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Ticino Camera di diritto tributario 12.09.2014 80.2014.119

12 settembre 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,127 parole·~16 min·5

Riassunto

Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, Istruzioni federali 2008, tassi di capitalizzazione e premio per rischi, convenzioni fra azionisti per limitare la trasmissibilità dei titoli

Testo integrale

Incarto n. 80.2014.119

Lugano 12 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 3 maggio 2014 contro la decisione del 2 aprile 2014 in materia di IC 2011.

Fatti

                                  A.   La __________ SA, con sede a __________, è stata fondata dai fratelli __________ e RI 1, che hanno sottoscritto, rispettivamente, 70 azioni __________ e 30 __________, per un valore nominale di complessivi fr. 100'000.–.

                                         Lo stesso giorno, i fondatori hanno stipulato un contratto di sindacato azionario, nel quale hanno in particolare convenuto che la cessione delle azioni sia subordinata all’accettazione del consiglio d’amministrazione e che, fra i motivi per cui quest’ultimo può rifiutare il trasferimento, “vi è pure quello concernente la composizione della cerchia degli azionisti”, che “deve essere sempre composta solo da persone attive professionalmente nella società e/o in grado di essere operative nella medesima”. Nei casi di “successione, divisione ereditaria o acquisizione in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, la società può respingere la domanda soltanto se offre all’acquirente di assumere le azioni al loro valore reale come previsto dall’art. 685b cpv. 4 CO”.

                                  B.   Nell’elenco titoli allegato alla dichiarazione d’imposta 2011, RI 1 attribuiva alle 30 azioni della __________ SA a lei appartenenti il valore di fr. 154’590.– (fr. 5’130.– l’una).

                                         Notificandole la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 10 gennaio 2013, l’RS 1 commisurava il valore della partecipazione in questione in fr. 714'000.–, pari a fr. 23'800.– per azione.

                                  C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 gennaio 2013, nel quale sottolineava come la __________ SA fosse una “piccola impresa situata in un contesto di grande concorrenza, dove gli ottimi risultati conseguiti nei primi due anni sono il frutto di grandi sacrifici e di una politica aziendale che mira alla capitalizzazione della stessa”. La reclamante precisava poi che il risultato d’esercizio poteva essere fortemente influenzato dall’assunzione di un nuovo collaboratore o dalla ridefinizione dello stipendio dei due azionisti. Chiedeva pertanto che come valore della partecipazione fosse considerata “la somma… investita al momento della costituzione della ditta… almeno fino a quando non verranno ridistribuiti i dividendi”.

                                  D.   L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 2 aprile 2014, con la quale riduceva il valore della partecipazione a fr. 609'000.–. Questa la motivazione della decisione:

                                         Il contribuente contesta il sistema di calcolo utilizzato dall'autorità fiscale come pure il tasso di capitalizzazione presentando tutta una serie di ricostruzioni matematiche e valutazioni da lui effettuate senza peraltro indicare un valore definitivo. In particolare egli rimanda ad alcuni modelli di calcolo presenti nel portale PMI della Segreteria di Stato dell'economia SECO nel sito internet della Confederazione Svizzera www.kmu.admin.ch (stimare l'azienda e definirne il prezzo) dove, tra l'altro, viene proposto anche il modello utilizzato dall'Autorità fiscale con la seguente specifica: "più vicino alla realtà è invece il metodo del valore medio a cui fanno riferimento le autorità fiscali per calcolare il valore commerciale di imprese non quotate in borsa. Questo si basa sul valore di rendimento degli ultimi due anni nonché sul valore reale (o intrinseco) dell'impresa".

                                         Il valore dell'azione deve essere calcolato applicando le Istruzioni emanate dalla Conferenza Svizzera delle Imposte (circolare no. 28 del 28 agosto 2008 concernente la valutazione dei titoli non quotati, consultabile al sito www.csi-ssk.ch) in vigore dal 1 gennaio 2008, sulla base dei dati fiscalmente accertati. Le Istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati valide ai fini dell'imposta sulla sostanza, sono applicabili allorquando non esiste una diversa possibilità per stabilirne il valore (quotazione di borsa o prezzo di trapasso fra terze persone) ed hanno anche come scopo quello di utilizzare un metodo di valutazione uniforme in tutta la Svizzera. Queste direttive sono tuttora in vigore a livello federale e permettono di stabilire un valore fiscale oltremodo prudenziale.

                                         La __________ SA, attiva nel commercio di frutta e verdura all'ingrosso, è stata costituita nel corso del 2009 (prima chiusura contabile al 31.12.2010). La società risulta pienamente operativa già a partire dalla sua costituzione, come si può evincere dai conti annuali ( i ricavi nell'esercizio 2010 sono ammontanti a Chf 28'201'009.- e nel 2011 a Chf 25’343'105.-).

                                         Di conseguenza, la valutazione della società, deve essere effettuata secondo la cifra marginale 34 delle Istruzioni sopra citate (metodo di calcolo misto che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza) e secondo la susseguente cifra marginale 35. Le modalità di definizione del tasso di capitalizzazione sono descritte alla cifra marginale 10 e, più in dettaglio, nel Commentario delle Istruzioni (pure esso consultabile al medesimo sito internet).

                                         Si evidenzia inoltre, che la valutazione dei titoli viene effettuata ad un preciso momento, considerando gli elementi degli anni precedenti e perciò indipendentemente dall'andamento attuale del mercato, dalle aspettative e dal management futuri (elementi questi, che avranno un influsso soltanto nella successiva valutazione) e dalla facilità o meno (peraltro difficilmente quantificabile) dell'alienazione del titolo.

                                         Da ultimo facciamo notare che la Camera di diritto tributario del tribunale d'appello ha già avuto modo di esprimersi in merito al tema della valutazione dei titoli non quotati (sentenze pubblicate) confermando integralmente, in situazioni analoghe, il nostro modo di operare ritenendo irrilevanti contestazioni basate sul modello di calcolo, tasso di capitalizzazione, voltatilità delle valute, particolarità del mercato, fluttuazioni economiche, dipendenza dalla clientela, ecc...

                                         Per quanto esposto sopra, le argomentazioni presentate dal reclamante non possono essere condivise. Il valore delle azioni __________ SA viene tuttavia rettificato in Fr. 20'300.- per titolo come da valutazione al 31.12.2011 effettuata dall'Ufficio di  tassazione delle persone giuridiche tenendo conto che il risultato del 2010 è stato ridotto pro rata su base di 365 giorni invece dei 541 giorni considerati in sede di tassazione.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la valutazione delle azioni della __________ SA.

                                         In primo luogo, l’insorgente afferma di aspettarsi “la dimostrazione matematica, economica, statistica (o quant’altro) che il tasso di capitalizzazione all’8,5% sia corretto anche per la valutazione del valore commerciale della __________ SA”. Facendo riferimento alle istruzioni applicate dall’autorità di tassazione, secondo cui il premio per rischi del 7%, incluso nel tasso di capitalizzazione, contemplerebbe tutti i rischi generali, si domanda a partire da quale soglia un rischio passi da generale a particolare. Menziona poi, quali fattori di rischio a suo avviso “particolari”, l’assenza di una polizza assicurativa a garanzia degli scoperti, di un contratto di protezione giuridica e di una polizza a copertura dei danni di trasporto.

                                         In secondo luogo, la ricorrente ritiene che le limitazioni della trasferibilità delle azioni, previste dal contratto di sindacato, si ripercuotano sul valore delle azioni. A tale proposito, aggiunge di aver già “trovato un accordo per la cessione/vendita dei titoli valido anche nel caso in cui” uno dei due azionisti non fosse più operativo: fr. 8'825.– per azione, al 31 dicembre 2011. 

                                         Secondo la contribuente, il valore “corretto ed onesto” ammonterebbe a fr. 2'590.– per azione.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).

                                         I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

                                         1.2.

                                         Per ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza” (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.1).

                                         1.3.

                                         Scopo delle Istruzioni è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione fra i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo cui la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento nella definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.2).

                                         1.4.

                                         Come si è visto, le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati, fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).

                                         1.5.

