Incarti n. 80.2012.173 80.2012.174
Lugano 26 settembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 agosto 2012 contro le decisioni del 18 luglio 2012 in materia di IC e IFD 2008, 2009 e 2010.
Fatti
A. Con decisioni, rispettivamente, dell’11 agosto 2011, del 5 ottobre 2011 e del 9 novembre 2011, l’RS 1 di Locarno notificava a RI 1 le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2008, 2009 e 2010. In tutti e tre i casi, si trattava di tassazioni d’ufficio, in quanto il contribuente aveva omesso di inoltrare la dichiarazione. Il reddito imponibile era così commisurato:
2008
2009
2010
imposta cantonale (IC)
107’000
119’200
152’300
Imposta federale (IFD)
109’200
121’400
145’900
Le decisioni si concludevano con l’avvertenza che la tassazione d’ufficio è impugnabile solo con il motivo che è manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo deve essere motivato ed indicare i mezzi di prova. L’inosservanza di tali requisiti avrebbe comportato l’irricevibilità del gravame.
B. Il 9 marzo 2012, con scritto indirizzato alla direttrice del Dipartimento delle finanze e dell’economia del Canton Ticino ed inviato in copia all’Ufficio di tassazione, il contribuente dichiarava di reclamare contro le suddette decisioni, trovate a casa al ritorno “dopo una assenza di circa 3 mesi”. Spiegava di essere divorziato e di essersi da poco risposato, di aver trasferito il domicilio da __________ a __________ e di pagare le imposte anche a __________, dove lavora.
Con lettera del 14 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante, attribuendogli un termine fino al 29 giugno 2012 per documentare i motivi del ritardo, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Inoltre, gli rammentava i requisiti cui è subordinata l’ammissibilità del reclamo contro una tassazione d’ufficio.
La raccomandata in questione ritornava al mittente non ritirata.
Con tre decisioni del 18 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo.
C. Il 16 agosto 2012, RI 1 si è rivolto contemporaneamente all’Ufficio di tassazione ed alla Camera di diritto tributario, sostenendo di non aver ritirato la raccomandata inviatagli, a causa della sua frequente assenza per lavoro.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
Nella fattispecie, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sostenendone la tardività.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.3.
Richiesto di giustificare le ragioni dell’impugnazione delle decisioni di tassazione con un ritardo variante dai tre ai sei mesi dopo la scadenza dei termini legali, il contribuente non ha dato seguito alla domanda, non avendo neppure ritirato la lettera raccomandata indirizzatagli. Nel reclamo, aveva tuttavia accennato al fatto che aveva trovato le decisioni di tassazione al ritorno a casa per Natale,”dopo una assenza di circa 3 mesi”. A parte il fatto che non si comprende cosa lo abbia indotto ad attendere ancora fino all’inizio di marzo dell’anno successivo per manifestare la propria intenzione di impugnare le decisioni di tassazione, va comunque sottolineato che l’assenza dal domicilio non costituisce un valido motivo di restituzione dei termini.
Secondo la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata)
Ancora nella più recente corrispondenza con l’Ufficio di tassazione, ed anche nel ricorso a questa Camera, il contribuente sostiene di essere spesso all’estero per lavoro. È del tutto evidente che non si tratta pertanto di partenze impreviste, che non gli consentono, per esempio, di incaricare una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti.
2.4.
È ancora il caso di ricordare che il ricorrente ha una certa abitudine nel trascurare i suoi obblighi fiscali.
Basti pensare che già nel 2010 aveva interposto ricorso a questa Camera contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2005. Il suo ricorso era stato accolto solo perché l’Ufficio di tassazione aveva omesso di indicargli le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per contestare una tassazione d’ufficio.
Si consideri poi anche la circostanza che le decisioni dei periodi fiscali qui in discussione sono ancora una volta tutte e tre state allestite per apprezzamento, non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante le multe inflittegli. E che il ricorrente non ha tuttora inoltrato le dichiarazioni per i periodi in questione.
2.5.
La decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto.
3. 3.1.
A prescindere dalla tempestività del reclamo, quest’ultimo sarebbe stato comunque irricevibile anche per un’altra ragione.
3.2.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
3.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.4.
Per il fatto che il contribuente si è limitato a contestare il calcolo dell’imposta intrapreso dall’Ufficio di tassazione, senza adempiere i propri obblighi di collaborazione, il suo reclamo, oltre che intempestivo, non era conforme alle esigenze di forma stabilite dalla legge. Le decisioni di tassazione d’ufficio notificategli contenevano l’indicazione dei requisiti in questione ed avvertivano il contribuente delle conseguenze della loro inosservanza. D’altronde, il ricorrente conosceva tali condizioni di ricevibilità dal precedente ricorso a questa Camera, dove pure era in discuissione la contestazione di una tassazione d’ufficio.
Inoltre, nella lettera indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione dopo il suo reclamo, l’autorità fiscale gli ha ancora rammentato quali erano i requisiti stabiliti dalla legge per contestare le decisioni. La lettera tuttavia non ha avuto seguito.
4. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -
A
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: