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Ticino Camera di diritto tributario 29.07.2013 80.2013.11

29 luglio 2013·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,230 parole·~6 min·2

Riassunto

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, rischio di doppia imposizione intercantonale

Testo integrale

Incarto n. 80.2013.11

Lugano 29 luglio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 4 gennaio 2013 contro la decisione del 12 dicembre 2012 in materia di IC 2009.

Fatti

                                     -   i coniugi RI 1 e RI 2 sono domiciliati a Zurigo ma sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

                                     -   notificando loro la tassazione IC 2009, con decisione del 9 marzo 2011, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in zero franchi;

                                     -   i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 marzo 2011, chiedendo che fossero ammesse in deduzione le spese di manutenzione dell’immobile per l’importo di fr. 238'111.–;

                                     -   l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 12 dicembre 2012, argomentando che “di principio non è… possibile procedere alla tassazione di un reddito negativo: il valore locativo può dunque al massimo essere azzerato” ed aggiungendo che “l’autorità fiscale non è tenuta a procedere all’accertamento delle spese dette di manutenzione fatte valere dai contribuenti, se non fino a concorrenza del valore locativo”, che nella fattispecie ammontava a zero franchi;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano le argomentazioni dell’autorità fiscale, “in quanto l’accertamento deve essere effettuato, poiché tutto quanto supera il reddito dell’immobile (ossia le spese di manutenzione) deve essere dedotto, nella misura in cui giustificato”;

                                     -   secondo i ricorrenti, se l’importo delle spese di manutenzione dell’immobile non fosse recepito nel riparto intercantonale, si verificherebbe una doppia imposizione;

                                     -   nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione ha ribadito che la legittimità delle deduzioni richieste deve essere valutata dalle autorità fiscali del cantone di domicilio;

                                     -   i contribuenti hanno replicato, con scritto del 19 marzo 2013, nel quale affermano di ritirare il ricorso se la Camera ritiene “superflua per il periodo fiscale 2009, una decisione del canton Ticino concernente la suddivisione delle spese immobiliari in spese di manutenzione e di investimento, dato che il canton Ticino, per evitare il divieto di discriminazione, sarà tenuto a considerare al momento della vendita dell’immobile che le spese sostenute nel periodo fiscale 2009 siano da ritenere nella misura del 50% spese di manutenzione e nella misura del 50% costi di investimento”;

                                     -   gli insorgenti spiegano infatti che l’autorità fiscale del cantone di domicilio ha nel frattempo ammesso in deduzione dal reddito imponibile la metà delle spese fatte valere, sicché l’altra metà dovrà essere considerata nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari.                                                                

Diritto

                                     -   con la lettera del 19 marzo 2013, i ricorrenti hanno affermato di ritirare il ricorso se la Camera ritiene “superflua” la decisione sulle spese di manutenzione, alla luce delle loro nuove considerazioni sviluppate in tale scritto;

                                     -   è evidente che con tale lettera non hanno ritirato il ricorso, poiché anzi hanno sottoposto alla Camera delle nuove argomentazioni;

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   nella fattispecie, il ricorso si rivela irricevibile, in quanto i ricorrenti non sono debitori di alcuna imposta sul reddito;

                                     -   infatti, il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

                                     -   in altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

                                         Ø   l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;

                                         Ø   il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

                                     -   secondo la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sul reddito dovuta per il 2009 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);

                                     -   del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);

                                     -   in altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;

                                     -   i ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere  (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

-il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                     -   nella replica del 19 marzo 2013 – peraltro di più che dubbia ammissibilità, essendo stata inoltrata a oltre due mesi dalla conoscenza delle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, che inoltre non contenevano argomentazioni nuove rispetto a quelle già proposte con la decisione impugnata – gli insorgenti sollevano il problema di una possibile doppia imposizione nel caso di una futura vendita dell’immobile;

                                     -   a loro avviso, se nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari l’autorità fiscale ticinese dovesse in futuro ammettere in deduzione meno del cinquanta per cento delle spese sostenute, si verificherebbe una doppia imposizione;

                                     -   è escluso che la mera possibilità che in avvenire possa verificarsi una doppia imposizione basti a giustificare che il fisco ticinese si occupi oggi di commisurare le spese di miglioria che potrebbero essere dedotte da un ipotetico utile soggetto all’imposta speciale;

.

                                     -   la vendita dell’immobile potrebbe infatti anche non verificarsi mai oppure potrebbe avvenire in un tempo tanto lontano che i contribuenti potrebbero avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 129 cpv. 2 LT per il caso di proprietà di durata superiore a venti anni, di chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data;

                                     -   in ogni caso, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione del divieto di doppia imposizione è ammissibile entro 30 giorni dalla data in cui il secondo cantone ha adottato la sua decisione (p. es. DTF 133 I 300 consid. 2.2.2).

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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