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Ticino Camera di diritto tributario 15.10.2012 80.2012.105

15 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,523 parole·~8 min·3

Riassunto

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, requisiti, mancata produzione di documentazione nella procedura di reclamo

Testo integrale

Incarti n. 80.2012.105 80.2012.106

Lugano 15 ottobre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 16 maggio 2012 contro la decisione del 16 maggio 2012 in materia di IC/IFD 2010.

Fatti

                                  A.   Nella dichiarazione fiscale 2010 i coniugi RI 1 esponevano un reddito imponibile globale pari a fr. 56'497.–.

                                         L’11 gennaio 2012 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna invitava i contribuenti ad inoltrare osservazioni in merito al calcolo dell’entrate /uscite allestito per l’anno 2010, dal quale risultava una insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento, con l’avviso che in mancanza di riscontri avrebbe emanato la tassazione d’ufficio.

                                  B.   Non avendo i contribuenti dato seguito alla richiesta dell’Ufficio di tassazione, quest’ultimo in data 22 febbraio 2012 procedeva con l’allestimento della tassazione d’ufficio (per apprezzamento) e commisurava il reddito imponibile dei coniugi RI 1 in fr. 121'500.– per l’IC ed in fr. 126'700.– per l’IFD.  L’autorità aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati l’importo di fr. 100'000.– a titolo di “prestazioni valutabili in denaro o reddito da altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

                                         Ai contribuenti veniva comunicata la possiblità di interporre reclamo avverso la decisione d’ufficio, ma “soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta”, precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbe dovuto “indicare eventuali mezzi di prova”.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 1° marzo 2012, nel quale comunicavano che, a causa di un imminente ricovero in ospedale, avrebbero inoltrato i giustificativi richiesti al rientro.

                                         L’autorità fiscale, con lettera raccomandata del 22 marzo 2012 invitava per la seconda volta i contribuenti a far pervenire entro il 13 aprile 2012 i documenti a sostegno dei dati dichiarati e a completare il reclamo da loro interposto, ritenuto che quest’ultimo non era conforme ai requisiti minimi prescritti dalla legge.           

                                         Nella missiva suddetta, l’Ufficio di tassazione avvertiva che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Entro il termine fissato, i reclamanti non presentavano quanto richiesto e l’autorità fiscale, con decisione del 16 maggio 2012, dichiarava irricevibile il reclamo.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugiRI 1RI 1 asseriscono di aver consegnato brevi manu la documentazione richiesta presso l’Ufficio di tassazione e che la stessa inspiegabilmente sarebbe stata smarrita.

                                         Chiedono al contempo un aiuto concreto e di tenere conto della loro buona fede.

Diritto

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dai contribuenti, argomentando sostanzialmente che quest’ultimo non era conforme ai requisiti di legge e che, neppure dopo che gli era stato attribuito un termine per sanarlo, i reclamanti avevano fornito la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

                                         2.2.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         2.3.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         2.4.

Il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).

                                         2.5.

                                         Tornando al caso in esame, quand’anche gli insorgenti avessero inoltrato la documentazione completa con il ricorso a questa Camera, nondimeno la tassazione d’ufficio dovrebbe considerarsi ormai esecutiva. La decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è infatti legittima.

                                         Non solo infatti i contribuenti non hanno dato seguito alla richiesta di collaborazione dell’11 gennaio 2012, con la quale l’autorità fiscale gli aveva sottoposto il calcolo delle entrate e delle uscite da cui risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria. Ancora, dopo che l’Ufficio ha notificato loro la tassazione d’ufficio, con decisione di tassazione del 22 febbraio 2012, indicando chiaramente nella motivazione a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, i contribuenti si sono limitati a reagire comunicando che, a causa dell’imminente ricovero in ospedale del marito, avrebbero inoltrato i documenti richiesti al suo rientro. Infine, quando l’Ufficio gli ha nuovamente ricordato a quali condizioni è possibile impugnare una tassazione d’ufficio, attribuendogli un ulteriore termine a tal fine, non hanno neppure risposto.

                                         In tal modo, essi hanno lasciato che la decisione stessa diventasse esecutiva.

                                         In simili circostanze, a questa Camera è precluso l’esame del merito della tassazione d’ufficio.

                                         2.6.

                                         In tale contesto, la (nuova) argomentazione dei ricorrenti, secondo cui la documentazione richiesta dall’autorità di tassazione sarebbe stata tempestivamente consegnata ma purtroppo inspiegabilmente smarrita, è del tutto irrilevante. Secondo la regola universale dell’art. 8 CC, che si applica sia in diritto privato sia in diritto pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Ora, non solo gli insorgenti non hanno minimamente provato di aver trasmesso la documentazione all’autorità fiscale, ma non hanno neppure allegato al ricorso tutto quanto aveva richiesto ripetutamente l’Ufficio. Nello scritto del 3 giugno 2012, replicando alle osservazioni dell’Ufficio di tassazione al loro ricorso, si sono limitati a ribadire di avere tempestivamente consegnato allo sportello i documenti richiesti, ma che gli stessi sarebbero stati inspiegabilmente smarriti, chiedendo infine un aiuto concreto e “non un giudizio/sentenza per capire chi abbia ragione”.

                                         Al ricorso hanno allegato tuttavia solo una pagina del rogito di compravendita della casa, in cui si illustrano le modalità di pagamento del prezzo, ed un conteggio da loro allestito in merito alla provenienza dei finanziamenti. Per quanto concerne in particolare i pretesi mutui, non è stata offerta alcuna documentazione.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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