Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2012 80.2012.132

12 novembre 2012·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,330 parole·~12 min·2

Riassunto

Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità, associazione che gestisce strutture per il reinserimento di giovani, attività cessata nel Canton Ticino, esenzione per l’immobile

Testo integrale

Incarto n. 80.2012.132

Lugano 12 novembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  rappr. da:  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4 luglio 2012 contro la decisione del 6 giugno 2012 in materia di esenzione fiscale.

Fatti

                                  A.   La RI 1, con sede a __________, è una fondazione giusta gli art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC; RS 210).

                                         Suo scopo principale è quello di provvedere alla cura, all’educazione e al reinserimento sociale e professionale di giovani con possibilità di sviluppo pregiudicate, provenienti in prevalenza dal Canton Zurigo ma anche da altre parti della Svizzera (art. 2 degli Statuti del 18 novembre 1998). A tale proposito, essa gestisce diverse strutture per bambini e adolescenti, conferitele direttamente dalla Città di __________ e sparse in diversi Cantoni.

                                  B.   La Direzione delle contribuzioni del Canton Zurigo, con decisione del 10 febbraio 2000, poneva la RI 1 al beneficio dell’esenzione fiscale cantonale e federale.

                                         Lo stesso faceva la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, con decisioni del 15 maggio e del 27 novembre 2000, poi rinnovate il 24 ottobre 2004. Nel nostro Cantone, infatti, la Fondazione gestiva lo “__________” di __________, nel quale sono state svolte attività pedagogiche sino al 31 agosto 2007.

                                  C.   Con scritto del 18 luglio 2008, la contribuente informava l’autorità fiscale di avere cessato ogni attività in Ticino per carenza di ospiti, comunicandole pure la propria intenzione di vendere l’immobile di __________.

                                         In risposta, con decisione del 5 maggio 2010, la Divisione delle contribuzioni le revocava, a far tempo dal 1° gennaio 2008, il beneficio dell’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale e da quelle di successione e donazione, in virtù della propria competenza per appartenenza economica. Nella motivazione spiegava che non veniva più svolta nessuna attività in Ticino che potesse essere definita di pubblica utilità ai sensi dei disposti legali e della giurisprudenza.

                                  D.   La Fondazione impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 giugno 2010, nel quale lamentava una violazione della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), sottolineando in particolare che ai fini della concessione dell’esenzione fiscale rimaneva determinante l’effettivo perseguimento degli scopi statutari di pubblica utilità, anche se le sue attività erano ormai espletate in altri Cantoni.

                                  E.   La Divisione delle contribuzioni, con decisione del 6 giugno 2012, respingeva il reclamo, ponendo nuovamente l’accento sulla cessazione di ogni attività di pubblica utilità nell’immobile di __________. Ribadiva quindi di essere autorizzata a negare l’esenzione fiscale alla Fondazione, in virtù della propria sovranità fiscale, aggiungendo poi che una stretta applicazione del principio di armonizzazione verticale e orizzontale concretizzerebbe un caso di doppia imposizione virtuale, contrario all’art. 127 cpv. 3 della Costituzione federale.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente la concessione dell’esenzione dal pagamento delle imposte sull’utile e sulla sostanza “relative agli immobili di __________, fino e compresa la loro realizzazione”.

                                         La ricorrente osserva preliminarmente che l’applicazione territoriale dei requisiti posti per ottenere l’esenzione fiscale è limitativa, sottolineando in particolare di operare a favore dei giovani di tutta la Svizzera, conformemente alla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS), alla quale ha aderito anche il Canton Ticino. Aggiunge poi di essere un’istituzione riconosciuta anche dall’Ufficio federale di giustizia, sulla base della Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (RS 341). Rileva infine di avere locato a terzi l’immobile di __________, nell’attesa della sua vendita, a condizioni tali da coprire unicamente i costi d’esercizio e di avere investito il ricavo della sua vendita, avvenuta nel corso del 2011, per la manutenzione di altri immobili di sua proprietà.

                                  G.   Nelle proprie osservazioni del 30 luglio 2012, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame. L’autorità rivendica la propria sovranità territoriale ai fini dell’imposta cantonale e il proprio potere di apprezzamento in relazione all’esame dei presupposti dell’esenzione fiscale, rilevando in particolare che dopo la chiusura dello “__________” di __________ e la locazione a terzi dell’immobile, è venuto a mancare in Ticino il necessario requisito dell’effettivo esercizio di un’attività di pubblica utilità.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 65 lett. f LT, di uguale tenore dell’art. 56 lett. g LIFD e dell’art. 23 lett. f LAID, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.

                                         Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali.

                                         1.2.

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo disinteressato.

                                         Devono quindi essere adempiute le seguenti condizioni:

·        lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell’opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle leggi e sentenze svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e le scienze, l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;

·        il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;

·        la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale corollario della pubblica utilità

                                         (cfr. sentenza CDT n. 80.1998.26 e 80.1998.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999 n. 7t).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, nessuno contesta la pubblica utilità dell’attività svolta dalla RI 1 a favore dei bambini e degli adolescenti in difficoltà, provenienti in prevalenza dal Canton Zurigo ma anche da altre parti della Svizzera (art. 2 degli Statuti del 18 novembre 1998). La Direzione delle contribuzioni zurighese, con decisione del 10 febbraio 2000, l’ha espressamente riconosciuta, ponendo la Fondazione al beneficio dell’esenzione fiscale cantonale e federale. Non la contesta nemmeno la Divisione delle contribuzioni, che nelle osservazioni del 30 luglio 2012 pone unicamente l’accento sulla cessazione di ogni attività di pubblica utilità nell’immobile di __________, riconoscendo invece che la contribuente adempie tuttora i requisiti posti dagli art. 56 lett. g LIFD e 23 lett. f LAID sia nel Cantone di sede che negli altri Cantoni in cui gestisce ancora un foyer o un centro educativo per bambini e adolescenti (Canton Appenzello Esterno e Canton Grigioni).

                                         2.2.

                                         Una simile conclusione, che di fatto limita la concessione dell’esenzione fiscale alle sole persone giuridiche che perseguono uno scopo di utilità pubblica all’interno del territorio cantonale ticinese, è chiaramente incompatibile con la legge federale sull’armonizzazione. Come sottolineato dalla dottrina, le persone giuridiche che adempiono le condizioni oggettive e soggettive poste dall’art. 23 lett. f LAID hanno diritto alla concessione dell’esenzione fiscale, anche se svolgono la loro attività in un altro Cantone oppure sono limitatamente imponibili nel Cantone per appartenenza economica. Una limitazione ai soli enti che offrono vantaggi diretti o indiretti ai residenti (oppure agli oggetti) del Cantone interessato risulterebbe invece contraria all’armonizzazione (Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 26 ad art. 23 LAID, p. 358; cfr. anche Greter/ Scherrer, Der Verein in der Praxis- Organisation und Steuern, Zurigo 2007, p. 31).

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere la Divisione delle contribuzioni, nessuno contesta che ogni Cantone – nel rispetto delle norme elaborate dal Tribunale federale alla luce dell’art. 127 cpv. 3 della Costituzione federale – possa applicare il proprio diritto tributario (armonizzato) per determinare l’imposta dovuta e per eventualmente concedere il beneficio dell’esenzione fiscale. L’armonizzazione impone tuttavia una valutazione d’insieme delle attività svolte dalla persona giuridica, indipendentemente dalla sua sede legale oppure dal suo assoggettamento limitato, in virtù della sola appartenenza economica. Del resto, se così non fosse, non si giustificherebbero nemmeno le numerose esenzioni fiscali concesse a organizzazioni svizzere operanti direttamente all’estero, alla sola condizione che tale attività sia svolta nell’interesse generale e avvenga in maniera disinteressata (Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, cifra II/3/a; v. anche Conferenza fiscale svizzera, Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d’utilité publique ou des buts cultuels, edizione gennaio 2008, p. 14).

                                         2.3.

                                         D’altra parte, non è chiaro come la concessione dell’esenzione fiscale possa contraddire il divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 127 cpv. 3 della Costituzione federale.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale divieto impedisce che un contribuente sia tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di tempo (doppia imposizione attuale), oppure che un Cantone ecceda i limiti della propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano casi di conflitto, riscuota un’imposta che solo un altro Cantone è competente a percepire (doppia imposizione virtuale; DTF 134 I 303 consid. 2.1; 130 I 205 consid. 4.1 e rispettivi rinvii). Contrariamente a quanto sembra sostenere la Divisione delle contribuzioni, la decisione di esenzione cantonale e federale pronunciata dalla Direzione delle contribuzioni zurighese rientrava di tutta evidenza nella sua sovranità fiscale, trattandosi del Cantone di sede della RI 1, e in ogni caso non impedisce all’autorità ticinese di prendere una propria decisione di esenzione, purché nel rispetto delle norme di collisione elaborate dal Tribunale federale. In questo contesto, l’armonizzazione impone semplicemente un’analisi d’insieme delle attività svolte dalla ricorrente, che prescinda in particolare da un’applicazione territoriale dei requisiti posti dagli art. 65 lett. f LT e 23 lett. f LAID.

                                         Tale conclusione si giustifica a maggior ragione nel caso di specie, ove si pensi appena che la Fondazione svolge la propria attività a favore non soltanto dei giovani zurighesi ma, più in generale, di tutta la Svizzera. Dalla relazione d’esercizio dell’anno 2011, per esempio, si evince che gli ospiti delle varie infrastrutture gestite dalla Fondazione provenivano in prevalenza dal Canton Zurigo ma anche da altri Cantoni (Argovia, S. Gallo, Svitto, Grigioni e altri ancora; cfr. doc. 13 allegato al ricorso), senza dimenticare infine che il nostro Cantone ha aderito alla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS), elaborata dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), che si prefigge di facilitare il collocamento di persone con bisogni specifici nell’ambito dell’assistenza e della promozione in strutture adatte fuori dal Cantone di domicilio.

                                         2.4.

                                         Assodato il principio della visione d’insieme delle attività svolte dalla ricorrente, la circostanza che l’immobile di __________, nell’attesa di essere venduto, sia stato locato a terzi non pone particolari problemi.

                                         Con riguardo a quest’ultimo aspetto, peraltro nemmeno approfondito dalla Divisione delle contribuzioni, è qui appena il caso di ricordare che se l’attività orientata al conseguimento di un utile ha un mero carattere subordinato oppure se lo scopo pubblico o di pubblica utilità effettivamente perseguito supera manifestamente lo scopo lucrativo, nulla si oppone alla concessione dell’esenzione fiscale (StE 2000 B 71.63 n. 16; v. anche Urech, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 75 ad art. 56 LIFD, p. 701; Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, Vol. I/2a, n. 33 ad art. 56 LIFD, p. 817; Mettrau, L’exonération fiscale des institutions d’utilité publique, tesi, Losanna 1992, p. 132).

                                   3.   Dal ristretto profilo dell’imposizione degli utili immobiliari, per contro, la decisione della Divisione delle contribuzioni merita piena tutela.

                                         Diversamente da quanto sembra sostenere la ricorrente, che nel gravame qui in esame postula la concessione dell’esenzione dal pagamento delle imposte cantonali “relative agli immobili in territorio di __________, fino e compresa la loro realizzazione”, le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica sottostanno in tutti i casi all’imposta sui guadagni immobiliari (art. 23 cpv. 4 LAID; v. anche Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 45 ad art. 23 LAID, p. 369). Qualora dovesse emergere un utile dalla vendita dello stabile __________ alla Fondazione __________ oppure da un eventuale futura vendita del contiguo mapp. __________, lo stesso sarà oggetto di imposizione, conformemente a quanto disposto dagli art. 123 e seguenti LT.

                                   4.   In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, nella misura in cui concerne l’esenzione dal pagamento delle imposte ordinarie sull’utile e sul capitale.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente sono riconosciute indennità per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 6 giugno 2012 è riformata nel senso che alla RI 1, con sede a __________, è concessa l’esenzione dalle imposte cantonali sull’utile e sul capitale.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  .  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2012.132 — Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2012 80.2012.132 — Swissrulings