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Ticino Camera di diritto tributario 09.05.2014 80.2013.82

9 maggio 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,305 parole·~12 min·2

Riassunto

Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, residenza settimanale a 30 chilometri dal luogo di lavoro, solo deduzione delle spese per trasferta con il mezzo pubblico dal domicilio al luogo di lavoro

Testo integrale

Incarti n. 80.2013.82 80.2013.83

Lugano 9 maggio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 4 marzo 2013 contro la decisione del 6 febbraio 2013 in materia di IC/IFD 2011.

Fatti

                                  A.   Nel periodo fiscale qui in esame, RI 1, nata nel 1982, era ancora domiciliata a __________, ma già svolgeva la propria attività professionale di consulente a __________, alle dipendenze della __________ AG.

                                         Nella dichiarazione fiscale del medesimo anno, la contribuente esponeva un reddito del lavoro di fr. 95'846.–, mentre a titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:

                                         -   trasporto (mezzo privato)                       fr.     35'705.–

                                         -   vitto                                                     fr.      3'200.–

                                         -   alloggio                                                fr.     12'000.–

                                         -   altre spese professionali (forfait)             fr.      2'500.–

                                            totale                                                   fr.     53'405.–

                                  B.   Notificandole la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il suo reddito imponibile in fr. 65'200.– per l’IC e in      fr. 68'100.– per l’IFD. A titolo di spese professionali, l’autorità ammetteva le seguenti deduzioni:

                                         -   trasporto (mezzo pubblico)                     fr.      3'200.–

                                         -   vitto                                                     fr.      3'200.–

                                         -   alloggio                                                fr.     12'000.–

                                         -   altre spese professionali (forfait)             fr.      2'500.–

                                            totale                                                   fr.     20'900.–

                                         Nella motivazione allegata spiegava di avere concesso, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.

                                 C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5 dicembre 2012, nel quale lamentava la mancata deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato.

                                         In occasione di un’udienza tenutasi il 21 gennaio 2013 dinanzi all’autorità di tassazione, la reclamante precisava che l’uso dell’automobile le permetteva di trascorrere più tempo al proprio domicilio ticinese, potendo rientrare il venerdì sera e ripartire la domenica sera. Aggiungeva inoltre di soggiornare, durante la settimana, nel Canton __________ (Comune di __________) e di utilizzare il mezzo privato anche per gli spostamenti giornalieri dal luogo di residenza al luogo di lavoro.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 6 febbraio 2013, confermava la sola deduzione del costo dei mezzi pubblici di trasporto, che elevava tuttavia da fr. 3'200.– a fr. 3'350.–, sulla base del tariffario FFS in vigore nel periodo fiscale in questione.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di trasferta con il veicolo privato, così come indicate nella dichiarazione.

                                         La ricorrente ribadisce anzitutto che i trasferimenti settimanali in treno risulterebbero eccessivamente gravosi (dalle sei alle sette ore di viaggio, con almeno tre cambi), sostenendo poi che la scelta di soggiornare nel Canton __________, a 30 chilometri dal luogo di lavoro, sarebbe dettata dalla precarietà degli alloggi e dalle eccessive pigioni richieste nel Canton __________.

                                  E.   Nelle proprie osservazioni del 13 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il gravame.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

                                         a)   le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)   le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)   le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         1.2.

                                         Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 qui in esame è del 21 dicembre 2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non sono, per contro, deducibili a titolo di spese professionali quelle che eccedono il necessario e che non si trovano in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

                                   2.   2.1.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

                                         a)   per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)   […]

                                         c)   per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

                                         Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).

                                         2.2.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682/83).

                                         2.3.

                                         Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad esempio gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

                                         In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

                                   3.   3.1.

                                         Nel periodo fiscale qui in esame, come esposto in narrativa, RI 1, di professione consulente, era ancora domiciliata a __________, ma già svolgeva la propria attività professionale a __________, alle dipendenze della __________ AG.

