Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 12.02.2014 80.2012.48

12 febbraio 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,338 parole·~7 min·3

Riassunto

Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, superamento limite di reddito, considerazione del reddito lordo

Testo integrale

Incarti n. 80.2012.48 80.2012.49

Lugano 12 febbraio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 25 febbraio 2012 contro la decisione del 25 gennaio 2012 in materia di IC e IFD 2008 e 2009.

Fatti

                                  A.   RI 1, cittadino italiano, è titolare di un permesso di dimora dal 10 giugno 2007.

                                         Nel 2008, ha conseguito uno stipendio lordo di fr. 134'702.– dalla __________ Sagl di __________; nel 2009, oltre allo stipendio lordo di fr. 96'000.– versatogli dalla stessa società, ha percepito un ulteriore salario di fr. 40'000.– lordi dalla __________ SA di __________. Tutte le prestazioni in questione sono state assoggettate alla ritenuta d’imposta alla fonte.

                                  B.   Con decisioni del 6 ottobre 2010, l’RS 1 notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, allestite d’ufficio a causa del mancato inoltro della dichiarazione. Le decisioni costituivano tassazioni ordinarie sostitutive, comprensive cioè dei redditi già assoggettati alla ritenuta alla fonte.

                                         Gli elementi imponibili e quelli determinanti per l’aliquota, ai fini del calcolo dell’imposta cantonale, erano così definiti:

Reddito

Sostanza

imponibile

per l’aliquota

imponibile

per l’aliquota

2008

231’500

430’400

142’000

142’000

2009

243’900

442’900

455’000

455’000

                                         Per il calcolo dell’imposta federale diretta (IFD), gli elementi erano i seguenti:

Reddito

imponibile

per l’aliquota

2008

242’800

442’400

2009

244’700

443’900

                                  C.   Il contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 4 novembre 2010. Oltre al reddito della sua attività lucrativa indipendente esercitata in Italia, il reclamante contestava la tassazione ordinaria sostitutiva. Il 29 novembre 2010, trasmetteva all’Ufficio di tassazione le dichiarazioni fiscali per i periodi litigiosi.

                                         Con due decisioni del 25 gennaio 2012, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente i reclami del contribuente, modificando come segue gli elementi determinanti per il calcolo dell’imposta cantonale:

Reddito

Sostanza

imponibile

per l’aliquota

imponibile

per l’aliquota

2008

117’600

255’300

16’000

333’000

2009

111’000

103’300

0

0

                                         Per il calcolo dell’imposta federale diretta (IFD), gli elementi erano i seguenti:

Reddito

imponibile

per l’aliquota

2008

131’000

269’300

2009

114’700

107’000

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta che il reddito del lavoro, già assoggettato all’imposta alla fonte, sia sottoposto a imposta ordinaria sostitutiva, rilevando che il reddito netto è inferiore al limite di fr. 120'000.–. Lamenta poi il fatto che, nel calcolo dell’imposta per il 2009, non sia stata computata l’imposta alla fonte di fr. 6'200.–, trattenuta sullo stipendio erogato dalla __________ SA.

                                         Nelle sue osservazioni dell’8 marzo 2012, l’Ufficio di tassazione riconosce che “a causa di una problematica di ordine tecnico, per l’anno fiscale 2009 non è stata computata l’imposta alla fonte di fr. 6'200.–“ e precisa di aver “già proceduto ad informare l’ufficio preposto per rettificare i conguagli 2009”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 90 cpv. 2 LIFD, ove i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superino nel corso di un anno civile l’ammontare stabilito dal Dipartimento federale delle finanze, viene effettuata una tassazione ulteriore che tiene conto dell'imposta già dedotta alla fonte.

                                         La tassazione ordinaria ulteriore è effettuata quando in un anno civile le entrate lorde superano 120’000 franchi (cfr. il n. 2 dell’Appendice all’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2).

                                                      L’art. 4 OIFo precisa, da parte sua, che, se nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l'ammontare stabilito nel numero 2 dell'appendice vengono effettuate, per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria conformemente all'articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente.

                                         1.2.

                                         Nello stesso senso si esprime, per l’imposta cantonale, l’art. 113 cpv. 1 LT, secondo cui, quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato, è eseguita una tassazione ordinaria sostitutiva. Tale tassazione è mantenuta negli anni successivi anche quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato.

                                         L’art. 113 cpv. 2 LT aggiunge che, nel caso di tassazione ordinaria sostitutiva l’imposta continua ad essere prelevata alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull’imposta ordinaria sostitutiva. L’autorità fiscale può autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla trattenuta d’imposta a condizione che questi presti una sufficiente garanzia.

                                         La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.– (cfr. art. 13 dei Decreti esecutivi del 20 dicembre 2007 e del 23 dicembre 2008 concernenti l’imposizione delle persone fisiche validi per i periodi fiscali 2008 e 2009).

                                         1.3.

                                         La tassazione ordinaria sostitutiva è giustificata dal fatto che la differenza fra l’onere fiscale dell’imposta alla fonte, che dipende dal calcolo basato sui redditi lordi e sulle deduzioni forfetarie, e l’imposizione determinata secondo la procedura ordinaria tende a crescere con l’aumento dei redditi (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983 III 1, in particolare p. 126; inoltre Pedroli, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 8 ad art. 90 LIFD, p. 1039 e riferimenti).

                                   2.   Come già ricordato, nei periodi fiscali litigiosi, il ricorrente ha conseguito i seguenti stipendi, che sono stati assoggettati all’imposta alla fonte:

·        __________

                                         È vero che, secondo i certificati di salario rilasciati dai datori di lavoro, tali compensi si riducono, per effetto della deduzione dei contributi per AVS/AI/IPG/AD/AINP e per la cassa pensione, ed ammontano pertanto, rispettivamente, a fr. 117'868.– il primo, fr. 81'450.– il secondo e fr. 35'249.– il terzo.

                                         La legge (sia quella federale sia quella cantonale) esige tuttavia che si consideri il reddito lordo assoggettato alla ritenuta alla fonte, per stabilire se procedere alla tassazione ordinaria sostitutiva.

                                         È quindi ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, che ha sottoposto il ricorrente ad una tassazione ordinaria sostitutiva, che include nella base imponibile anche i proventi già sottoposti all’imposizione alla fonte. 

                                   3.   L’insorgente lamenta quindi il fatto che, nel computare sul debito d’imposta del 2009 gli importi assoggettati alla ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro, non sia stato considerato quanto trattenuto sullo stipendio versatogli per uno dei due impieghi di quel periodo fiscale.

                                         Sebbene il computo dell’imposta alla fonte sull’imposta ordinaria sostitutiva non sia oggetto della decisione impugnata, risultando piuttosto dai conteggi inviati in seguito dall’autorità di esazione, l’Ufficio di tassazione ha tuttavia confermato, nelle osservazioni al ricorso, che nell’emissione delle bollette è stato omesso il computo dell’imposta alla fonte di fr. 6'200.–, trattenuta dalla __________ SA sullo stipedio di fr. 40'000.–.

                                         La situazione dovrebbe nel frattempo esser stata risolta con l’invio di nuovi conteggi per il 2009.

                                   4.   Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2012.48 — Ticino Camera di diritto tributario 12.02.2014 80.2012.48 — Swissrulings