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Ticino Camera di diritto tributario 30.10.2013 80.2013.164

30 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,012 parole·~10 min·2

Riassunto

Deduzioni: spese professionali, trasporto, meccanico d’aviazione, mezzo pubblico, luogo di lavoro Basilea

Testo integrale

Incarti n. 80.2013.164 80.2013.165

Lugano 30 ottobre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 2 luglio 2013 contro la decisione del 5 giugno 2013 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

                                  A.   RI 1, di professione meccanico d’aviazione, è domiciliato a __________ con la moglie RI 2, ma svolge la propria attività a __________, quale direttore della __________ AG, società che gestisce la flotta aerea del Gruppo __________.

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 270'658.–. A titolo di spese professionali, faceva valere in deduzione l’importo complessivo di fr. 37'210.–, così composto:

                                         trasporto (mezzo privato)                             fr.    17'910.–

                                         doppia economia domestica                        fr.      3'200.–

                                         alloggio (con cucina)                                   fr.    12'000.–

                                         vitto                                                           fr.      1'600.–

                                         altre spese professionali (forfait)                   fr.      2'500.–

                                         totale                                                         fr.    37'210.–

                                  C.   Notificando ai coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 13 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ripartiva le postulate spese professionali nel seguente modo:

                                         trasporto (mezzo pubblico)                          fr.      3'200.–

                                         alloggio (senza cucina)                                fr.    12'000.–

                                         vitto                                                           fr.      3'200.–

                                         altre spese professionali (forfait)                   fr.            0.–

                                         totale                                                         fr.    18'400.–

                                         Per quanto qui di interesse, nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere ammesso in deduzione, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.

                                  D.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 25 marzo 2013, completato su richiesta dell’autorità di tassazione il successivo 11 aprile 2013. Il reclamante lamentava in particolare la mancata deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, ponendo l’accento sulla posizione dirigenziale ricoperta all’interno del Gruppo __________, quale responsabile della flotta aerea, che lo obbliga ad essere sempre disponibile per ogni urgenza.

                                         In occasione di un’udienza tenutasi l’8 maggio 2013, il contribuente ribadiva di avere orari e giorni di lavoro irregolari “in ragione delle esigenze e degli imprevisti dovuti agli spostamenti dei dirigenti della società”. A sostegno delle sue argomentazioni produceva una dichiarazione scritta della sua datrice di lavoro __________ AG.

                                  E.   L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 giugno 2013, sottolineando in particolare che la citata dichiarazione si limitava ad attestare orari di lavoro irregolari, senza nemmeno precisare le ore di lavoro settimanali mediamente compiute, che per contratto ammontavano a quaranta. Concludeva quindi che il contribuente non aveva saputo dimostrare l’oggettiva impossibilità di far capo ai mezzi pubblici, peraltro giornalmente disponibili con collegamenti regolari dalla prima mattina alla tarda sera, per un tempo di percorrenza di circa quattro ore.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la deduzione delle spese di trasferta con il veicolo privato, così come indicate nella dichiarazione.

                                         I ricorrenti ribadiscono che l’uso dei mezzi pubblici non è oggettivamente possibile né il lunedì mattina (il primo treno in partenza da __________, alle ore 06:37, arriverebbe a __________ troppo tardi, alle ore 10:53) né tanto meno il venerdì sera (l’ultimo treno in partenza da __________, alle ore 21:07, arriverebbe a Lugano alle ore 1:14, “cioè a un orario improponibile”). Aggiungono poi che il venerdì sera sarebbe spesso impossibilitato a prendere anche l’ultimo treno, trattandosi del giorno di maggior traffico aereo, dovuto al rientro del personale dirigente di __________.

                                  G.   Nelle proprie osservazioni del 15 luglio 2013, l’autorità di tassazione propone invece di respingere il gravame. L’autorità sottolinea in particolare che il primo treno per __________ parte alle ore 05:10 del mattino e arriva alle ore 08:53 e che in ogni caso, anche se non tutti gli orari sono coperti dai mezzi pubblici, ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         1.2.

                                         Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 qui in esame è del 21 dicembre 2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

                                   2.   2.1.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

                                         a)     per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)     […]

                                         c)     per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).

                                         2.2.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682/83).

                                         2.3.

                                         Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

                                         In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

                                   3.   3.1.

                                         Come esposto in narrativa, RI 1, di professione meccanico d’aviazione, è domiciliato a __________ ma svolge la propria attività professionale a __________, quale direttore della __________ AG, società che gestisce la flotta aerea di __________.

                                         Controversa è in questa sede la deduzione delle spese di trasporto settimanali dal luogo di domicilio al luogo di residenza lavorativa e viceversa. L’autorità di tassazione gli ha infatti riconosciuto unicamente un importo di fr. 3'200.– a titolo di costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico, rinviando alla restrittiva giurisprudenza di questa Camera in materia di pendolari settimanali e sottolineando in particolare che il contribuente non ha saputo dimostrare sufficientemente l’oggettiva impossibilità di far capo ai mezzi pubblici. Il ricorrente pretende invece di poter dedurre le spese dell’automobile privata, così come indicate nella dichiarazione fiscale, in quanto l’uso dei mezzi pubblici non gli permetterebbe di rientrare in Ticino il venerdì sera e di ripartire il lunedì mattina, al fine di poter godere appieno di “un meritato riposo dopo un’intensa attività”.

                                         3.2.

                                         I comuni di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano mediamente poco più di quattro ore per la trasferta in questione.

                                         Se è pur vero che con l’automobile la durata del viaggio si riduce all’incirca di un’ora (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni metereologiche avverse nel periodo invernale, ecc.), ciò però non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Come pure osservato dall’autorità di tassazione, sebbene il ricorso al mezzo ferroviario non sia la soluzione più comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea la trasferta con il mezzo privato.

                                         3.3.

                                         In questo senso, le argomentazioni dei ricorrenti in merito alla posizione dirigenziale ricoperta dal marito all’interno del Gruppo __________ e agli orari di lavoro irregolari appaiono già a prima vista infondate. Simili censure sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”. Del resto, sia detto per inciso, non risulta particolarmente gravoso dover intraprendere la trasferta settimanale il sabato mattina o la domenica sera (l’ultimo collegamento da __________ è previsto alle ore 21:12), oppure ancora arrivare a casa il venerdì sera dopo la mezzanotte e ripartire il lunedì mattina alle 05:10, senza dimenticare infine che non esiste alcun diritto codificato a restare il più possibile al proprio domicilio.

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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