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Ticino Camera di diritto tributario 12.09.2013 80.2013.222

12 settembre 2013·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,985 parole·~10 min·5

Riassunto

Procedura: confronto fra entrate e uscite, non tassazione d'ufficio in senso stretto, onere della prova

Testo integrale

Incarti n. 80.2013.222 80.2013.223

Lugano 12 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 28 agosto 2013 contro la decisione del 31 luglio 2013 in materia di IC e IFD 2012.

Fatti

                                     -   nella dichiarazione fiscale 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito professionale di fr. 15'000.–, da “lavori di riparazione-manutenzione vari”, di non essere dipendente e di non tenere la contabilità, “viste le poche entrate”;

                                     -   ha poi precisato di frequentare dei corsi di “perfezionamento professionale alfine di ottenere la maestria di elettricista” e di beneficiare dell’aiuto dei genitori;

                                     -   con decisione del 23 maggio 2013, l’RS 1 gli ha notificato la tassazione IC/IFD 2012, commisurando il reddito imponibile in fr. 22'800.– per l’IC e per l’IFD;

                                     -   rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata dal contribuente, l’autorità di tassazione ha in particolare elevato il reddito dell’attività indipendente a fr. 24'000.–, argomentando che si trattava di “valori stabiliti per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa”, ed ha ridotto la deduzione per oneri assicurativi a fr. 1'200.–, indicando di aver proceduto alla rettifica “secondo dati in nostro possesso”;

                                     -   il contribuente ha interposto reclamo il 18 giugno 2013, contestando di aver conseguito un reddito superiore rispetto a quanto dichiarato e di beneficiare di aiuti finanziari da parte sia dei genitori sia della compagna con cui convive;

                                     -   il reclamante ha pure ribadito di pagare premi per l’assicurazione contro le malattie nella misura di fr. 435.15 al mese;

                                     -   l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente con scritto del 3 luglio 2013, nel quale gli ha chiesto di produrre il “questionario per indipendenti senza contabilità” e la copia delle fatture emesse e di documentare la provenienza dei capitali utilizzati per i costi di formazione e di acquisto di materiale;

                                     -   la lettera si concludeva con l’avvertimento che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato deciso “sulla base della documentazione in nostro possesso”, cioè “il reddito da attività indipendente verrà confermato in fr. 24'000.–, i contributi AVS/AI/IPG/AD ammessi nella misura di fr. 485.– e gli oneri assicurativi rettificati in fr. 1'657.– pari ai premi cassa malati pagati nel 2012 al netto dei sussidi percepiti”;

                                     -   il reclamante ha preso posizione con scritto del 13 luglio 2013, nel quale ha precisato di avere emesso fatture per lavori svolti prevalentemente per il signor __________, “in quanto aveva bisogno di modifiche per la sua abitazione causa le sue condizioni di salute”;

                                     -   in merito al finanziamento delle spese sostenute, ha sostenuto di aver ottenuto un prestito da parte dei genitori, come confermato anche da una dichiarazione allegata del padre e della madre;

                                     -   con decisione del 31 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo del contribuente, riducendo il reddito imponibile a fr. 21'800.–, per effetto della deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD di fr. 485.– e dell’aumento degli oneri assicurativi a fr. 1'657.–;

                                     -   la decisione conteneva la seguente motivazione:

                                         Preso atto delle osservazioni espresse con il reclamo del 21 giugno 2013 contro la decisione di tassazione intimata il 23 maggio 2013, tenuto conto della lacunosa documentazione presentata a seguito della richiesta da parte dell'autorità del 3 luglio 2013, considerato che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l'onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario, che incombe perciò al contribuente di portare la prova dell'esistenza di un fatto che esclude o diminuire il suo debito fiscale, o di subire le conseguenze dell'insuccesso di tale prova, che affermazioni autoreferenziali, sprovviste di prove effettive, non sono tenute in considerazione considerazione; dopo attento riesame della documentazione agli atti la scrivente autorità decide di evadere il reclamo nel modo e nei considerandi seguenti:

reddito da attività indipendente confermato in fr. 24'000.–;

contributi di legge AVS/AI/IPG/AD ammessi in fr. 485.–;

oneri assicurativi rettificati in fr. 1'657.– pari ai premi effettivamente pagati al netto dei sussidi ricevuti. 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di aver conseguito un reddito dell’attività indipendente di fr. 24'000.– e ribadisce di aver frequentato corsi di perfezionamento professionale;

                                     -   quanto ai premi dell’assicurazione contro le malattie, sostiene di aver pagato fr. 5'220.–, al netto dei sussidi;

                                     -   rileva infine di aver sostenuto anche spese per cure dentarie e di aver beneficiato di prestiti dei genitori;

                                     -   nelle sue osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha sottolineato che il ricorrente non ha presentato il “questionario per indipendenti senza contabilità”, mentre aderisce alla richiesta di elevare la deduzione dei premi assicurativi a fr. 5'221.80;

                                     -   per quanto concerne i corsi frequentati dal contribuente, secondo l’autorità fiscale si tratta di formazione professionale, ma rileva che, se fossero ammessi in deduzione, si dovrebbe aumentare il reddito dell’attività indipendente, “causa mancanza di disponibilità”.

