insorgente il 2 ottobre 2014, la Corte le aveva fatto notare che, se la sua contestazione concerneva la tassa di giustizia posta a suo carico con la sentenza in questione, non era ravvisabile alcun motivo di revisione, dal momento che una simile censura si sarebbe potuta sottoporre al Tribunale federale, mediante ricorso in materia di diritto pubblico;
- con la successiva lettera del 9 ottobre 2014, la contestazione della ricorrente sembra più indirizzarsi verso la tassazione in quanto tale, se si tiene conto del riferimento, tutt’altro che chiaro, ad un “errore di valutazione” nella notifica della tassazione del 22 gennaio 2014, ad una pretesa “alterazione delle corrispondenti bollette, notificate fra il 28 febbraio e il 23 aprile 2014, ed alla “copia per il comune” della notifica di tassazione IC 2012;
- in tal modo, si può escludere che sia data la competenza di questa Camera, la quale per le ragioni già evocate non può procedere alla revisione di una decisione che era già passata in giudicato quando era stata impugnata con il ricorso del 12 giugno 2014;
- di conseguenza, non si dà seguito neppure alla richiesta del rappresentante della ricorrente, che nella lettera del 13 ottobre 2014 ha postulato di essere “oralmente sentito, eventualmente assistito da un difensore d’ufficio (gratuito)”;
- se anche la procedura prevedesse il diritto del ricorrente di essere convocato personalmente, la sua convocazione sarebbe comunque subordinata all'inoltro di un gravame tempestivo e formalmente ineccepibile (cfr. p. es. la sentenza CDT né. 80.2008.82 del 28 maggio 2002 in re R.N., con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], 2a ediz., Basilea 1992, n. 4 all'art. 102 DIFD, p. 242);
- nella fattispecie, l'unico effetto di un'eventuale udienza sarebbe la constatazione della manifesta infondatezza del gravame, accompagnata dall'invito al ritiro dello stesso;
- che dall'omissione della convocazione non deriva comunque alcun pregiudizio alla ricorrente, dal momento che, vista la particolarità del caso, non si preleva alcuna tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: