Incarti n. 80.2012.210 80.2012.211
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 ottobre 2012 contro la decisione del 5 settembre 2012 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1, di professione ingegnere forestale, è titolare di uno studio tecnico a __________.
Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 58'000.– e un reddito immobiliare di fr. 52'000.–. Alla dichiarazione non allegava tuttavia alcun documento relativo all’attività professionale né altre attestazioni.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 17 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna elevava il reddito aziendale a fr. 100'000.–, spiegando nella motivazione allegata trattarsi di una “tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione”.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 marzo 2010, nel quale poneva l’accento sulla sua precaria situazione finanziaria.
C. Con lettera del 25 gennaio 2011, l’autorità fiscale si rivolgeva direttamente al contribuente, invitandolo a produrre le attestazioni bancarie a comprova dei suoi debiti a fine 2008 e 2009, documentazione a comprova degli acquisti immobiliari e il modulo 7 compilato per ogni immobile di sua proprietà. La richiesta si concludeva con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato “deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.
Il 28 febbraio 2011, a termine ormai scaduto, il reclamante chiedeva all’Ufficio di tassazione di “pazientare ancora un istante”, in quanto stava “raccogliendo il materiale”.
D. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 2 marzo 2011, respingeva il reclamo, argomentando che “il contribuente presenta sistematicamente delle dichiarazioni fiscali lacunose e carenti di documentazione” e che “l’analisi della documentazione mette in evidenza una carente disponibilità finanziaria nell’anno 2008”. Poiché non aveva dato seguito alla richiesta di collaborazione indirizzatagli durante la procedura di reclamo, l’autorità riteneva infine di dover confermare la tassazione contestata.
E. Con sentenza del 31 maggio 2012, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione su reclamo e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo aver esperito i necessari accertamenti con la collaborazione del contribuente.
Rilevato che l’autorità fiscale aveva rinunciato a intraprendere una vera e propria tassazione d’ufficio, con l’inversione dell’onere della prova, questa Corte ha riconosciuto che si era comunque trovata nella condizione di dover procedere a una valutazione del reddito aziendale del contribuente, in difetto di qualsiasi documentazione in merito alla sua attività. Di fronte alla contabilità e agli estratti bancari (finalmente) prodotti in sede di ricorso, la Camera ha tuttavia ritenuto che andava ancora approfondito perlomeno l’aspetto relativo all’entità dei debiti, passati nel giro di un solo anno da fr. 1'716'472.– (dichiarati nel 2007) a fr. 1'205'575.– (registrati nel 2008). Se confermata, una simile diminuzione avrebbe infatti imposto di verificare i mezzi utilizzati per il loro rimborso.
F. Con lettere raccomandate dell’8 giugno 2012 e del 16 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione si è quindi rivolto al contribuente, invitandolo a presentare le seguenti informazioni:
Ø attestazioni bancarie a comprova dei debiti a fine 2008 e degli interessi passivi maturati nel corso dell’anno;
Ø documentazione a comprova degli acquisti immobiliari effettuati nell’anno e relativo modo di finanziamento;
Ø moduli debitamente compilati per ciascun immobile di sua proprietà;
Ø osservazioni in merito al calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale emergerebbe un ammanco finanziario annuo di oltre fr. 670'000.–.
Le lettere si concludevano con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito a collaborare, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della sola documentazione in possesso dell’autorità.
G. A tali richieste non è stato dato alcun seguito. Con successiva decisione del 5 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha quindi confermato la sua precedente decisione “in mancanza di nuovi elementi probatori”.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la decisione su reclamo sia nuovamente annullata.
Il ricorrente sottolinea in particolar modo di non aver acquistato alcun immobile nel corso del 2008, ma di avere ricevuto in eredità alcuni fondi di poco valore (cascine, stalla, boschi) sui monti della __________. Allega al gravame una copiosa documentazione, che riprende parzialmente quanto già prodotto durante la prima procedura di ricorso.
I. Nelle proprie osservazioni del 10 ottobre 2012, l’autorità fiscale propone di respingere il gravame. Essa pone l’accento sulla mancata collaborazione del contribuente, rilevando in particolare che quest’ultimo avrebbe acquistato le quote della sorella sui fondi della __________.
Diritto
1. Come già ricordato nella precedente sentenza (CDT n. 80.2011.48 del 31 maggio 2012), l’autorità fiscale ha rinunciato a intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), pur adottando una tassazione fondata su considerazioni di verosimiglianza. La differenza si ripercuote sulle possibilità di impugnazione: se per contestare con successo una tassazione d’ufficio in senso tecnico si deve affrontare un’inversione dell’onere probatorio, ponendo in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza, una tassazione “ordinaria” come quella in esame può essere riesaminata liberamente, visto e considerato che l’obbligo dell’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno.
2. 2.1.
Nella prima decisione su reclamo, poi annullata da questa Camera, il reddito dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente era stato elevato da fr. 58'000.– a fr. 100'000.–. Nella sentenza del 31 maggio 2012, la Camera aveva posto l’accento sugli obblighi di collaborazione stabiliti dalla legge, in particolare quelli previsti dagli art. 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT per le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente. Di fronte alla contabilità (bilancio e conto economico) e agli estratti bancari nel frattempo prodotti dal ricorrente, aveva però concluso per il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione e per un nuovo approfondimento della sua situazione patrimoniale, soprattutto in relazione alla drastica diminuzione dei debiti ipotecari, passati nel giro di un solo anno da fr. 1'716'472.– (dichiarati nel 2007) a fr. 1'205'575.– (registrati nel bilancio 2008).
2.2.
Nella successiva procedura svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione, il ricorrente ha però mantenuto il suo atteggiamento di preclusione. Pur essendo stato espressamente invitato a collaborare con l’autorità fiscale, l’insorgente non ha mai dato seguito alle raccomandate dell’8 giugno 2012 e del 16 luglio 2012, ostacolando in tal modo l’attività di accertamento dell’Ufficio competente, che si è visto costretto a confermare la sua precedente valutazione degli elementi imponibili.
Solo con il nuovo ricorso a questa Camera, il contribuente ha (finalmente) risposto all’invito dell’autorità di tassazione, allegando una copiosa documentazione, che riprende parzialmente quanto già prodotto durante la prima procedura:
Ø alcuni estratti bancari (di __________, __________ e Banca __________), riferiti tuttavia a diversi periodi fiscali (2008 e 2011) e per di più spesso incompleti;
Ø un contratto di donazione immobiliare concluso il 31 luglio 2008 con la madre __________, che gli ha donato la sua quota parte di proprietà sugli immobili della __________;
Ø un contratto di compravendita immobiliare concluso il 12 dicembre 2008 con la sorella __________, che gli ha venduto la sua quota parte di proprietà sugli immobili della __________, per il prezzo complessivo di fr. 30'000.–;
Ø le proprie osservazioni in merito al calcolo delle entrate e delle uscite intrapreso dall’autorità fiscale, nelle quali sottolinea di avere ricevuto l’importo di fr. 30'000.–, poi versato alla sorella, direttamente dalla madre e nelle quali contesta l’aggiunta, fra le sue uscite, della diminuzione dei debiti ipotecari.
2.3.
Come osservato dall’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, è innegabile che la situazione patrimoniale del contribuente continui ad essere estremamente incerta. La sua situazione debitoria, in particolare, non è stata ad oggi ancora completata, tanto è vero che l’unico estratto bancario riferito all’anno qui in discussione è quello di Banca __________, che si limita tuttavia a confermare l’esistenza di un mutuo ipotecario di fr. 700'000.–. Gli altri estratti bancari (__________e __________) si riferiscono invece al periodo fiscale 2011 e non hanno pertanto nessuna rilevanza in questa sede.
D’altra parte, seppure più volte invitato da questa Camera e dall’autorità di tassazione, il ricorrente non ha nemmeno tentato di giustificare la drastica diminuzione dei suoi debiti, passati da fr. 1'716'472.– (dichiarati nel 2007) a fr. 1'205'575.– (registrati nel bilancio 2008), sicché fra le uscite andrebbe confermato, a rigor di logica, un importo pari almeno a mezzo milione. Andrebbe inoltre confermato l’importo di fr. 30'000.– versato alla sorella, che il contribuente sostiene aver ricevuto direttamente dalla madre, senza tuttavia minimamente dimostrarlo. Anzi, da un esame sommario della partita fiscale di quest’ultima emergerebbe piuttosto una grave carenza di liquidità, che le avrebbe impedito di donare al figlio un simile importo, senza dimenticare infine che nessuna comunicazione è stata presentata al competente Ufficio delle imposte di successione e donazione.
2.4.
La stima del reddito imponibile intrapresa dall’autorità fiscale, che ha elevato da fr. 58'000.– a fr. 100'000.– il reddito dell’attività lucrativa indipendente, potrebbe a prima vista sollevare qualche interrogativo. A giudizio di questa Camera non possono tuttavia essere trascurate le gravi negligenze commesse dal ricorrente, ove si pensi appena che non si conosce ancora oggi la sua situazione debitoria completa. Inoltre, la valutazione è di poco superiore a quanto stimato in precedenti periodi fiscali (nel 2007 il reddito dell’attività lucrativa indipendente è stato accertato, su reclamo, in fr. 80'000.–) e appare ancora giustificata alla luce di quanto emerso durante la procedura, soprattutto in relazione al contratto di compravendita del 12 dicembre 2008, con cui il ricorrente ha acquistato le quote di proprietà della sorella sugli immobili dei monti della __________.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; - __________.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: