Incarto n. 80.2014.106
Lugano 18 maggio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 aprile 2014 contro la decisione del 18 febbraio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012 entro il termine stabilito (30 aprile 2013), l’RS 1 gli ha inviato un richiamo il 16 maggio 2013;
- il 29 maggio 2013, prima, e il 10 ottobre 2013, l’autorità fiscale ha poi accolto due richieste del contribuente e gli ha concesso altrettante proroghe del termine, l’ultima fino al 31 dicembre 2013;
- poiché a tale data la dichiarazione non era ancora rientrata, il 17 gennaio 2014 l’Ufficio di tassazione ha diffidato il contribuente, attribuendogli un ultimo termine di venti giorni ed avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa disciplinare;
- con decisione del 18 febbraio 2014, l’Ufficio di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 200.– per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2012;
- il 16 marzo 2014, il contribuente ha interposto reclamo contro tale decisione, attribuendo la responsabilità per l’inosservanza del termine alla __________, la quale gli avrebbe inviato solo l’attestazione dei debiti e degli interessi passivi per il periodo fiscale 2013, obbligandolo pertanto a richiedere quella per il 2012, poi inviatagli per posta B;
- l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, con decisione del 21 marzo 2014, negando che le motivazioni addotte giustificassero l’annullamento della multa;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della sanzione, ribadendo che l’inosservanza del termine è dovuta alla negligenza della creditrice, che gli avrebbe fatto pervenire l’attestazione solo dopo la sua richiesta e solo per posta B.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
- il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella fattispecie, il ricorrente non contesta di avere violato i suoi obblighi di collaborazione, ma ne imputa la responsabilità ad un creditore, che avrebbe tardato a fargli pervenire l’attestazione da allegare alla dichiarazione;
- va rilevato dapprima che l’affermazione del ricorrente, per quanto plausibile, non è comprovata da alcun documento;
- in ogni caso, non si vede come l’eventuale ritardo nell’invio dell’attestazione possa giustificare l’inadempienza rimproverata al ricorrente dall’Ufficio di tassazione;
- basti ricordare che il periodo fiscale per il quale la dichiarazione doveva essere presentata (2012) era terminato, nel momento in cui il ricorrente sostiene di essersi rivolto alla creditrice (10 febbraio 2014), da ben oltre un anno: un contribuente diligente si sarebbe pertanto accorto ben prima che l’attestazione non gli era pervenuta;
- non va dimenticato, in questa prospettiva, che la seconda proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione era scaduta da oltre un mese (31 dicembre 2013), sicché può anche sorgere qualche dubbio in merito alla diligenza di un contribuente che si accorge solo il 10 febbraio 2014 di non avere a disposizione tutta la documentazione necessaria per adempiere i propri obblighi;
- diversa sarebbe la situazione, evidentemente, se il terzo obbligato per legge a rilasciare un’attestazione al contribuente si fosse rifiutato di adempiere i suoi obblighi: in tal caso, sarebbe stato punibile per violazione degli obblighi procedurali la creditrice inadempiente;
- ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha inflitto una multa al ricorrente, appare conforme alla legge;
- per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si basa sulle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del marzo 2009 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
- pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
- nel caso in esame, l’autorità di tassazione deve così riferirsi alla tassazione IC (cfr. decisione del 28 dicembre 2012), che aveva stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 3'306.95, sicché la multa in base al tariffario ammonta a fr. 200.–;
- anche da questo profilo, la decisione impugnata merita pertanto conferma;
- visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: