Incarto n. 80.2013.185
Lugano 10 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi e Flavio Amadò, giudice supplente
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 luglio 2013 contro la decisione del 10 luglio 2013 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale (IC) 2008.
Fatti
A. RI 1, nata il 6 gennaio 1945, divorziata, è da anni attiva nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, quale dipendente della società, di sua proprietà, __________ Gmbh, con sede a __________ (__________), ma operante nel Cantone Ticino, dove la società è considerata fiscalmente imponibile dal 2005.
B. Dal 1° gennaio 2010 la contribuente ha spostato il proprio domicilio civile da __________ ad __________, dove è proprietaria di un bene immobile (PPP n. __________, fondo base __________). In precedenza il 6 aprile 2009 l’RS 1 aveva emanato una decisione di assoggettamento illimitato riferita al periodo fiscale 2007, decisione contro cui la ricorrente aveva interposto reclamo al predetto Ufficio, che lo aveva respinto con decisione di assoggettamento del 9 giugno 2011, ritenendo dimostrati elementi atti a fondare un domicilio fiscale della contribuente nel Comune di __________ a partire dal 1° gennaio 2008. Contro tale decisione è stato presentato ricorso alla Camera di diritto tributario, la quale annullava la decisione impugnata e ritornava gli atti all’Autorità amministrativa affinché adottasse una nuova decisione motivata, riferendosi la decisione di assoggettamento illimitato del 6 aprile 2009 al periodo fiscale 2007, mentre che la motivazione della decisione 9 giugno 2011 statuente su reclamo si riferiva al periodo a fare tempo dal 1° gennaio 2008. Ritenendo così leso il diritto, di natura formale, ad una adegata motivazione, questa Camera annullava la decisione impugnata senza entrare nel merito della correttezza delle conclusioni della decisione di assoggettamento del 9 luglio 2011 (cfr. decisione CDT del 18 gennaio 2013, consid. 2, inc. 80.2011.96).
C. Successivamente l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno emanava una nuova decisione di assoggettamento/decisione su reclamo in data 7 febbraio 2013 inerente il periodo fiscale 2007, accogliendo il reclamo di RI 1 contro la precedente decisione di assoggettamento del 6 aprile 2009 e non assoggettandola quindi nel Cantone Ticino per il periodo in questione. Con separata decisione del 7 febbraio 2013, lo stesso Ufficio notificava alla contribuente una nuova decisione di assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino e nel Comune di Ascona a fare tempo dal 1° gennaio 2008.
D. Contro detta decisione, la contribuente insorgeva con reclamo del 5 marzo 2013. La reclamante, all'audizione del 20 giugno 2013, sollevava preliminarmente l’eccezione di prescrizione, e contestava l’assoggettamento personale illimitato, argomentando che il domicilio fiscale principale si trovava nel comune di __________ unicamente dal 1° gennaio 2010.
E. Con decisione del 10 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha respinto il reclamo interposto dalla contribuente, considerando che l’assoggettamento nel Cantone Ticino si giustifica dal 1° gennaio 2008 in funzione dei legami esistenti per la contribuente con il Comune di __________ e con il Cantone Ticino. L’Ufficio di tassazione si basava sull’attività professionale della reclamante in Ticino, sull’intensità di utilizzo della proprietà immobiliare posseduta ad __________, in base a consumo di energia elettrica e verifiche dell’effettiva presenza, sull’immatricolazione in Ticino dell’autovettura e sull’iscrizione ad un’importante istituzione sportiva della regione.
F. RI 1 si aggrava ora contro la suddetta decisione, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, postulandone sostanzialmente l’annullamento. La contribuente ribadisce quanto già sostenuto in sede di reclamo. Solleva l’eccezione di prescrizione, indica che gli argomenti dell’Ufficio di tassazione non sono provati e che il proprio centro di vita è __________ solo a partire dal gennaio 2010, di non avere avuto alcuna presenza constante nel Comune di __________ nel 2008, di non avere avuto alcuna auto immatricolata in Ticino nel 2008, di non avere fruito dell’intero consumo di elettricità versato agli atti, di non essere socia attiva dell’istituzione sportiva indicata nella decisione impugnata, e che allora il suo centro di vita era __________, in prossimità della madre e del proprio convivente.
G. L’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni e l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno non hanno formulato osservazioni. La reclamante ha prodotto in data 10 dicembre 2013 la decisione di tassazione dell’Ufficio di tassazione di __________ del 31 agosto 2010 che la riguarda per il periodo fiscale 2008.
Diritto
1. 1.1.
Occorre innanzitutto pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione della reclamante, a mente della quale la decisione impugnata, adottata nel 2013 per il periodo fiscale 2008, non avrebbe potuto essere emanata in funzione della supposta intervenuta prescrizione del diritto di tassare.
1.2.
Ai sensi dell’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Riferendosi il periodo fiscale di cui alla decisione impugnata al 2008, il termine quinquennale verrebbe quindi a scadere il 31 dicembre 2013. Nella fattispecie la decisione di assoggettamento illimitato riferita al 2008 è stata emanata dall’Ufficio di tassazione di Locarno il 7 febbraio 2013, ed ulteriormente confermata, su reclamo, il 10 luglio 2013. Ai sensi dell’art. 194 cpv. 4 lit. a LT, un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta. La decisione 7 febbraio 2013 dell’Ufficio di tassazione di Locarno palesemente costituisce un atto ufficiale ai fini della citata normativa (cfr. pro multis, sull’art. 120 cpv. 3 lit. a LIFD, di identico tenore, Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 120 LIFD, p. 1183 s.). Nel presente caso la decisione del 7 febbraio 2013 ha fatto decorrere validamente un nuovo termine di prescrizione prima che la stessa intervenisse al 31 dicembre 2013, ed il reclamo della ricorrente contro tale decisione ha interrotto la decorrenza del (nuovo) termine, ex art. 193 cpv. 3 lit. a LT.
1.3.
L’eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
2. 2.1.
Nella fattispecie è per il rimanente controverso se la ricorrente sia illimitatamente assoggettata all’imposta nel Canton Ticino, nel comune di __________, oppure nel Canton __________, a __________.
2.2.
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
2.3.
Una persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 2 LT e l’art. 3 cpv. 2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
· l’effettiva residenza in un determinato luogo;
· l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
2.4.
Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
· almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
· almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25).
2.5.
Le persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1 LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
Il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso conferisce all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione esclusiva.
2.6.
Per contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale sia materiale (Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).
Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29).
Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierenden Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 30).
3. 3.1.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Incombe dunque alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 123 cpv. 1 LIFD; art. 196 seg. LT) e quindi provarne l’esistenza, mentre il contribuente ha l’obbligo di collaborare, deve cioè fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT).
3.2.
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). In presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, si giustifica così di attribuire al contribuente l’onere di confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
4. 4.1.
L’autorità fiscale, e segnatamente l’RS 1, ha motivato la propria decisione facendo riferimento a elementi chiari e precisi (che di seguito verranno passati in rassegna), genericamente contestati ma non confutati dalla ricorrente.
Peraltro la stessa nemmeno contesta l’aspetto fattuale, certamente non secondario, riferito alla propria attività lavorativa in Ticino, ripreso nella motivazione della decisione impugnata. Pacifico quindi, ed anzi ammesso, che l’attività professionale della ricorrente, tramite la propria società, __________ GmbH, si svolge in Ticino, dove la predetta società ha un ufficio in Via __________ ad __________, è considerata fiscalmente imponibile in Ticino dal 2005, e dove nel 2008 aveva già realizzato importanti progetti immobiliari, come indicato in dettaglio nella decisione impugnata e non contestato dalla reclamante.
4.2.
La ricorrente contesta innanzitutto una presenza costante nel Comune di __________ nel 2008. La ricorrente però non prende posizione sui riscontri allegati al rapporto di segnalazione 5 novembre 2008 della Polizia di __________, rapporto che, oltre che confermare la presenza operativa dell’ufficio immobiliare in Via __________, e la frequentazione costante del Golf di __________, include anche un’invero dettagliata tabella di presenze per il periodo 28 marzo 2008 – 3 novembre 2008 dalla quale si evince una presenza quanto mai costante in Ticino. Tale chiaro e preciso elemento, malgrado l’onere di contestazione e confutazione a carico della ricorrente, non è stato fatto oggetto, non solo di alcuna critica, ma nemmeno di alcuna – seppur succintamente – sostanziata obiezione da parte della ricorrente.
