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Ticino Camera di diritto tributario 14.01.2013 80.2012.235

14 gennaio 2013·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,337 parole·~12 min·2

Riassunto

Procedura: reclamo, tempestività, prova dell’avvenuta intimazione della decisione, prova indiretta, invio dei conguagli, contribuente assoggettato a tassazione d’ufficio

Testo integrale

Incarti n. 80.2012.235 80.2012.236

Lugano 14 gennaio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 8 novembre 2012 contro la decisione del 10 ottobre 2012 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

                                  A.   RI 1, nata nel 1968, divorziata, vive a __________ con la figlia __________.

                                         Non avendo consegnato la dichiarazione fiscale 2010 nemmeno dopo un richiamo e una diffida, con decisione del 23 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.–, assegnandole altri 30 giorni per adempiere i propri obblighi procedurali.

                                  B.   Decorso infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 10 luglio 2012, l’autorità fiscale assoggettava la contribuente ad una tassazione d’ufficio, commisurando il suo reddito imponibile in fr. 66'300.– per l’IC ed in fr. 74'900.– per l’IFD.

                                         Nella motivazione allegata alla decisione veniva precisato che la tassazione poteva essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo doveva essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. In caso di inosservanza di tali requisiti di forma, quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                  C.   Dopo oltre due mesi, il 24 settembre 2012, RI 1 presentava la dichiarazione fiscale 2010. Nella stessa esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 32'480.– e un reddito da attività indipendente accessoria di fr. 2'700.–, indicando inoltre di aver beneficiato di indennità contro la disoccupazione per fr. 22'115.– e di alimenti per la figlia __________ di fr. 8'400.–.

                                         In uno scritto accompagnatorio di medesima data precisava di aver ricevuto “solo ora” la tassazione d’ufficio, aggiungendo quindi di avere avuto “una serie di problemi nel corso dell’anno 2011 che mi hanno involontariamente portata a questa mancanza”.

                                  D.   L’Ufficio di tassazione, con nuova decisione del 10 ottobre 2012, dichiarava irricevibile per tardività tale scritto, considerandolo quale reclamo contro la tassazione d’ufficio. Nella motivazione allegata spiegava di non ritenere plausibili le giustificazioni della contribuente, siccome la citata tassazione era stata regolarmente intimata il 10 luglio 2012.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di non avere mai ricevuto la decisione di tassazione e di esserne venuta a conoscenza solo tramite le bollette per il pagamento del conguaglio d’imposta. Nel merito contesta in particolare l’imputazione di un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 20'000.–, argomentando che nel periodo fiscale in esame svolgeva un’attività dipendente la mattina e frequentava nel pomeriggio un corso di estetista.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, come visto, RI 1 è stata sottoposta ad una tassazione d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2010, con la conseguenza che l’ammissibilità di un reclamo contro la decisione dell’autorità era subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il gravame fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         A prima vista, la contribuente ha adempiuto tali requisiti, avendo nel frattempo (finalmente) inoltrato la dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi. L’Ufficio di tassazione ha tuttavia contestato la tempestività dello scritto del 24 settembre 2012, considerandolo quale reclamo tardivo contro la tassazione d’ufficio. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel frattempo prodotta.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 10 luglio 2012, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente unicamente il 24 settembre 2012, quando ha (finalmente) inoltrato la dichiarazione fiscale. Ancora in questa sede, la ricorrente ribadisce tuttavia di non avere mai ricevuto la suddetta tassazione e di esserne venuta a conoscenza solo il 14 settembre 2012, tramite le bollette per il pagamento del conguaglio d’imposta. Giustifica così la tempestività del suo reclamo.

                                         2.3.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         2.4.

                                         L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l’accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d’impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all’autorità l’onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione di eventuali controversie circa l’osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l’attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all’effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un’autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L’intimazione delle decisioni secondo l’art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).

                                         All’autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

                                         2.5.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579).

                                         2.6.

                                         Tornando al caso in esame, è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta intimazione della decisione del 10 luglio 2012, non è stata in grado di fornirla, essendo la stessa avvenuta per posta semplice.

                                         È tuttavia data perlomeno la prova indiretta della sua intimazione. Alla contribuente sono infatti stati inviati i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta, con l’indicazione della data della decisione di tassazione, il 31 luglio 2012. Ne segue che, al più tardi all’inizio del mese di agosto 2012, la ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che la concerneva e quindi, secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di oltre un mese prima di intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva. Del resto – sia detto per inciso – si deve ritenere altamente inverosimile che l’insorgente abbia preso conoscenza dei vari conguagli d’imposta, intimatigli il 31 luglio 2012, solo il successivo 14 settembre 2012, data alla quale ha contattato telefonicamente l’autorità di tassazione (cfr. ricorso, p. 1), ove si pensi appena che già sostiene di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione del 10 luglio 2012.

                                         2.7.

                                         Alla luce di quanto precede, la decisione di irricevibilità qui contestata non può che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente.

                                         In questa sede ci si limita a ricordarle che le invocate difficoltà economiche non sono in ogni caso atte a giustificare una modifica della tassazione, ma vanno semmai fatte valere mediante una domanda di condono. L’art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l’art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all’autorità competente, vale a dire all’Ufficio esazione e condoni, che decide, sentito il parere del Municipio del comune di domicilio o sede del contribuente.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Nonostante l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  ; -  ; -  .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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