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Ticino Camera di diritto tributario 28.06.2012 80.2012.89

28 giugno 2012·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,771 parole·~9 min·5

Riassunto

Revisione: contribuente sottoposto a tassazione per apprezzamento passata in giudicato, reddito inferiore nei periodi successivi, nuovo bilancio non costituisce nuovo mezzo di prova

Testo integrale

Incarti n. 80.2012.89 80.2012.90

Lugano 28 giugno 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. dall’ RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 16 aprile 2012 contro la decisione del 14 marzo 2012 in materia di revisione IC/IFD 2008 e 2009.

Fatti

                                  A.   RI 1, di professione muratore, è titolare dell’impresa di costruzioni __________ di __________. 

                                         Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito da attività indipendente pari a fr. 44'628.- e  nella dichiarazione di imposta 2009 un importo di fr. 41'733.-.

                                  B.   Notificando ai coniugi __________ le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, con decisioni del 1° dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, stabiliva il reddito da attività lucrativa indipendente principale del marito in fr. 150'000.-. Spiegava nella motivazione che tale importo era stabilito per apprezzamento a causa del mancato inoltro di una documentazione chiara e precisa. Le decisioni, non contestate, passavano regolarmente in giudicato.

C.    Con scritto del 6 ottobre 2011 il contribuente, rappresentato dalla __________ SA di __________, inoltrava un’istanza di revisione delle tassazioni citate. L’istante postulava che queste ultime venissero adeguate all’andamento reale dell’attività, prendendo in considerazione le risultanze delle scritture contabili da lui allegate.                                                                        L’autorità fiscale respingeva l’istanza con decisione del 20 gennaio 2012, ritenendo in particolare che non fosse adempiuto “nessuno dei motivi legittimanti la revisione”.

.

                                  D.   I contribuenti, tramite la stessa rappresentante, impugnavano tale decisione con reclamo del 16 febbraio 2012, contestando l’importo di fr. 150'000.- quale reddito da attività indipendente del marito. I reclamanti sostenevano di non aver potuto realizzare un simile reddito valutato, a loro avviso, in modo ingente, chiedendo che lo stesso fosse ridotto a fr. 75'000.-.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 marzo 2012, nella quale sottolineava in particolare che “i reclamanti non presentano nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione della decisione dell’Ufficio che ha respinto l’istanza in assenza dei motivi di revisione previsti dalla legge e dalla giurisprudenza“.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti, rappresentati dall’avv. RA 1, postulano nuovamente la revisione della tassazione IC/IFD 2008 e 2009, ritenendo adempiuti due motivi di revisione. In primo luogo, l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere, in quanto non avrebbe considerato il reddito da attività principale accertato nella precedente tassazione IC/IFD 2007, pari a fr. 55'000.-, ciò che avrebbe escluso un aumento dello stesso a fr. 150'000.-. In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che sono stati scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, in quanto “solo in un secondo tempo dopo la crescita in giudicato definitiva delle decisioni impugnate” avrebbero scoperto il bilancio e il conto economico 2008 e 2009 allestiti dalla ditta __________ SA.         

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 147 cpv. 1 lett. d LIFD).

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, i ricorrenti lamentano anzitutto il fatto che,         sebbene l’autorità di tassazione abbia accertato il reddito da attività indipendente principale nella tassazione IC/IFD 2007 in fr. 55'000.-, e dunque, a loro avviso, fosse a conoscenza dell’impossibilità per il ricorrente di conseguire il doppio del reddito negli anni successivi, lo abbia comunque valutato per apprezzamento in ben fr. 150'000.-.

                                         2.2.

                                         Gli insorgenti sembrano dimenticare che, nel corso della procedura di tassazione per i periodi fiscali 2008 e 2009, erano stati convocati dall’Ufficio di tassazione, in quanto quest’ultimo era entrato in possesso di fatture emesse dal contribuente ma non contabilizzate. Il 23 settembre 2010 il ricorrente aveva dunque sottoscritto un verbale di audizione con cui si impegnava a presentare all’autorità fiscale “[…] una lista completa del fatturato 2008 e 2009 comprese le fatture non ancora incassate e quelle emesse precedentemente al 2008 ma incassate in tale anno e finora non dichiarate […]” entro il 15 ottobre 2010.

                                         Non avendo presentato entro il termine pattuito i documenti richiesti dall’autorità fiscale per accertare il reddito, i ricorrenti non possono di certo rimproverare a quest’ultima di aver valutato il reddito per apprezzamento, a causa dell’incompletezza della documentazione.

                                         2.3.

                                         In ogni caso, dopo che sono state loro notificate le decisioni di tassazione per i periodi fiscali contestati, i contribuenti hanno omesso di interporre reclamo, nonostante che l’autorità avesse indicato di aver stabilito il reddito dell’attività lucrativa indipendente “per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa”.

                                         A tale proposito, come già rilevato, la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può in particolare avvalersi del rimedio straordinario della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di reclamo e nella successiva procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

                                   3.   3.1.

                                         Neppure costituisce un motivo di revisione la circostanza che “solo in un secondo tempo, dopo la crescita in giudicato definitiva delle decisioni impugnate”, i ricorrenti avrebbero scoperto il bilancio e il conto economico 2008 e 2009 allestiti dalla ditta __________ SA.

                                         3.2.

                                         Anche in questo caso, va ricordato agli insorgenti che la loro dichiarazione fiscale si è rivelata incompleta, cosa che ha indotto l’autorità di tassazione ad invitarli ad inoltrare la documentazione necessaria ad accertare l’effettivo reddito. Nel termine loro attribuito essi non hanno tuttavia dato seguito a tale richiesta né hanno trasmesso all’Ufficio di tassazione la contabilità completa dopo aver ricevuto le decisioni di tassazione, nelle quali il reddito aziendale era stato commisurato per apprezzamento.

                                         Non si vede allora come possano pretendere che “il bilancio e il conto economico 2008 e 2009 allestiti dalla ditta __________ SA costituiscono fatti rilevanti e mezzi di prova decisivi scoperti dai contribuenti solo in un secondo tempo”. Non è ravvisabile alcuna ragione che possa aver impedito ai contribuenti di inoltrare da subito una dichiarazione fiscale completa ed accompagnata dalla documentazione necessaria o perlomeno di interporre un reclamo nei termini di legge.

                                         3.3.

                                         Se poi l’argomento sollevato dai ricorrenti si dovesse leggere nel senso che essi vorrebbero attribuire ai loro consulenti fiscali (e rappresentanti nella prima fase della procedura di revisione) la responsabilità per la mancata presentazione dei conti, è del tutto evidente l’assenza di ogni presupposto per una revisione. In analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale o di un suo ausiliario non è infatti mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619).

                                         Come precedentemente esposto, la revisione è esclusa quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli.

                                   4.   Per le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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