4.3.
Quest’ultima contesta per il rimanente di non essere socia attiva del Club in questione e contesta in sostanza di avere fruito del consumo di energia elettrica registrato per la sua abitazione nel 2006, 2007 e 2008, pure versato agli atti, consumo non contestato invece quo ai volumi registrati ed allegati al predetto rapporto di polizia, e quo alla loro compatibilità con una costante occupazione dell’abitazione.
4.3.1.
Sulla prima contestazione, si rileva che la ricorrente non porta alcun elemento atto a smentire le risultanze del rapporto di Polizia di __________ del 5 novembre 2008 secondo cui ella è socia del Golf di __________. Ritenuto che la ricorrente pure ammette implicitamente di essere socia, ancorché non attiva, stante l’obbligo di contestazione e confutazione richiamato al precedente consid. 3.2, ella avrebbe potuto, se non dovuto in coerenza con il proprio asserto, produrre una semplice dichiarazione in questo senso del Golf di __________, attestante che la stessa non è socia iscritta, o non è socia attiva come ella asserisce.
4.3.2.
La seconda contestazione inerente il consumo elettrico si baserebbe sull’elemento, notorio secondo la ricorrente, secondo cui per appartamenti di vacanza nel Comune di __________ sarebbe fatto normale quello di lasciare la luce costantemente accesa durante l’assenza. Tale circostanza non è invero per nulla notoria e rappresenta di conseguenza un’insufficiente contestazione del fatto che il, peraltro non contestato, intenso consumo di energia elettrica, risultante dal predetto rapporto di polizia per il periodo 2006-2008, sia stato personalmente fruito dalla ricorrente in presenza di quest’ultima, e con ciò rappresentando un’ulteriore prova di sua costante presenza in Ticino, presso la propria abitazione di __________, già perlomeno nel 2008. A maggior ragione, se si legge tale dato in congiunzione con la precitata tabella delle presenze inserita nel rapporto di segnalazione della Polizia di __________ del 5 novembre 2008, dal quale pure si evince che l’amministratore dello stabile aveva dichiarato che la reclamante abita nell’abitazione di sua proprietà tutto l’anno. Il tutto peraltro in perfetta coerenza con l’intensa attività lavorativa svolta dalla ricorrente in Ticino. Intensità che d’altronde era già stata fatta oggetto di un verbale di audizione 7 settembre 2007 innanzi all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, Bellinzona, mediante il quale veniva assoggettata illimitatamente all’IC 2005 nel Canton Ticino la società __________ GmbH; da tale verbale, firmato anche dal rappresentante della società, emerge che la società “da più anni (…) svolge completamente la sua attività in Ticino e si impegna a trasferire la sede da __________ al Canton Ticino nel corso dell’anno 2007”. Circostanza, quest’ultima, peraltro non ancora realizzatasi essendo da un profilo civilistico la società ad oggi ancora domiciliata nel Canton __________.
4.4.
In tale scenario, così come emerge dagli atti, non si può ammettere che l’immatricolazione dell’autovettura in Ticino nel 2009 possa bastare a ritenere provata l’intenzione della ricorrente di spostare il suo centro di vita e domicilio, anche civile, nel Comune di __________ con effetto solo dal gennaio 2010. L’autovettura precedentemente targata __________ è stata costantemente osservata nel Comune di __________ da marzo a novembre 2008, in coerenza perfetta con l’intensità dell’attività lavorativa, comprovata e comunque ammessa. Pure agli atti vi è lo stralcio di un’intervista pubblicata in una rivista inerente la regione dove la stessa ricorrente ha dichiarato ad un giornalista di essersi trasferita “definitivamente in Ticino” ben prima del 2008 (cfr. documenti agli atti, e segnatamente allegati al rapporto di segnalazione 5 novembre 2008 della polizia di Ascona).
4.5.
La ricorrente ribadisce infine che il centro dei propri interessi personali si sarebbe trovato nel 2008 a __________ e nella Svizzera tedesca in generale, dove risiedono la madre ed il proprio convivente, allegando a sostegno una dichiarazione 21 giugno 2011 del sig. __________.
Si è già ricordato come, nel caso dei singles, la giurisprudenza del Tribunale federale accentui il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si presume che un contribuente celibe, che esercita un’attività lucrativa dipendente nel luogo di dimora settimanale, vi abbia il domicilio fiscale principale. Per confutare tale presunzione, deve provare che rientra regolarmente, almeno una volta alla settimana, al luogo di residenza dei membri della sua famiglia, con i quali intrattiene legami particolarmente stretti per determinati motivi e che in tale luogo è legato anche da altre strette relazioni personali e sociali. Se riesce a portare tale prova, compete allora al cantone dove il contribuente risiede durante la settimana l’onere di provare che vi intrattiene relazioni economiche, e eventualmente personali, preponderanti (cfr. p. es. la sentenza del 6 dicembre 2010, in StE 2011 A 24.21 n. 22 = RDAF 2011 II 127).
Per quanto riguarda i rapporti con __________, va rilevato anzitutto che la formulazione della sua dichiarazione è in sé contraddittoria in quanto afferma, al 21 giugno 2011, data della dichiarazione, che il centro di vita della coppia è la Svizzera interna (quando invece la ricorrente ammette comunque di avere un centro di vita ad __________ perlomeno dal 1° gennaio 2010), salvo poi aggiungere “ossia __________ fino al 31.12.2009”. Il documento in discussione appare quindi contenutisticamente non chiaro e contraddittorio per rapporto a quanto intenderebbe dimostrare.
In ogni caso, la nozione di “convivenza” su cui si fonda la dichiarazione menzionata non può essere intesa nel senso di un comune domicilio con la ricorrente, per la semplice ragione che non risulta che __________ e la contribuente abbiano mai annunciato ad un’autorità comunale, né prima del 2010 né dopo, di avere una comune economia domestica.
In queste circostanze, si deve escludere che l’insorgente abbia confutato la presunzione secondo cui il suo domicilio fiscale si trova ad __________. Anche volendo ammettere una certa frequentazione della madre e del compagno, nelle concrete circostanze emerse dal rapporto di polizia e dagli altri documenti agli atti, i legami __________ appaiono indubbiamente più intensi di quelli con altri luoghi della Svizzera, ed in particolare con il Comune __________.
4.6
Infine, la ricorrente ha prodotto in data 10 dicembre 2013 la decisione dell’Ufficio di tassazione di __________ per l’anno 2008 indicando che la stessa sarebbe cresciuta in giudicato il 3 dicembre 2013. La ricorrente non indica in cosa tale elemento sarebbe atto a confutare la documentazione versata agli atti dall’Ufficio di tassazione, e riferita ad una presenza costante e lavorativa della ricorrente nel Canton Ticino già perlomeno a partire dal 2008.
La ricorrente per il rimanente non ha dal canto suo esplicitamente lamentato una doppia imposizione ex art. 127 cpv. 3 Cost. fed. nell’allegato ricorsuale. Qualora la ricorrente volesse tuttavia ottenere il rimborso dell’imposta pagata nel Canton __________, dovrebbe impugnare la decisione di tassazione di quel cantone o, tutt’al più, interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, invocando il divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. Il ricorso di diritto pubblico in materia di doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da un’Autorità cantonale di ultima istanza. Allo stesso tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un’Autorità di ultima istanza (Locher, op. cit., pag. 128). L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte, essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., pag. 151).
4.7
Per i motivi su esposti si ritiene che la decisione del 10 luglio 2013, con cui l’Ufficio di tassazione ha stabilito l’assoggettamento illimitato per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008, sia fondata su elementi fattuali e giuridici atti a riconoscere l’esistenza del domicilio fiscale della ricorrente nel Canton Ticino e nel Comune di __________ dal 1° gennaio 2008.
5. Il ricorso è pertanto respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: