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Ticino Camera di diritto tributario 04.03.2014 80.2013.47

4 marzo 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,830 parole·~9 min·4

Riassunto

Deduzioni: spese professionali, pasto di mezzogiorno e trasporto, attività lucrativa dipendente a tempo parziale, onere della prova, orario di lavoro

Testo integrale

Incarti n. 80.2013.47 80.2013.48

Lugano 4 marzo 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 29 gennaio 2013 contro la decisione del 28 dicembre 2012 in materia di IC/IFD 2011.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliata a __________, ha lavorato fino al 15 agosto 2011 alle dipendenze della __________ Sagl di __________.

                                         Non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011, l’RS 1 le notificava, con decisione del 17 ottobre 2012, la tassazione IC/IFD 2011 allestita d’ufficio. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 58'100.– per l’IC ed in fr. 63'100.– per l’IFD. 

                                  B.   Con reclamo del 16 novembre 2012, la contribuente chiedeva all’Ufficio di tassazione di tener conto della dichiarazione nel frattempo inoltrata.

                                         Il 20 novembre 2012, l’autorità fiscale si rivolgeva alla reclamante con una lettera, nella quale la invitava a produrre un certificato di salario sottoscritto dal datore di lavoro, un certificato delle rendite vitalizie dichiarate, con indicazione del genere di rendita, e “una dichiarazione del datore di lavoro indicante il grado d’occupazione e il tempo di lavoro a fronte dell’indicazione della deduzione per spese professionali di un grado d’occupazione del 50% e della richiesta in deduzione di spese di trasporto per il periodo 1.1-31.8 di 220 giorni lavorativi e di spese per pasti fuori domicilio in ragione di CHF 3'200.–“.

                                  C.   Con decisione del 28 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione elevava il reddito imponibile a fr. 78'600.– per l’IC ed a fr. 82'500.– per l’IFD. Nella motivazione allegata, argomentava che, essendo rimasta inevasa la richiesta di completazione del 20 novembre 2012, aveva proceduto all’evasione del reclamo “in senso peggiorativo considerati i redditi accertati e le deduzioni comprovate”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e per i pasti fuori domicilio, precisando di aver lavorato al 50% con un orario di lavoro dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00. Aggiunge di non essere in grado di presentare il certificato di salario né una dichiarazione del datore di lavoro, essendo la società fallita nel 2011.

Diritto

                                   1.   Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili  a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

                                         Le stesse sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 è del 21 dicembre 2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE 2011, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

                                   2.   2.1.

                                         Come esposto in narrativa, RI 1

                                         2.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

                                         a)  per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)  per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

                                         c)   per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile

                                         (art. 4 cpv. 1 DE 2011).

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km) (art. 4 cpv. 2 DE 2011).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         2.3.

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 DE 2011).

                                         Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di  fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5 cpv. 2 lett. a DE 2011).

                                         Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la deduzione è ammessa solo nella misura della metà; se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE 2011).

                                         Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         Per il periodo fiscale 2011 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         2.4.

                                         È comprensibile che l’Ufficio di tassazione, appreso che la ricorrente aveva svolto un’attività a tempo parziale, necessitasse di conoscere il suo orario di lavoro, per poter valutare la legittimità delle deduzioni per spese professionali fatte valere. Se, per esempio, il lavoro fosse stato concentrato in metà settimana, sarebbero state giustificate solo tre trasferte settimanali; se fosse stato suddiviso su cinque giorni, si sarebbe poi dovuto stabilire se mezza giornata era libera e se pertanto la contribuente aveva diritto alla deduzione delle spese per il pasto di mezzogiorno (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 25 ad art. 26 LIFD, p. 455).

                                         La ricorrente non ha tuttavia dato seguito alla richiesta di documentare l’orario di lavoro, indirizzatale dall’Ufficio di tassazione. Solo con il ricorso, ha spiegato che il datore di lavoro è fallito nel 2011 e che pertanto non solo non le è stato rilasciato il certificato di salario ma neppure ha potuto chiedere un’attestazione in merito all’orario di lavoro.

                                         Vista la particolarità della situazione, la decisione impugnata, che ha negato ogni spesa professionale, con la sola eccezione del forfait per le “altre spese professionali”, si rivela eccessivamente severa. Per economia di giudizio, si giustifica dunque di ammettere in deduzione le spese per il trasporto quotidiano per i tre quarti dell’anno, cioè per 147 giorni lavorativi. Considerata la distanza di 12 km per la singola tratta, la deduzione ammonta a:

                                         km 3’528 (km 24 x 147 giorni) x fr. 0,70 = fr. 2’469.60

                                         Inoltre, in via equitativa, si ritiene giustificata una deduzione per 100 pasti di mezzogiorno a fr. 15.– ciascuno, per un totale di fr. 1'500.–.

                                   3.   Nonostante l’esito del ricorso, parzialmente favorevole alla ricorrente, si giustifica di porre a suo carico almeno in parte la tassa di giustizia e le spese, secondo l’art. 231 cpv. 3 LT, per il fatto che, conformandosi agli obblighi che le incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 dicembre 2012 è riformata nel senso che sono ammesse le deduzioni di fr. 2'470.– per spese di trasporto e di fr. 1'500.– per spese di doppia economia domestica.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       90.–

                                         per un totale di                                                       fr.    690.–

                                         sono a carico della ricorrente nella misura di due terzi (fr. 460.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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