                                         Controversa è in questa sede la deduzione delle spese professionali di trasporto e, in particolar modo, di quelle per la trasferta dal domicilio ticinese di __________ al luogo di residenza settimanale (__________, nel Canton __________) e quelle per il trasferimento quotidiano da quest’ultimo luogo alla sede di lavoro di __________. L’autorità di tassazione ha infatti riconosciuto alla contribuente unicamente un importo di fr. 3'350.– a titolo di costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico, rinviando direttamente alla restrittiva giurisprudenza di questa Camera in materia di pendolari settimanali. La ricorrente pretende invece di poter dedurre le spese dell’automobile privata, così come indicate nella dichiarazione fiscale, argomentando che l’uso dei mezzi pubblici risulterebbe oltremodo gravoso – sia in ordine di tempo che di incomodo – e sostenendo poi che la scelta di soggiornare nel Canton __________, a 30 chilometri dal luogo di lavoro, sarebbe dettata dalla precarietà degli alloggi e dalle eccessive pigioni richieste nel Canton __________.

                                         3.2.

                                         La prima questione da affrontare riguarda le spese di trasporto settimanali.

                                         In merito a tale aspetto, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, decisivi non sono in realtà i collegamenti e i tempi di percorrenza tra __________ e __________, quanto piuttosto quelli tra il domicilio ticinese e __________. Sul punto, la giurisprudenza federale ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata). Ora, per stessa ammissione della ricorrente, i comuni di __________ e __________ distano circa 30 chilometri l’uno dall’altro, per cui appare già a prima vista evidente che luogo topico per decidere se accordare o meno la deduzione per l’uso dell’automobile privata è, oltre al domicilio ticinese di __________, il luogo di lavoro di __________.

                                         I due comuni sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano mediamente poco più di sei ore per la trasferta in questione (con uno o due cambi al massimo). È vero che la durata di percorrenza media in automobile si riduce all’incirca di due ore (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché la ricorrente non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni meteorologiche avverse nel periodo invernale ecc.), ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. È quindi immediatamente evidente che le argomentazioni della ricorrente in merito alla possibilità di trascorrere più tempo al proprio domicilio ticinese, potendo rientrare il venerdì sera e ripartire la domenica sera, sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”, senza dimenticare infine che non esiste alcun diritto codificato a restare il più possibile al proprio domicilio.

                                         3.3.

                                         La seconda questione sottesa al presente giudizio riguarda le spese di trasporto giornaliere, dal luogo di residenza settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________).

                                         Anche tale richiesta non può essere accolta. Alla ricorrente è stata concessa la deduzione delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio. Non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in una camera situata a ben 30 chilometri di distanza, al di fuori dell’agglomerato della sede di lavoro. Le argomentazioni proposte dalla ricorrente, in merito alla precarietà degli alloggi nel Canton __________, alle pigioni vantaggiose nel Canton __________ e alla necessità – sollevata per la prima volta in questa sede – di rendere visita ai clienti, potrebbero tutt’al più essere prese in considerazione se il comune di __________ fosse il luogo di domicilio della contribuente; ma la sua condizione di pendolare fa sì che abbia diritto alla deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretta a risiedere al luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al proprio domicilio. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non certo il contrario (CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006).

                                   4.   In conclusione, per tutte le ragioni esposte sopra, la decisione dell’autorità di tassazione di concedere in deduzione, a titolo di spese professionali di trasporto, unicamente il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico (fr. 3'350.–) appare ineccepibile.

                                         Anzi, nel suo insieme, la decisione qui impugnata si palesa addirittura generosa nei confronti della ricorrente, dal momento che l’Ufficio di tassazione le ha concesso la piena deduzione per pasti principali fuori casa (fr. 3'200.–), anche se dal certificato di salario agli atti dell’incarto fiscale risulta che la stessa beneficia in realtà di buoni pasti dal suo datore di lavoro. A rigor di logica, la deduzione andrebbe di conseguenza diminuita a fr. 1'600.–, pari ai costi effettivamente sostenuti dalla contribuente.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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