Diritto

                                     -   secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   l’autorità può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

                                     -   la tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta;

                                     -   il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta;

                                     -   nel caso in esame, l’autorità fiscale ha determinato il reddito dell’attività indipendente del contribuente, procedendo ad un apprezzamento, in mancanza di documentazione;

                                     -   l’autorità fiscale ha tuttavia rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio;

                                     -   tale circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006);

                                     -   premesso che l’autorità può procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, nella fattispecie l’Ufficio di tassazione si è limitato ad aumentare il reddito professionale del ricorrente senza avergli prima chiesto spiegazioni in merito alla (eventuale) sproporzione fra le sue entrate (dichiarate) e le sue uscite e senza invitarlo ad inviare documenti più precisi, in particolar modo in relazione alla sua attività professionale;

                                     -   nella decisione di tassazione, poi, l’Ufficio si è limitato ad indicare di aver stabilito il reddito dell’attività lucrativa indipendente “per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa”, senza peraltro spiegare come fosse stato definito l’importo di fr. 24'000.–;

                                     -   per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii);

                                     -   il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa);

                                     -   si potrebbe, certo, ritenere che l’autorità fiscale abbia sanato il vizio nel corso della procedura di reclamo, quando ha chiesto al contribuente di produrre l’apposito questionario per i lavoratori indipendenti che non tengono la contabilità e di giustificare la provenienza dei mezzi finanziari serviti a pagare i corsi frequentati ed il materiale acquistato;

                                     -   dal tenore della lettera inviata al reclamante il 3 luglio 2013 e dalla motivazione della decisione su reclamo del 31 luglio 2013, si evince tuttavia che l’Ufficio di tassazione ha invertito l’onere della prova: nella lettera, ha anticipato infatti che il reddito sarebbe stato “confermato in fr. 24'000.–“, in caso di “inosservanza” della richiesta di collaborazione, e, nella decisione su reclamo, ha attribuito al contribuente “l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere i a ridurre il debito verso l’erario”; 

                                     -   come pure si è già sottolineato in precedenza, se non vi è stata una procedura di tassazione d’ufficio in senso stretto, caratterizzata cioè dalla diffida del contribuente e poi dalla sua informazione in merito alle condizioni cui è subordinata la ricevibilità di un eventuale reclamo contro la decisione, l’autorità di tassazione mantiene l’onere della prova in relazione agli elementi imponibili; 

                                     -   in queste circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il conseguente rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, affinché adotti una nuova decisione, nel rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente e conformandosi alle norme di procedura applicabili;

                                     -   l’insorgente dovrà certamente prestare una collaborazione più esauriente, soprattutto in relazione ad aspetti che rivelano anche qualche incongruenza: si pensi al preteso prestito ricevuto dai genitori, che, come opportunamente rilevato dall’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, non è stato indicato fra i suoi debiti né sembra essere stato dichiarato quale credito dai genitori;

                                     -   nello stesso contesto, l’Ufficio provvederà anche a chiarire la questione dei premi dell’assicurazione contro le malattie: nella decisione impugnata, ha infatti calcolato l’onere assicurativo a carico del ricorrente, al netto della riduzione di premio LAMal risultante dalla decisione del 23 novembre 2011 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, ma, nelle osservazioni al ricorso, propone di aderire alla richiesta del contribuente di dedurre l’intero ammontare dei premi risultanti dal certificato di assicurazione;

                                     -   merita altresì di essere approfondito il problema delle spese per i corsi frequentati dal contribuente nel corso del periodo fiscale litigioso: già nella lettera del 25 aprile 2013, allegata alla dichiarazione d’imposta, il ricorrente aveva indicato di frequentare “corsi di perfezionamento professionale alfine di ottenere la maestria di elettricista”, pur non allegando alcun documento al riguardo;

                                     -   se effettivamente si trattasse di spese per il conseguimento della maestria, le stesse sarebbero qualificabili come spese di perfezionamento professionale e, come tali, deducibili (cfr. la circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, p. 3 in alto: “Sono parimenti deducibili… le spese inerenti al perfezionamento allorquando trattasi di migliorare le conoscenze di una professione già appresa ed esercitata; esempi sono il caso dell'impiegato di commercio che diventa contabile diplomato/perito contabile, il pittore che dà gli esami di maestria”);

                                     -   non si comprende perché, come sostenuto nelle osservazioni al ricorso, l’eventuale deduzione di tali costi implicherebbe un aumento del reddito dell’attività lucrativa dipendente, “causa mancanza di disponibilità”: se il contribuente non porta spiegazioni convincenti in merito al finanziamento delle spese sostenute nel periodo fiscale, il problema non dovrebbe essere ampliato o ridimensionato a dipendenza del fatto che tali spese siano deducibili dal reddito o meno.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 31 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; - -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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