Incarto n. 80.2012.65
Lugano 9 settembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 marzo 2012 contro la decisione del 6 marzo 2012 in materia di ispezione di atti fiscali.
Fatti
A. L’8 luglio 2011 l’__________ ha trasmesso all’Ufficio imposte di successione e donazione (UISD) ed all’Ufficio di tassazione di __________ copia di una sentenza del 22 giugno 2011 della Terza Camera civile del Tribunale d’appello, con la quale la Corte aveva riconosciuto che il Pretore del Distretto di __________ aveva violato il suo diritto di essere sentito, autorizzando RI 1 e la __________ SA, parti in un procedimento pendente, a consultare atti fiscali a lui riferiti. Su questa base, l’__________ ha chiesto alle autorità in questione di “rifiutare un’eventuale istanza di consultazione da parte di RI 1”.
B. Il 7 dicembre 2011, RI 1 si è rivolta all’UISD, chiedendo di poter visionare gli atti relativi alla cessione della quota della ____________________ spettante all’__________, da quest’ultimo ceduta alla figlia domiciliata in Italia. Lo scopo dell’ispezione consisteva nel verificare se anche dalla quota del prezzo di vendita della __________ spettante all’__________ fosse stata dedotta l’imposta preventiva del 35%, come era accaduto nei confronti di __________ (defunto marito di RI 1) oppure se la cessione della quota alla figlia fosse già avvenuta prima della vendita.
Analoga richiesta è stata indirizzata lo stesso giorno all’Ufficio di tassazione di __________, con riferimento a “tutti gli incarti dell’__________ limitatamente ai documenti che, direttamente o indirettamente, concernano il canone di affitto della __________ __________”, come pure “la documentazione atta a dimostrare se la quota relativa alla vendita di detta __________ spettante all’__________ è stata inclusa nella sua sostanza”.
C. Con scritto del 31 gennaio 2012, l’RS 1 si è rivolto all’__________, informandolo di aver ricevuto le due istanze di ispezione degli atti fiscali inoltrate da RI 1 e invitandolo a prendere posizione, in particolar modo autorizzando l’autorità a mostrare all’istante i documenti richiesti.
L’__________ ha risposto con lettera del 13 febbraio 2012, confermando la propria opposizione all’istanza presentata da RI 1 e sottolineando che la richiesta rappresentava una palese “fishing expedition”.
Con lettera del 6 marzo 2012, la Divisione delle contribuzioni ha comunicato a RI 1 di non essere disposta a mettere a sua disposizione gli incarti richiesti. Rilevato che una deroga al segreto fiscale è possibile solo in presenza di una base legale o dell’autorizzazione del contribuente interessato, l’autorità fiscale ha osservato che “dall’ordinanza sulle prove del 17 maggio 2011 non si evincono i motivi del richiamo degli incarti fiscali”, cosa che le impedirebbe di “effettuare un’adeguata ponderazione degli interessi pubblici e privati relativi al caso di specie e di accogliere eventualmente la richiesta”. Ha inoltre rilevato che, anche in caso di accoglimento della domanda, le informazioni sarebbero state trasmesse all’autorità che aveva chiesto assistenza e non a una delle parti al procedimento.
D. Il 13 marzo 2012 l’istante si è rivolta all’autorità di tassazione, invitandola a trasmetterle la presa di posizione dell’__________, per consentirle di presentare osservazioni.
La Divisione delle contribuzioni ha respinto la richiesta con scritto dello stesso giorno, nel quale ha ribadito che, in caso di accoglimento di un richiamo di documenti ex art. 215 CPC-TI, solo l’autorità che ha chiesto assistenza ha diritto di ricevere le informazioni e che neppure essa ha diritto di consultare l’intero dossier ma può ricevere solo “informazioni utili e puntuali”.
L’istante ha riproposto la propria richiesta con lettera del 14 marzo 2012, sottolineando di non avere chiesto informazioni relative a dati fiscali ma solo una presa di posizione riferita ad una “questione procedurale”. A suo avviso, la decisione della Divisione costituiva un diniego di giustizia.
La Divisione delle contribuzioni ha nuovamente negato a RI 1 la visione della presa di posizione dell’__________, con lettera del 14 marzo 2012. Secondo l’autorità fiscale, il rifiuto di accesso agli atti era stato motivato in modo sufficiente da consentirle di esercitare i suoi diritti ricorsuali senza che fosse violato il suo diritto costituzionale di essere sentito.
E. Con ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione del 6 marzo 2012 della Divisione delle contribuzioni.
In primo luogo, l’insorgente ritiene che il rifiuto, oppostole da quest’ultima, di consentirle di prendere posizione sulle osservazioni presentate dall’__________ alla sua richiesta, configuri un diniego di giustizia e una violazione del diritto di essere sentito. Ribadisce pertanto la richiesta di trasmetterle lo scritto in questione.
Nel merito, considera arbitaria la decisione di negarle l’accesso agli atti fiscali richiesti. Infatti, la stessa autorità resistente avrebbe ammesso che l’art. 215 CPC-TI costituisca base legale sufficiente per derogare al segreto fiscale; ha tuttavia respinto la sua istanza perché non sarebbe stata sufficientemente motivata. Questa conclusione è contestata dalla ricorrente, che rileva di aver specificato quali documenti le servissero e a che scopo. Contesta infine che sia unicamente l’autorità civile che ha chiesto l’assistenza dell’autorità fiscale ad avere il diritto di ricevere le informazioni.
F. Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2012, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. Ammessa la ricevibilità dello stesso, nonostante il silenzio della legge, contesta di aver violato il diritto di essere sentito, poiché la motivazione della decisione ha consentito alla ricorrente di far valere i suoi diritti, anche senza prendere visione delle osservazioni dell’__________. Nel merito, ritiene che non siano stati dimostrati né l’interesse pubblico né la proporzionalità della richiesta di derogare al segreto fiscale.
Diritto
1. 1.1.
Si pone dapprima la questione della ricevibilità del ricorso.
1.2.
L’art. 187 cpv. 4 LT attribuisce al contribuente, cui l’autorità nega il diritto d’esame dei suoi atti fiscali, il diritto di esigere una decisione impugnabile, suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario.
Una disposizione simile è prevista dalla legge federale, all’art. 114 cpv. 4 LIFD.
Come rilevato dalle parti, la legge non disciplina per contro i rimedi giuridici esperibili contro una decisione con cui l’autorità fiscale ha negato l’esame degli atti su istanza di un terzo. D’altronde, non prevede neppure che una persona possa rivolgere all’autorità fiscale un’istanza di esame di atti che concernono un altro contribuente. La domanda sarebbe fin dal principio votata all’insuccesso, opponendovisi il segreto fiscale (articoli 110 LIFD e 183 LT).
Ci si può per contro domandare se non sia impugnabile una decisione, con la quale l’autorità di tassazione nega la trasmissione di dati fiscali ad un’autorità giudiziaria, civile o penale (cfr. anche Gani, Le secret fiscal en matière d’impôts directs et d’impôts successoraux: aperçu du droit interne suisse, in ASA 79 p. 649, in particolare p. 665 s.).
Infatti, l'informazione, in deroga al principio per cui il funzionario fiscale è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali, è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale (art. 110 cpv. 2 LIFD) o cantonale (art. 183 cpv. 2 LT).
1.3.
Nella fattispecie, tuttavia, non vi è stata, perlomeno direttamente, una richiesta di un’autorità giudiziaria di derogare al segreto fiscale. La ricorrente ha formalmente dato avvio al procedimento qui in discussione, inoltrando una domanda di ispezione di documenti.
2. 2.1.
Come già ricordato, prima di rivolgersi all’autorità fiscale per poter prendere visione degli atti riguardanti l’__________, la ricorrente aveva promosso una causa creditoria nei confronti della __________ SA.
Nel corso di un’udienza tenutasi in pretura il 17 maggio 2011, aveva chiesto l’assunzione di diverse prove, fra le quali il richiamo dall’UISD dell’incarto relativo alla cessione della quota della __________ dall’__________ alla figlia domiciliata in Italia, il richiamo dall’Ufficio di tassazione di __________ di altri atti “che si riferiscono, direttamente o indirettamente, alla quota dell’__________ e alla posizione dell’attrice a proposito della stessa” ed il richiamo dall’Ufficio di tassazione di __________ di “tutti gli incarti dell’__________ limitatamente ai documenti che, direttamente o indirettamente, concernano il canone di affitto della __________ e di “documentazione atta a dimostrare se la quota relativa alla vendita di detta __________ spettante all’__________ è stata inclusa nel suo reddito”.
Con ordinanza in calce al verbale d’udienza, il pretore di __________ aveva autorizzato le parti “a consultare la documentazione indicata nella notifica di prove della parte attrice presso gli uffici delle imposte di donazione e successione, di tassazione di __________ e di tassazione di __________”.
L’__________ aveva interposto appello contro quest’ultima decisione del pretore, lamentando di non avergli dato la possibilità di esprimersi.
La Terza Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’appello dell’__________, trattandosi di un’ordinanza non impugnabile. Nella motivazione della sentenza, tuttavia, ha censurato la circostanza che il pretore non avesse dato la possibilità all’appellante di esprimersi quale terzo i cui interessi erano coinvolti dal richiamo degli atti. La sentenza della Terza Camera afferma quindi testualmente quanto segue:
… per ovviare a questa situazione, l’appellante potrà comunque rivolgersi direttamente all’Ufficio delle imposte di donazione e successione e all’Ufficio di tassazione di __________, i quali sono in ultima analisi chiamati a decidere sulla domanda di richiamo documenti giusta l’art. 215 cpv. 2 CPC-TI, e far valere in quella sede suoi diritti;
2.2.
Nel momento in cui il pretore ha deciso, era ancora in vigore il codice di procedura civile del Canton Ticino del 17 febbraio 1971 (CPC-TI), che, all’art. 215, stabiliva che potessero “essere richiamati da pubbliche autorità i documenti di cui è resa evidente l’utilità per accertare fatti della lite”. Per l’art. 215 cpv. 2 CPC-TI, “l’autorità richiesta decide sulla domanda di richiamo, tranne nei casi di documenti per i quali è dato il diritto all’edizione giusta gli art. 206 e 211”. In caso di rifiuto, l’autorità era tuttavia tenuta, su richiesta del giudice, a rispondere per iscritto a domande scritte (art. 215 cpv. 3 CPC-TI).
Ora, la decisione del pretore non si rivolge tuttavia all’autorità fiscale, ordinandole di trasmettergli gli atti indicati nella notifica di prove dell’attrice. Il verbale contenente la presunta ordinanza non è neppure stato notificato alle autorità fiscali interessate. Gli uffici di tassazione ne hanno avuto conoscenza solo dopo che l’__________ ha trasmesso loro copia della sentenza della Terza Camera civile, spiegando che, alla luce di quest’ultima, egli poteva “chiedervi di rifiutare un’eventuale istanza di consultazione da parte diRI 1”. In seguito, la Divisione delle contribuzioni è entrata nel merito della questione solo dopo l’istanza della ricorrente del 7 dicembre 2011.
2.3.
La differenza non è di poco conto. Infatti, dal punto di vista della tutela del segreto fiscale, non si può evidentemente considerare indifferente che l’accesso agli atti di un contribuente venga concesso ad un’autorità giudiziaria, che fra l’altro è a sua volta tenuta al segreto d’ufficio, oppure ad un privato, i cui interessi si contrappongono a quelli del contribuente, dei cui atti ha chiesto di prendere visione, nella procedura civile in corso.
La dottrina processualistica sostiene che competa al giudice civile di decidere se la cooperazione dell’autorità fiscale può essere rifiutata o meno ed eventualmente secondo quali modalità. A tal fine, dovrebbe emanare una decisione motivata, che tenga conto degli articoli 110 LIFD e 39 LAID (cfr. Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 811).
Dal punto di vista procedurale, è pertanto perlomeno dubbio che l’eventuale contestazione della legittimità del richiamo degli atti ordinato dal pretore sia impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario. Vigente il vecchio diritto processuale, sulla domanda di edizione da terzi il giudice decideva con decreto appellabile (art. 213bis CPC-TI). Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito, le “altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” sono impugnabili mediante reclamo “quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile” (art. 319 lett. b cifra 2 CPC-CH). È difficile immaginare che la giurisdizione di reclamo non entrerebbe nel merito di una contestazione presentata da un contribuente, i cui atti fiscali sono stati richiamati dal giudice civile. Ci si potrebbe tutt’al più domandare se anche l’autorità fiscale sia legittimata ad impugnare la decisione del giudice civile o se possa addirittura rifiutarsi di eseguirla, invocando il segreto fiscale (secondo Trezzini, loc. cit., l’autorità fiscale deve “chinarsi” alla decisione presa dal giudice civile).
Tali questioni possono tuttavia essere lasciate aperte in questa sede, per il fatto che, come già rilevato, non vi è stato alcun richiamo degli atti fiscali da parte del giudice civile.
2.4.
Nel caso concreto, appare decisiva la circostanza che il pretore di __________ non abbia richiesto alle autorità di tassazione interessate l’accesso agli atti, che secondo la ricorrente erano rilevanti. Anzi, neppure si è espressamente pronunciato sulla loro rilevanza, ma si è limitato ad “autorizzare” l’istante a “consultare la documentazione indicata nella notifica di prove della parte attrice” presso gli uffici fiscali indicati.
In tal modo, non è possibile ritenere che, con la decisione impugnata, l’autorità fiscale si sia rifiutata di trasmettere all’autorità giudiziaria civile atti che, secondo quest’ultima, erano pertinenti per il giudizio. Al contrario, il pretore ha essenzialmente lasciato che fosse l’insorgente a rivolgersi agli uffici fiscali per poter visionare gli atti che le interessavano. Cosa che ¿ avvenuta con la lettera del 7 dicembre 2011, con cui RI 1 ha indirizzato alla Divisione delle contribuzioni un’istanza di ispezione di incarti fiscali.
Del resto, è solo perché il pretore non aveva formalmente proceduto ad un richiamo degli atti dall’autorità fiscale, ex art. 215 CPC, che la Terza Camera civile del Tribunale d’appello ha potuto dichiarare irricevibile l’appello dell’__________, senza che quest’ultimo ne fosse danneggiato. Se si fosse trattato di un decreto con cui il giudice richiamava gli atti dall’autorità fiscale, è difficile immaginare che la corte avrebbe potuto dichiarare irricevibile l’appello (o il reclamo, secondo la nuova procedura), poiché ciò avrebbe comportato un pregiudizio irreparabile per il contribuente. Infatti, dal tenore dell’ordinanza del pretore, era chiaro che sarebbe stato compito dell’istante rivolgersi all’autorità fiscale, la quale avrebbe interpellato il contribuente interessato.
2.5.
In simili circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, poiché la legge non prevede in nessun caso che un terzo privato possa far cadere il segreto fiscale.
3. Alla luce della conclusione che precede, non occore pronunciarsi sulla lamentata violazione del diritto di essere sentito, che la Divisione delle contribuzioni avrebbe commesso non consentendo alla ricorrente di prendere posizione sulle osservazioni presentate __________ alla sua istanza.
È vero che il diritto di essere sentito è uno degli aspetti della nozione generale dell'equo processo ai sensi degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Questa nozione comprende il diritto per le parti ad un processo di prendere conoscenza di ogni documento o presa di posizione sottoposti al tribunale e di potersi esprimere in proposito, indipendentemente dal fatto che contengano argomenti di fatto o di diritto nuovi e che si prestino concretamente a influire sul giudizio (DTF 133 I 300 consid. 4.3, 98 consid. 2.2 e 2.3). Questi principi valgono per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 133 I 100 consid. 4.3 a 4.6 e numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Nella fattispecie, il diritto di essere sentito avrebbe verosimilmente imposto alla Divisione delle contribuzioni di sottoporre alla ricorrente lo scritto in questione. Se essa fosse stata legittimata a chiedere l’accesso agli atti fiscali __________, è infatti difficile negare che quest’ultimo avrebbe avuto il ruolo di parte. La sua presa di posizione in merito alla domanda di ispezione presentata da RI 1 è stata d’altronde considerata determinante dalla stessa autorità resistente, che si è a lui rivolta per conoscere la sua eventuale disponibilità a rinunciare al segreto fiscale.
4. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: