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Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2014 80.2014.152

8 settembre 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,757 parole·~9 min·2

Riassunto

Deduzioni: contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), beneficiario di una rendita d'invalidità, non affiliato ad istituzione di previdenza, deduzione del 20% del reddito del lavoro

Testo integrale

Incarti n. 80.2014.152 80.2014.153

Lugano 8 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 25 giugno 2014 contro la decisione del 5 giugno 2014 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                  A.   RI 2 è al beneficio di una rendita d’invalidità erogata dall’Assicurazione Invalidità (AI) e di una della Cassa pensione. Nel periodo fiscale 2013, ha pure dichiarato una perdita di fr. 2'536.55, proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa indipendente.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2013, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano la deduzione dei contributi versati alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A) per l’ammontare di fr. 6'690.– per il marito e di fr. 5’990.– per la moglie.

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 7 maggio 2014, l’RS 1 aumentava, da un lato, il reddito dell’attività lucrativa indipendente della moglie a fr. 2'908.– e ammetteva, dall’altro, la deduzione per i contributi al 3° pilastro della moglie nella misura di soli fr. 582.–. A quest’ultimo proposito, argomentava che era stata concessa la “deduzione massima per non affiliati ad un istituto di previdenza professionale: 20% del reddito da attività lucrativa”.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 maggio 2014, contestando fra l’altro la rivalutazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente della moglie. In relazione ai contributi al 3° pilastro, i reclamanti sostenevano che la decisione non teneva conto del fatto che RI 2 percepiva una rendita AI per motivi di salute, per cui vi era “la necessità di aumentare la previdenza della vecchiaia nel ramo della LPP, aspetto indispensabile per non creare lacune”.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 giugno 2014. Da un lato, riduceva il reddito dell’attività professionale della moglie a fr. 2'000.–, ma dall’altro riduceva anche la deduzione dei contributi al 3° pilastro (fr. 400.–) e la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi (da fr. 2'326.– a fr. 1'600.–), sicché il reddito imponibile rimaneva immutato. In merito ai contributi alla previdenza individuale vincolata, argomentava che la relativa ordinanza federale ammetteva la deduzione “fino al 20% del reddito dell’attività lucrativa della moglie (salario o attività indipendente, esclusi altri redditi come pensioni ecc.)”.

                                  D.   Con tempestivo reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione dell’importo di fr. 5'990.– per contributi alla previdenza individuale vincolata della moglie. A loro avviso, la decisione impugnata non terrebbe conto della situazione della famiglia e della rendita di vecchiaia che la moglie percepirà dalla cassa pensione. Ritengono quindi “indispensabile” un ulteriore risparmio nella forma di un 3° pilastro.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         A norma degli articoli 32 cpv. 1 lett. e della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 lett. e della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono deducibili fra l’altro i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata. L’art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD delega poi al Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, il compito di stabilire le forme previdenziali riconosciute e di decidere in qual misura i contributi possono essere dedotti.

                                         1.2.

                                         La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di carattere collettivo. L’art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”. Il secondo capoverso dell’art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.

                                         Il 13 novembre 1985, pertanto il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forma di previdenza riconosciute (OPP 3). L’art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di 3° Pilastro A:

                                         a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso di invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:

                                               aa)      sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’art. 67 cpv. 1 LPP e

                                               ab)      sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;

                                         b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un’assicurazione di previdenza rischio.

                                         La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all’Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le designazioni “contratto di previdenza vincolata” e “convenzione di previdenza vincolata” possono essere utilizzate unicamente per i contratti e le convenzioni approvati dall’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni)» e che dunque «in mancanza di questa approvazione, la deduzione dei contributi di previdenza va negata» (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008, Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del Pilastro 3a, p. 2). La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, 3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 228).

                                         1.3.

                                         Diversamente dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata:

·        per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde all’8% del limite superiore stabilito dall’art. 8 cpv. 1 LPP (salario coordinato). Per il periodo fiscale 2013, tale limite superiore ammontava a fr. 6’739;

·        per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3); ne consegue quindi che per il periodo fiscale 2009, la deduzione non poteva pertanto superare l’importo di fr. 33’696. 

                                         L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente. Se sono stati effettuati versamenti superiori all’importo massimo consentito, l’autorità di tassazione esorta il contribuente a farsi rimborsare dall’istituto di previdenza gli importi versati in più. Ai fini della tassazione, l’importo non ammesso in deduzione è aggiunto al reddito e, in caso di obbligo di rimborso, alla sostanza del contribuente (Circolare N. 18 dell’AFC cit., p. 10).

                                         L'art. 8 OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato "Attestazione concernente i contributi di previdenza" (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 242).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, l’autorità fiscale ritiene che RI 2 abbia diritto alla deduzione prevista per i contribuenti che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza. Gli insorgenti sono per contro dell’avviso che la loro situazione familiare gli imponga di migliorare la copertura previdenziale, sicché dovrebbe essere ammesso il versamento di contributi alla previdenza individuale vincolata anche per la moglie invalida.

                                         2.2.

                                         In linea di principio, nulla si oppone al fatto che il beneficiario di una rendita d’invalidità costituisca un pilastro 3a, nell’ambito della sua capacità lavorativa restante (cfr. Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6). Per quanto attiene alla misura della deduzione cui ha diritto ed alle modalità di calcolo della stessa, rimane tuttavia determinante l’affiliazione ad un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP.

                                         Come ha rilevato l’autorità fiscale, nella decisione impugnata, RI 2 non può più essere considerata affiliata ad un’istituzione di previdenza. Affiliato secondo l’art. 7 cpv. 1 OPP 3 è solo chi è attivamente affiliato, cioè chi sta tuttora contribuendo a finanziare la propria previdenza professionale. Se una persona non paga più i contributi ad un’istituzione della previdenza professionale ed è beneficiario di una rendita AVS o AI, ma esercita ancora un’attività lucrativa dipendente, può versare nel pilastro 3a fino al 20% del reddito proveniente da un’attività lucrativa (cfr. anche Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 238 e la Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6 lett. f).

                                         2.3.

                                         RI 2 ha percepito nel 2013 due rendite d’invalidità e, nell’ambito della sua capacità lavorativa restante, ha conseguito un reddito da attività lucrativa indipendente, stabilito dall’autorità fiscale in fr. 2'000.–. Può dunque senza dubbio costituire un pilastro 3a.

                                         Tuttavia, come emerge anche dalla dichiarazione d’imposta inoltrata dai contribuenti, nella documentazione allegata non vi è traccia di contributi della moglie a favore di un istituto della previdenza professionale (2° Pilastro).

                                         Pertanto, tenuto conto dei limiti imposti alle deduzioni per l’anno 2013, non potendosi considerare la contribuente affiliata ad alcuna istituzione di previdenza professionale, ella ha diritto alla deduzione in ragione del 20% del reddito proveniente da un’attività lucrativa, che, come calcolato dall’Ufficio di tassazione in sede di reclamo, corrisponde alla quota di fr. 400.–.

                                         2.4.

                                         Pur comprendendo le legittime preoccupazioni dei ricorrenti per la loro situazione economica futura, considerati in particolare i costi per il mantenimento e l’istruzione dei figli, si deve tuttavia concludere che, nelle condizioni attuali, la previdenza individuale vincolata non rappresenta una soluzione adeguata. Fintantoché l’attività indipendente della moglie non sarà più redditizia, i contribuenti dovranno valutare altre forme assicurative, magari meno interessanti dal profilo fiscale.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

                                        Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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