Incarti n. 80.2013.147 80.2013.148
Lugano 22 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 giugno 2013 contro la decisione del 7 maggio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1, divorziato, è padre di __________, studente universitario. Sin dal 1° maggio 2009, dichiarato inabile al lavoro, beneficia di una rendita d’invalidità intera.
In occasione di un’udienza tenutasi il 24 settembre 2009 dinanzi al Pretore di __________, nell’ambito di una causa civile promossa dal figlio, il contributo di mantenimento a carico del padre veniva stabilito in fr. 870.– mensili, da aggiungersi alle rendite completive dell’assicurazione invalidità e della cassa pensione, direttamente versate al figlio maggiorenne.
B. Nella dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva una rendita della cassa pensione di fr. 59'111.– e una rendita d’invalidità di fr. 26'952.–. Dal reddito imponibile complessivo chiedeva la deduzione sociale di fr. 10'900.– per figlio a carico e la deduzione di ulteriori fr. 13'200.– per figlio agli studi.
C. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 10 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 66'800.– per l’imposta cantonale ed in fr. 83'900.– per l’imposta federale diretta.
L’autorità aveva in particolar modo aumentato a fr. 37'728.– le rendite dell’assicurazione invalidità, prendendo in considerazione anche le rendite completive versate direttamente al figlio __________. Quanto alle deduzioni sociali, l’autorità le ammetteva nella limitata misura di, rispettivamente, fr. 8'720.– (deduzione per figlio a carico) e fr. 10'560.– (deduzione per figlio agli studi), spiegando nella motivazione allegata di essersi fondata sul “verbale redatto in data 10.08.2011”.
D. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 ottobre 2012, contestando l’aggiunta delle rendite completive versate direttamente al figlio maggiorenne.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 maggio 2013 così motivata:
Sulla base della circolare no. 16/1995 della Divisione delle contribuzioni, la rendita completiva per figli va esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario della rendita principale, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta nuovamente l’aggiunta delle rendite completive invalidità. Chiede inoltre che gli sia applicata l’aliquota più favorevole, riservata ai coniugi, per avere contribuito “in modo considerevole e preponderante” al mantenimento di __________. Contesta infine all’autorità fiscale di non avergli sottoposto le informazioni richieste in merito alla prassi seguita nell’imposizione del figlio e della ex moglie.
F. Nelle proprie osservazioni del 27 giugno 2013, l’autorità di tassazione, dopo controllo, riconosce di avere imposto la rendita completiva dell’assicurazione d’invalidità anche nella partita fiscale del figlio, ma di avere nel contempo omesso l’imposizione della rendita complementare della cassa pensione. Fondandosi sulla circolare n. 18/2009 della Divisione delle contribuzioni, ritiene infine che le deduzioni sociali spettino alla sola madre, che ha inoltre diritto all’aliquota privilegiata.
G. Con scritto del 29 luglio 2013, il ricorrente ripropone le sue argomentazioni, contestando in particolare le conclusioni dell’autorità di tassazione.
Diritto
1. 1.1.
La prima censura del ricorrente si riferisce all’imposizione delle rendite suppletive versate direttamente al figlio maggiorenne. Egli ritiene, infatti, che tali prestazioni andrebbero imposte nella partita fiscale del figlio, non avendo “alcuna facoltà di disporre” su di esse.
L’autorità di tassazione, per contro, sostiene che le rendite completive dell’assicurazione d’invalidità siano sempre da esporre nella partita fiscale del genitore beneficiario. Nelle proprie osservazioni al gravame, l’autorità ammette infine di avere imposto tali rendite anche nella partita fiscale del figlio, ma di avere nel contempo omesso l’imposizione della rendita complementare della cassa pensione.
1.2.
Conformemente a quanto disciplinato dagli art. 22 cpv. 1 LIFD e 21 cpv. 1 LT, tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità devono essere esposti nella partita fiscale dei diretti interessati. Il beneficiario di una rendita d’invalidità che, in virtù dell’art. 35 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20), ha diritto a una rendita completiva per figlio, deve conseguentemente dichiarare anche quest’ultima rendita. Poco importa se destinata per un figlio minorenne o maggiorenne ancora in formazione (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 28 ad art. 22 LIFD, p. 389; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea 2001, n. 13 ad art. 22 LIFD, p. 556; Agner/ Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum DBG – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 2a ad art. 22 LIFD, p. 92; v. anche decisione TF n. 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in: RF 2002 p. 632 consid. 3.1).
Questa Camera, da parte sua, ha già avuto modo di sottolineare che la rendita completiva per figli va esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà diritto alla completiva sino al compimento del suo 25mo anno di età (art. 25 cpv. 5 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [LAVS; RS 831.10], applicabile per analogia), avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (CDT n. 80.2009.23 del 15 aprile 2009; CDT n. 80.2000.130 del 2 ottobre 2000).
1.3.
Irrilevante è infine la circostanza che le rendite in discussione siano state versate direttamente al figlio maggiorenne, come da accordi raggiunti in occasione dell’udienza del 24 settembre 2009 tenutasi dinanzi al Pretore di Lugano. Se, di principio, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa (art. 35 cpv. 4 LAI), la stessa può infatti essere assegnata, interamente o in parte, a un terzo o un’autorità quando il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo (art. 20 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]).
Il versamento diretto delle rendite completive al figlio __________ conferma semmai l’esistenza di rapporti non sempre idilliaci tra padre e figlio, ma non è di nessuna importanza ai fini del presente giudizio. È quindi a giusta ragione che l’Ufficio di tassazione ha esposto nella partita fiscale del ricorrente le rendite completive di cui ha indirettamente beneficiato. Quale contropartita, del resto, egli ha potuto ambire alle deduzioni sociali per figlio a carico e per figlio agli studi, nella proporzione dell’80% concordata con l’autorità fiscale nell’ambito del precedente periodo fiscale (cfr. verbale di audizione del 10 agosto 2011). Poco importa, da ultimo, se le stesse rendite completive sono state imposte anche nella partita fiscale del figlio, trattandosi di una questione che va semmai risolta direttamente con il figlio __________, ricorrendo all’istituto straordinario della revisione (art. 147 cpv. 1 LIFD e 232 cpv. 1 LT), ma che non deve in nessun caso interessare la tassazione del ricorrente.
2. 2.1.
La seconda censura sollevata nel gravame si riferisce all’aliquota applicabile alla fattispecie. Il ricorrente pretende di aver contribuito in maniera più importante rispetto alla ex moglie al mantenimento del figlio e chiede pertanto di poter beneficiare dell’aliquota agevolata riservata ai contribuenti coniugati.
2.2.
Ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applica un’aliquota più favorevole (aliquota per coniugati), rispetto a quella ordinaria, valida per gli altri contribuenti (art. 35 cpv. 2 LT; art. 214 cpv. 2 LIFD, divenuto dal 1° gennaio 2014 l’art. 36 cpv. 2bis LIFD).
Le aliquote differenziate – così come le deduzioni sociali – hanno lo scopo di adattare in maniera schematica l’onere fiscale alla situazione soggettiva del contribuente, conformemente al principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale). Per ragioni di parità di trattamento, un medesimo alleggerimento non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugati, detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4).
2.3.
Nel caso in esame, come visto, il ricorrente si limita a sostenere di avere contribuito “in modo considerevole e preponderante” al mantenimento del figlio __________. Non pretende invece di vivere in comunione domestica con lo stesso, né potrebbe d’altronde farlo, ove si pensi appena che i loro difficili rapporti sono sfociati in una causa civile.
Tanto basta per escludere la possibilità di far capo alla scala privilegiata delle aliquote riservate ai coniugi e agli altri contribuenti che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (cfr. Jaques, Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., in particolare p. 250). In questi casi, la circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”), che ha sostituito la vecchia circolare n. 14 del 1994, presuppone infatti che il genitore che vive in comunione domestica con il figlio provveda in modo prevalente al sostentamento effettivo o finanziario del figlio, anche se l’altro genitore versa gli alimenti al figlio conformemente all’art. 24 lett. e LIFD (Circolare cit., p. 26, cifra 13.4.3). Quest’ultimo genitore viene tassato secondo la tariffa di base, ma d’altro canto può far valere la deduzione per i figli di cui all’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, come effettivamente avvenuto nella fattispecie.
La decisione impugnata va pertanto condivisa anche su questo punto.
3. 3.1.
Superata, e comunque infondata, è infine la censura relativa al diniego di accesso alle informazioni richieste.
Premesso che il ricorrente non aveva alcun diritto di essere informato sulle tassazioni del figlio e della ex moglie (Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 10 ad art. 114 LIFD, p. 1152; v. anche Circolare cit., p. 42, cifra 15.6), quanto richiesto emerge in ogni caso dalle osservazioni presentate al gravame in discussione. Del tutto inconsistente è inoltre la richiesta di poter consultare la giurisprudenza citata nella decisione su reclamo, ove si pensi appena che la stessa è liberamente accessibile e, comunque sia, non ha impedito al contribuente di impugnare la decisione con cognizione di causa.
3.2.
Si aggiunga infine che il ricorrente non può trarre giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione lo abbia imposto solo sulle rendite direttamente incassate. Il principio della buona fede, infatti, non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (decisione TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: