Incarto n. 80.2013.131
Lugano 4 giugno 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 () RI 2 ()
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 maggio 2013 contro la decisione del 24 aprile 2013 in materia di IC 2007.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________ (Canton __________), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, in quanto proprietari di un appartamento di vacanza a __________ (PPP n. __________ al mapp. __________).
B. Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2007, nonostante una diffida, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, con decisione del 13 febbraio 2013, notificava ai contribuenti la tassazione IC 2007, allestita d’ufficio. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 1'800.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 40'800.–; quanto alla sostanza imponibile era stabilita in fr. 20'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 154'000.–.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 febbraio 2013, invocando la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare. I reclamanti sostenevano in particolar modo di non avere mai ricevuto il modulo per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2007 né tanto meno un altro atto interruttivo della prescrizione.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 24 aprile 2013, così motivata:
(…) Con lettera del 21 dicembre 2012 l’Ufficio circondariale di tassazione ha richiesto ai contribuenti di voler fornire la dichiarazione d’imposta 2007. Con la lettera gli ha fornito i moduli di dichiarazione 2007. Il periodo fiscale 2007 non è perciò prescritto, contrariamente a quanto affermato dai contribuenti con il reclamo.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente l’annullamento della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007. A loro avviso, la prescrizione del diritto di tassare sarebbe subentrata il 31 dicembre 2012, trascorsi cioè cinque anni dalla fine del periodo fiscale in discussione, non avendo mai ricevuto la lettera del 21 dicembre 2012.
E. Nelle proprie osservazioni del 12 giugno 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 193 cpv. 4 lett. a LT). Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 193 cpv. 5 LT).
1.2.
La nozione di atto inteso alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell’imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (decisione Tribunale federale, 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l’invio del formulario per la dichiarazione, la diffida a inoltrare la dichiarazione, l’annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l’invito o la diffida di pagamento (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2ª ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD).
Nella menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l’intenzione di procedere ad un’ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).
2. 2.1.
Nella fattispecie, come esposto in narrativa, i coniugi RI 1 e RI 2 sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2007. Il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 1'800.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 40'800.–, mentre la sostanza imponibile è stata stabilita in fr. 20'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 154'000.–
Contro la tassazione per apprezzamento, i contribuenti hanno interposto reclamo nei termini di legge, invocando la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare. A loro avviso, infatti, il periodo fiscale 2007 si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2012, non avendo mai ricevuto il modulo per la compilazione della dichiarazione d’imposta né tanto meno un altro atto interruttivo della prescrizione. Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione, che ritiene di avere interrotto la prescrizione tramite l’invio della lettera semplice del 21 dicembre 2012, con la quale invitava i ricorrenti a produrre una copia della decisione di tassazione delle autorità fiscali del Canton __________ e a compilare l’allegato modulo della dichiarazione fiscale 2007.
2.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; v. anche Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., Vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). L’autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa la sua effettiva comunicazione e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione o di una comunicazione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumersi l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato che pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l’attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all’effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 66; Corti, L’intimazione delle decisioni secondo l’art. 14 LPamm, in: RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
2.3.
Conformemente alla regola generale dell’art. 8 CC, la prova dell’avvenuta intimazione della lettera semplice del 21 dicembre 2012, con allegato il modulo per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2007, spettava quindi all’Ufficio di tassazione di Bellinzona.
Certo, all’autorità di tassazione non è preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione di un atto, che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Nella fattispecie, in particolare, il fatto stesso che i ricorrenti ammettano di avere ricevuto i moduli per le dichiarazioni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, che l’autorità di tassazione sostiene aver spedito assieme alla lettera in discussione, lascerebbe supporre che il medesimo giorno gli sia pervenuto anche il modulo per la compilazione della dichiarazione fiscale 2007. In assenza di altri indizi concludenti, tuttavia, a questa Camera non resta che confermare la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare (il 31 dicembre 2012) e conseguentemente annullare la tassazione notificata ai ricorrenti il 13 febbraio 2013.
3. 3.1.
Assodata l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare, rimane ancora aperta la possibilità di avviare una procedura di ricupero d’imposta, che a differenza della tassazione ordinaria decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale (art. 237 cpv. 1 LT; v. anche Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 6 ad art. 120 LIFD, p. 1181).
Da un semplice esame del registro fondiario emerge anzitutto che i coniugi RI 1 e RI 2 hanno acquistato l’appartamento di __________, in ragione di un mezzo ciascuno, già nel corso del 1988. Dagli atti dell’incarto fiscale risulta poi che gli stessi sono stati regolarmente tassati sino agli anni 2001/2002, dopodiché sarebbero stati stralciati, per errore, dal registro dei contribuenti. Essi, infatti, non hanno mai contestato il loro assoggettamento all’imposta cantonale ticinese, né tanto meno il loro obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel Canton Ticino, come dimostra il fatto che non abbiano sollevato alcuna obiezione alla notifica dei moduli delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, che hanno nel frattempo compilato e tempestivamente consegnato all’autorità di tassazione.
3.2.
Del resto, l’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede espressamente che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri cantoni. Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può allora adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del cantone di domicilio o di sede, a meno che il cantone di domicilio e l’altro cantone non abbiano lo stesso sistema di basi temporali d’imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.). In ogni caso, come questa Camera ha già avuto modo di confermare, la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni non dispensa il contribuente dall’obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato all’imposta (decisione CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in: RtiD I-2004 n. 20t).
3.3.
Tornando al caso in esame, se ne può quindi dedurre che i contribuenti hanno ammesso – almeno implicitamente – di avere infranto i loro obblighi di collaborazione, giustificando il loro agire con la sola prescrizione del diritto di tassare.
In simili circostanze, nulla impedisce al competente Ufficio delle procedure speciali di Bellinzona di avviare una procedura di ricupero ordinario dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, dal momento che la tassazione – per stessa ammissione dei ricorrenti – è stata indebitamente omessa. L’autorità valuterà se siano adempiuti i presupposti per infliggere anche una multa ai contribuenti, per il loro comportamento colpevole, nell’ambito di un separato procedimento penale per sottrazione d’imposta (art. 258 cpv. 1 LT).
4. Il ricorso è conseguentemente accolto e la tassazione notificata ai ricorrenti il 13 febbraio 2013 annullata per intervenuta prescrizione del diritto di tassare. Nel contempo, l’incarto fiscale è trasmesso all’Ufficio delle procedure speciali di Bellinzona per i suoi incombenti.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la tassazione notificata ai ricorrenti il 13 febbraio 2013 è annullata; nel contempo, l’incarto fiscale è trasmesso all’Ufficio delle procedure speciali di Bellinzona per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; - Divisione delle contribuzioni Ufficio delle procedure speciali, Bellinzona.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: