Incarti n. 80.2013.238 80.2013.239
Lugano 11 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 settembre 2013 contro la decisione del 14 agosto 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1, fiduciario iscritto all’albo, coniugato con __________, è domiciliato a __________.
Con decisione del 7 maggio 2013, l’Ufficio di tassazione di Bel__________inzona notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2011, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 116'300.– per l’IC e fr. 115'500.– per l’IFD. La sostanza imponibile era stabilita in fr. 546'000.–.
Rispetto alla dichiarazione dei contribuenti, l’autorità fiscale aveva aggiunto all’attivo della ditta individuale il valore nominale delle azioni della __________ SA, di __________, e della ____________________ AG, di __________, dichiarate come sostanza privata. Il valore dei titoli e dei capitali privati scendeva pertanto da fr. 584'813.– a fr. 348'321.–, mentre quello (netto)degli attivi della ditta individuale passava da fr. 15'575.– meno 49'931.–) a fr. 202'137.–.
B. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 maggio 2013, contestando la qualifica delle partecipazioni nella __________ SA e nella __________ come sostanza commerciale. I reclamanti sostenevano che le azioni in questione non appartenevano a RI 1 bensì alla moglie, la quale non aveva alcuna relazione con l’attività professionale del marito.
C. L’ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 agosto 2013, così motivata:
Il contribuente ha presentato reclamo in tempo utile contro la decisione di tassazione del 7 maggio 2013 contestando l’aziendalità delle azioni della __________ SA e chiedendone l’inserimento nella sostanza privata, come da lui dichiarato (elenco titoli). La questione non è nuova in quanto già nelle precedenti tassazioni le azioni in esame erano state considerate aziendali da parte dell’autorità fiscale. Se negli anni precedenti il 2011 la problematica non aveva alcuna conseguenza diretta nella definizione della sostanza imponibile in quanto le azioni, indipendentemente dalla natura privata o aziendale, venivano imposte al loro valore venale, a partire dal’1.1.2011, per effetto della riforma delle imprese II, l’imposizione dei pacchetti azionari aziendali avviene in base al valore nominale (in caso di sottoscrizione) o al prezzo di costo (in caso di acquisto). Nel caso in esame l’autorità fiscale si è più volte chinata perlopiù per esaminare la problematica legata alla coesistenza fra attività indipendente del contribuente (marito) e quella della __________ SA, società da lui costituita nel 1997, in riferimento alla giurisprudenza in vigore sulla concorrenza sleale. Dagli atti risulta pure che il contribuente è già stato a più riprese coinvolto nel dibattito ragione per la quale la scrivente autorità ritiene di esimersi dall’insistere sui preamboli. Riesaminata attentamente la fattispecie e sentiti autorevoli giudizi l’autorità fiscale ritiene di dover confermare il carattere aziendale delle azioni della __________ SA così come, in assenza di altre contestazioni, la decisione di tassazione nel suo insieme.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano nuovamente la qualifica della partecipazione nella ____________________ come sostanza commerciale. Ripercorsa la cronologia degli eventi, dalla costituzione della società, nel 1997, fino all’adozione, nel 2005, del regime della separazione dei beni ed alla donazione di tutti i suoi beni alla moglie, gli insorgenti sottolineano che dal giugno 2005 il marito non è più azionista della società in questione. Chiedono pertanto che “le azioni della __________ SA siano prese in considerazione in base al principio di proprietà”.
Diritto
1. La decisione impugnata concerne unicamente l’imposta sulla sostanza. Ne consegue che, nella misura in cui il ricorso concerne anche l’imposta federale diretta, lo stesso è privo d’oggetto.
2. 2.1.
Nella fattispecie, è controversa la qualifica della partecipazione di RI 1 nella __________ SA di __________. Secondo l’autorità fiscale, si tratta di sostanza commerciale del marito; i ricorrenti ritengono invece che costituisca sostanza privata della moglie.
In realtà, dal calcolo dell’imponibile risulta che anche le 51 azioni della __________ AG sono state aggiunte alla sostanza commerciale. Il valore complessivo delle partecipazioni interessate ammonta infatti a fr. 210'000.– e risulta dalla somma del valore nominale delle quote della società di __________ (fr. 159'000.–) e di quelle della società di __________ (fr. 51'000.–).
2.2.
Secondo gli articoli 18 cpv. 2 terza frase LIFD e 17 cpv. 2 terza frase LT, la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una stretta relazione economica tra l'impresa del contribuente titolare di una ditta individuale e la società anonima di cui egli è azionista non è ancora sufficiente per ammettere che le azioni rientrino nella sua sostanza commerciale, ma l'elemento determinante è la volontà del contribuente di mettere concretamente a profitto le proprie azioni per migliorare il risultato economico della ditta individuale. Ciò si verifica in particolare se egli si serve della partecipazione in una società anonima attiva in un settore economico diverso da quello della sua impresa, per avvicinarglisi e favorire in tal modo una diversificazione, commercialmente vantaggiosa, delle sue attività (sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 2001, in ASA 71 p. 288 = RF 2001 p. 500, consid. 4c; inoltre RDAF 2013 II 238 consid. 3.2).
2.3.
Secondo la decisione impugnata, la questione della qualifica della partecipazione è diventata attuale, nel periodo fiscale litigioso, per effetto della riforma dell’imposizione delle imprese II, che ha introdotto la distinzione fra i pacchetti azionari aziendali, imposti in base al valore nominale (in caso di sottoscrizione) o al prezzo di costo (in caso di acquisto), e azioni private, imposte in base al valore venale.
In effetti, secondo l’art. 14 cpv. 3 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009, i beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. Il legislatore cantonale si è conformato alla disposizione federale, modificando in modo corrispondente l’art. 44 cpv. 1 LT a partire dal 1° gennaio 2011.
Ora, i ricorrenti avevano dichiarato le due partecipazioni come sostanza privata, attribuendo loro quale valore imponibile il valore nominale, pari, rispettivamente, a fr. 159'000.– e fr. 51'000.–. Dalla motivazione della decisione dell’Ufficio di tassazione, si apprende che quest’ultimo ha considerato le due partecipazioni come sostanza commerciale, ma ha tuttavia ripreso il valore attribuito loro dai contribuenti.
Non è chiaro pertanto se l’eventuale accoglimento del ricorso, con il riconoscimento della natura privata delle partecipazioni, avrebbe ripercussioni sul calcolo dell’imposta sulla sostanza. In altri termini, dalla decisione non risultano indicazioni in merito al valore venale delle quote in discussione, che sarebbe applicato al calcolo dell’imposta, in caso di accoglimento del gravame. Se il valore fosse uguale a quello nominale considerato nella decisione impugnata, non si vede infatti quale interesse possa avere la qualifica della partecipazione.
2.4.
La questione appena evocata può tuttavia rimanere aperta, per il fatto che la decisione impugnata deve già essere annullata per un altro motivo.
3. 3.1.
Nella motivazione della decisione contestata, l’Ufficio di tassazione, dopo aver spiegato perché nel periodo fiscale 2011 sia divenuta attuale la questione della qualifica della partecipazione azionaria, afferma che dagli atti risulta “che il contribuente è già stato a più riprese coinvolto nel dibattito ragione per la quale la scrivente autorità ritiene di esimersi dall’insistere sui preamboli”. Aggiunge poi che, “riesaminata attentamente la fattispecie e sentiti autorevoli giudizi l’autorità fiscale ritiene di dover confermare il carattere aziendale delle azioni della __________ SA così come, in assenza di altre contestazioni, la decisione di tassazione nel suo insieme”.
3.2.
Si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
3.3.
Già si è rilevato che la decisione impugnata è del tutto silente in merito alla valutazione delle azioni, non pronunciandosi minimamente su un eventuale valore venale diverso da quello nominale. Trascura inoltre completamente le azioni della __________, che pure sembrerebbero tuttavia essere state oggetto della decisione.
Per quanto attiene alla qualifica come tale della partecipazione (o delle partecipazioni), considerata sostanza commerciale, manca ogni motivazione dalla quale sia possibile evincere per quali ragioni le azioni siano state considerate dei beni che servono all’attività indipendente esercitata da RI 1. Né viene spesa una sola parola per contestare l’argomento, sollevato nel reclamo, secondo cui le partecipazioni in questione non potrebbero essere considerate sostanza commerciale di RI 1, essendo state donate alla moglie.
La motivazione della decisione impugnata è pertanto manifestamente inadeguata ai requisiti legali indicati in precedenza.
4. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso in materia di imposta federale diretta è privo d’oggetto.
1. 1.2. Per quanto concerne l’imposta cantonale, la decisione su reclamo del 14 agosto 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: