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Ticino Camera di diritto tributario 20.12.2013 80.2013.302

20 dicembre 2013·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,519 parole·~8 min·3

Riassunto

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, incidente stradale precedente l’entrata in servizio

Testo integrale

Incarto n. 80.2013.302

Lugano 20 dicembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 27 novembre 2013 contro la decisione del 4 novembre 2013 in materia di tassa militare 2010 e 2011.

Fatti

                                  A.   Nel corso del 2002 RI 1, classe 1985, è stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale, nel quale ha subito la frattura di entrambe le gambe.

                                         Comunque entrato in servizio militare, poche settimane dopo è stato dichiarato inabile per motivi di salute.

                                  B.   Ricevuta una prima richiesta di pagamento, relativo all’anno di assoggettamento 2010, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio della tassa militare, chiedendo informazioni in merito all’obbligo di pagare la tassa militare per le persone dichiarate inabili al servizio e all’eventuale possibilità di richiedere una sua riduzione o dilazione.

                                         Ricevuta una seconda richiesta di pagamento, relativa all’anno di assoggettamento 2011, il contribuente scriveva nuovamente all’Ufficio della tassa militare, rinnovando le sue richieste di informazioni.

                                  C.   L’autorità di tassazione considerava tali scritti quali reclami. Il 3 settembre 2013 invitava il contribuente a fornire ulteriori ragguagli sull’infortunio, dal momento che l’assicurazione militare non aveva aperto nessun dossier a suo nome.

                                         A quest’ultima richiesta non veniva dato alcun seguito. Con successiva decisione su reclamo del 4 novembre 2013, il Servizio della tassa militare così si esprimeva:

                                         L’esenzione al pagamento della tassa è dato tra l’altro dall’art. 4 1b) della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare che recita “per un danno cagionato alla salute dal servizio militare …”.

                                         Nel suo caso, dopo ricerche presso la SUVA – Assicurazione militare (vedi anche richiesta del 3.9.2013 alla quale non ha dato seguito) dobbiamo respingere il reclamo in quanto la sua infermità non è stata provocata dal servizio militare.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere tenuto al pagamento della tassa militare, ribadendo in particolare di essere “stato scartato dal servizio militare per motivi fisici e non perché non volevo fare il militare”. In via subordinata, il ricorrente chiede infine che la tassa sia, se del caso, ridotta a fr. 100.–/200.– all’anno, sollevando difficoltà economiche.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.

                                         Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (lett. c).

                                         1.3.

                                         I casi per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece previsti dall’art. 4 LTEO, il cui primo capoverso ha il seguente tenore:

                                         È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento:

                                         a.       consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all’art. 12 cpv. 1 lett. c nonché delle spese di sostentamento causate dall’invalidità, non supera di oltre il 100 % il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti;

                                         abis.     è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione federale per l’invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni;

                                         ater.     è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime;

                                         b.       è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso;

                                         c.       quale membro dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile;

                                         d.       …

                                         e.       ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera.

                                         A differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato all’esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave o lieve che sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità temporanea o definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa in effetti sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non dovere più prestare servizio (decisione TF n. 2A.64/1999 del 2 maggio 2000 consid. 1b; Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op. cit., pag. 88 segg.).

                                   2.   2.1.

                                         Come esposto in narrativa, nel caso in esame il ricorrente non pretende nemmeno di adempiere una delle condizioni previste dall’art. 4 cpv. 1 LTEO. È anzitutto pacifico che non presenta una notevole menomazione fisica ai sensi delle lettere a-ater, limitandosi a lamentare un doloroso gonfiore alle ginocchia sotto sforzo. È poi altrettanto manifesto che gli attuali problemi di salute del ricorrente non sono in nessun caso riconducibili al servizio militare, che per sua stessa ammissione ha svolto per poche settimane prima di essere dichiarato inabile.

                                         In simili circostanze, egli  deve pagare la tassa militare, proprio perché dichiarato inabile al servizio per più di sei mesi (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO).

                                         2.2.

                                         Quando è dovuta, la tassa d’esenzione ammonta al 3% del reddito netto conseguito in Svizzera e all’estero (art. 11-13 LTEO). Per gli invalidi che non sono esentati ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO, essa viene però dimezzata (art. 11-13 LTEO). Una riduzione è concessa inoltre in funzione dei giorni di servizio militare o civile prestati nell’anno di assoggettamento e del numero totale dei giorni di servizio già prestati (art. 15 segg. LTEO). Nonostante il servizio di protezione civile non costituisca una forma di adempimento dell’obbligo militare, una riduzione viene infine riconosciuta anche in base ai servizi d’istruzione e agli interventi che l’assoggettato ha svolto in tale ambito (art. 5a OTEO; art. 24 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1]).

                                         Ancora una volta, il ricorrente non contesta il calcolo delle tasse militari, limitandosi a richiedere, in via subordinata, una loro riduzione a fr. 100.–/200.– all’anno in ragione delle sue precarie condizioni economiche. Un simile argomento potrebbe tutt’al più giustificare l’inoltro di un’istanza di condono: l’art. 37 cpv. 2 LTEO consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento della tassa militare tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l’art. 52 OTEO, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all’autorità competente, vale a dire all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Vista la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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