                                         Le Istruzioni sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione.

                                         Una diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT n. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).

                                   2.   2.1.

                                         Conformemente alle istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, l’autorità fiscale ha stabilito il valore della partecipazione appartenente a RI 1 ponderando il valore di reddito e quello di sostanza, a loro volta ricavati dal bilancio della __________ SA. Per quanto attiene al valore di reddito, è stato commisurato in fr. 2'694'566.–.

                                         Una prima censura della ricorrente si riferisce alla capitalizzazione del valore di reddito, che a suo avviso non ha tenuto conto dei particolari rischi che la società deve affrontare.                                                              

                                         2.2.

                                         Preliminarmente, si deve escludere che l’autorità fiscale abbia omesso di sottoporre alla ricorrente il calcolo del valore delle azioni, come sostenuto nel ricorso.

                                         Agli atti figura infatti copia di una lettera del 1° febbraio 2013, con cui l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche inviava al consiglio di amministrazione della __________ SA il calcolo dettagliato del valore delle azioni al 31 dicembre 2011.

                                         Dalla copia di un ulteriore scritto, risulta che il calcolo dettagliato è stato nuovamente inviato agli amministratori il 28 aprile 2014.

                                         2.3.

                                         Per determinare il valore di reddito, l’Ufficio di tassazione ha considerato gli utili dei due ultimi esercizi, che erano anche i primi, essendo la società stata costituita nel corso del 2009. L’utile medio (fr. 229'038.18) è stato capitalizzato all’8,5%. Quest’ultimo tasso si compone del tasso swap CHF a 5 anni (1,50%) e del tasso fisso per rischi (7%). Così si giunge all’importo di fr. 2'694'566.80, che, raddoppiato, è stato ponderato con il valore di  sostanza (fr. 707'522.–), per determinare il valore aziendale (fr. 2'032'218,53) e quello della singola azione (fr. 20'300.–).

                                         2.4.

                                         Come già accennato, le Istruzioni prevedono che il tasso di capitalizzazione sia composto dal tasso d’interesse di investimenti senza rischio e da un premio per rischi fissi (Istruzioni, n. 10.1). Il tasso d’interesse di investimenti senza rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento swap CHF a cinque anni calcolato sulla base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato al mezzo per cento superiore (Istruzioni, n. 10.2). Il premio per rischi, al tasso fisso del 7%, tiene conto dei rischi generali dell’impresa e della negoziabilità limitata dei suoi titoli (Istruzioni, n. 10.3).

                                         Il “premio di rischio” tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa, legati alla concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla composizione del personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o ancora a problemi dipendenti da potenziali successioni (Gerhard, Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le conseiller juridique, in: Ojha [a cura di], Aspects pratiques du droit de l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).

                                         2.5.

                                        Il tasso di capitalizzazione previsto dalle Istruzioni del 2008 è più elevato di quello risultante dalla versione precedente. Infatti, le Istruzioni del 1995 consentivano una deduzione del 30% dall’utile netto, per tener conto dei rischi generali dell’impresa.

                                         Il tasso di capitalizzazione era invece determinato in base al rendimento medio dei crediti industriali o bancari svizzeri del mese di dicembre del periodo fiscale corrispondente, aumentato di un punto. L’aumento di un punto serviva a compensare gli svantaggi dipendenti dai vincoli di capitale a lungo termine e dalla maggiore difficoltà di vendere azioni non quotate (Jost, Die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert und die Vermögenssteuer, in ASA 44 p. 356).

                                         In pratica e in generale, il tasso di capitalizzazione applicato dalle autorità fiscali cantonali si situava al 6% ed era considerato troppo basso dagli ambienti economici (Sansonetti/Mendes de Leon, Estimation des sociétés non cotées – Changements et continuité, ST 2009, p. 362).

                                         Il tasso di capitalizzazione previsto dalle nuove Istruzioni, in considerazione del premio di rischio fisso del 7%, comporta un valore di reddito inferiore rispetto a quello stabilito con i criteri precedenti (cfr. Widrig/Schneller/Wigger, Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert – Bewertungstechnische und steuerliche Analyse der überarbeiteten Wegleitung der SSK, ST 2009, p. 366; il calcolo si basa tuttavia su un tasso di capitalizzazione di base del 3,5%, applicabile nel 2008).

                                         2.6.

                                         Vigenti ancora le Istruzioni precedenti, la giurisprudenza ammetteva che ci si potesse discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facessero apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa, mentre escludeva delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non erano ritenute sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).

                                         2.7.

                                         Nella fattispecie, la ricorrente ritiene che il tasso di capitalizzazione dovrebbe essere aumentato per tener conto di fattori di rischio “particolari”, quali l’assenza di una polizza assicurativa a garanzia degli scoperti, di un contratto di protezione giuridica e di una polizza a copertura dei danni di trasporto.

                                         Ora, come rilevato, la Conferenza svizzera delle imposte ha tuttavia optato per un sistema semplificato che consiste nell’aggiungere al tasso d’interesse per investimenti senza rischio un premio di rischio fisso del 7%. Non si tiene conto, in tal modo, delle particolarità specifiche della singola impresa (Widrig/Schneller/Wigger, op. cit., p. 366).

                                         Le circostanze addotte dalla ricorrente non costituiscono del resto fattori di rischio eccezionali, ma piuttosto semplici imprevisti che sono propri di ogni attività d’impresa. Il fatto che si tratti anche di rischi che potrebbero essere assicurati, non implica ancora che giustifichino una deroga alle regole sulla stima delle azioni non quotate. Non si vede, in particolare, su quale base la contribuente possa pretendere di ridurre l’utile, a partire dal quale si stabilisce il valore di reddito, deducendo dei premi assicurativi che non sono stati pagati.

                                   3.   3.1.

                                         Un’ulteriore censura si riferisce alla mancata considerazione, nella stima del valore della partecipazione, delle limitazioni della trasferibilità delle azioni convenute dagli azionisti.

                                         Come ricordato in narrativa, infatti, i soci hanno sottoscritto un contratto di sindacato azionario, secondo cui la cessione delle azioni è subordinata all’accettazione del consiglio d’amministrazione. Fra i motivi per cui quest’ultimo può rifiutare il trasferimento, “vi è pure quello concernente la composizione della cerchia degli azionisti”, che “deve essere sempre composta solo da persone attive professionalmente nella società e/o in grado di essere operative nella medesima”.

                                         3.2.

                                         Ora, le Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte prevedono espressamente che la stima dei titoli non sia influenzata dai contratti di diritto privato, come per esempio le convenzioni di azionisti che impediscono la trasmissibilità dei titoli (Istruzioni cit., n. 61.2).

                                         Facendo riferimento alla giurisprudenza di autorità giudiziarie dei cantoni Argovia e Zurigo, il commentario delle Istruzioni sottolinea che le convenzioni fra gli azionisti non hanno alcuna influenza sul valore intrinseco della società nel suo insieme e dunque sul valore determinante ai fini dell’imposta sulla sostanza, tanto più che simili accordi possono essere sciolti in ogni momento mediante un contratto in tal senso. Si tratta del resto di impegni che le parti hanno assunto volontariamente (cfr. Commentario 2013 delle Istruzioni del 28 agosto 2008, p. 5; v. anche: Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 50, p. 826).

                                         I criteri di determinazione del prezzo di una partecipazione, previsti da un contratto di sindacato azionario, che comporterebbero una valutazione nettamente inferiore rispetto al valore stabilito conformemente alle Istruzioni, non possono dunque essere presi in considerazione (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 14 maggio 2008, n. SB.2007.00097, consid. 3.3). 

                                         3.3.

                                         Secondo la ricorrente, i soci avrebbero già trovato un accordo circa il prezzo di cessione delle azioni per il caso in cui uno dei due non fosse più “operativo”. Il valore sarebbe stato stabilito in fr. 8'825.– per azione.

                                         Per le ragioni già illustrate, tale valutazione non può essere considerata ai fini dell’imposizione della sostanza. Il calcolo si fonda del resto sul solo valore di sostanza e non considera minimamente il valore di reddito della società.

                                   4.   Per le ragioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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