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Ticino Camera di diritto tributario 01.10.2013 80.2013.210

1 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,811 parole·~9 min·2

Riassunto

Procedura: reclamo, termini, onere della prova, contestazione solo dopo ricevimento del calcolo dell’imposta comunale

Testo integrale

Incarti n. 80.2013.210 80.2013.211

Lugano 1 ottobre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 20 agosto 2013 contro la decisione del 24 luglio 2013 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

                                     -   nella dichiarazione d’imposta 2011, RI 1 ha indicato quale unico reddito una rendita AVS di fr. 2'580;

                                     -   con lettera del 30 novembre 2012, nuovamente inviata il 17 gennaio 2013 a causa della mancata risposta della destinataria, l’RS 1 ha chiesto alla contribuente di comunicargli “le generalità di chi provvede al [suo] sostentamento” e di inviargli copia del contratto d’affitto per il 2011;

                                     -   la seconda lettera è stata completata con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, l’autorità avrebbe proceduto in particolare alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;

                                     -   neanche al secondo scritto è stato dato seguito;

                                     -   con decisione del 16 maggio 2013, l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2011, nella quale ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.–;

                                     -   nella motivazione, ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata solo con il motivo che è manifestamente inesatta e che, in tal caso, il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova;

                                     -   l’avvertenza si concludeva con la comminatoria di irricevibilità di un reclamo che fosse stato presentato con modalità e contenuti non conformi ai requisiti di legge;

                                     -   il 24 giugno 2013, la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo di azzerare le imposte, come era avvenuto in seguito a reclamo nel periodo precedente, essendo “pressoché identiche le entrate”;

                                     -   l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 24 luglio 2013, per inosservanza del termine di trenta giorni previsto dalla legge;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver ricevuto la decisione di tassazione menzionata nella decisione su reclamo e sostiene di aver appreso che era debitrice dell’imposta solo che il Comune di __________ le ha notificato il calcolo dell’imposta comunale, il 24 maggio 2013;

                                     -   l’insorgente sostiene che la decisione di tassazione non le è pervenuta, avendo ella trasferito il domicilio a __________ proprio il 1° maggio 2013.

Diritto

                                     -   quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dalla contribuente il 24 giugno 2013 per tardività;

                                     -   ora, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

                                     -   gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

                                     -   nella fattispecie, è ben vero che, dalla data della verosimile notificazione della decisione di tassazione del 16 maggio 2013, erano trascorsi più di trenta giorni, ma va anche riconosciuto che la prova dell’avvenuta notificazione della decisione in questione – il cui onere è a carico dell’autorità di tassazione – non è stata fornita, né lo avrebbe potuto, non essendo avvenuta per raccomandata o per posta “A PLUS”;

                                     -   se si considera che la contribuente abbia effettivamente appreso che le era stata notificata la decisione di tassazione solo quando il Comune le ha intimato il calcolo dell’imposta comunale, il 24 maggio 2013, la tempestività del reclamo potrebbe anche essere ammessa;

                                     -   secondo la giurisprudenza, all’autorità di tassazione non è preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.);

                                     -   costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);

                                     -   nel caso in esame, la ricorrente ha reagito proprio dopo aver ricevuto il calcolo dell’imposta comunale, sul quale era indicata la data di notificazione della decisione di tassazione dell’imposta cantonale;

                                     -   in considerazione del principio della buona fede, in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3);

                                     -   sebbene la ricorrente non si sia rivolta all’autorità di tassazione, esigendo una nuova intimazione della decisione, il suo reclamo è intervenuto entro il termine di trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto il conteggio che indicava l’avvenuta notificazione della tassazione dell’imposta cantonale (e federale);

                                     -   la decisione impugnata, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, deve pertanto essere annullata;

                                     -   va detto peraltro che il reclamo presentava altri vizi, oltre alla sua (pretesa) tardività: infatti, la decisione impugnata con il reclamo in discussione era una tassazione d’ufficio e la sua contestazione presupponeva pertanto l’osservanza di particolari requisiti di forma;

                                     -   gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);

                                     -   le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;

                                     -   tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);

                                     -   in altri termini, il requisito della motivazione del reclamo deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 122 I 70 consid. 1c; 121 I 117 consid. 3; 81 I 98 consid. 3);

                                     -   nella fattispecie, la motivazione del reclamo era chiaramente inadeguata ai requisiti indicati;

                                     -   tuttavia, il Tribunale federale ha più volte precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare i mezzi di prova non è prevista per i reclami contro le tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di sua inottemperanza;

                                     -   vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;

                                     -   sempre secondo l’Alta Corte, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);

                                     -   questa esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale, proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato;

                                     -   la decisione di tassazione del 16 maggio 2013 conteneva un’esauriente avvertenza circa le condizioni cui sottostà la contestazione di una tassazione d’ufficio e pure in merito alle conseguenze della loro inosservanza;

                                     -   siccome l’Ufficio di tassazione non ha provato l’avvenuta intimazione della decisione di tassazione d’ufficio né, ricevuto il reclamo, ha attirato l’attenzione della contribuente sui requisiti di forma della contestazione, la decisione impugnata deve comunque essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché attribuisca alla contribuente un congruo termine per presentare la documentazione necessaria a provare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, avvertendola delle conseguenze dell’inadempienza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 24 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché attribuisca alla contribuente un congruo termine per presentare un reclamo conforme ai requisiti stabiliti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, avvertendola delle conseguenze dell’inadempienza.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                        - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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