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Ticino Camera di diritto tributario 08.05.2013 80.2012.102

8 maggio 2013·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,122 parole·~16 min·3

Riassunto

Procedura: revisione, restituzione dei termini, tassazione d’ufficio, mancato inoltro dichiarazione, malattia, depressione

Testo integrale

Incarti n. 80.2012.102 80.2012.103  

Lugano 8 maggio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi (in sostituzione di Mauro Mini, assente)

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 7 maggio 2012 contro la decisione del 5 aprile 2012 in materia di restituzione termini e revisione IC e IFD 2005 e 2006.

Fatti

                                  A.   RI 1, nato nel 1953, nei periodi fiscali 2005 e 2006 svolgeva la professione di giurista a titolo dipendente per la __________ SA. La moglie, RI 2, nata nel 1957, svolgeva la professione indipendente di psicologa e psicoterapeuta. Non avendo i coniugi __________ inoltrato le dichiarazioni fiscali 2005 e 2006, nonostante un primo richiamo ed una diffida, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio, con decisioni del 15 marzo 2007 e del 16 maggio 2008, infliggeva loro due multe disciplinari per l’ammontare di, rispettivamente, fr. 600.- e fr. 800.- e gli attribuiva un termine, rispettivamente, di 10 e 30 giorni per adempiere i loro obblighi procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

                                  B.   Con successive decisioni del 9 maggio 2007 e del 16 luglio 2008 l’autorità di tassazione notificava ai coniugi __________ le tassazioni IC/IFD 2005 e 2006, allestite d’ufficio a causa della mancata collaborazione dei contribuenti. Il reddito imponibile era stabilito, per l’anno 2005, in fr. 287'700.- per l’IC e in fr. 299'800.- per l’IFD e, per il periodo fiscale 2006, in fr. 357'700.- per l’IC e in fr. 363'000.- per l’IFD. Nelle motivazioni allegate, l’autorità precisava che le tassazioni operate d’ufficio avrebbero potuto essere contestate solo con il motivo che esse erano manifestamente inesatte e in tal caso i reclami avrebbero dovuto essere motivati e accompagnati dai necessari mezzi di prova.

C.    Con raccomandata del 26 gennaio 2012, i contribuenti, rappresentati dalla __________ SA, inoltravano un’istanza di revisione per le tassazioni citate. Gli istanti postulavano che, a causa di una sindrome depressiva ricorrente, RI 1, il quale si era sempre occupato delle questione burocratiche relative alla famiglia tra cui anche le dichiarazioni d’imposta, non era più riuscito a dare seguito a tali mansioni, non informandone la moglie ed anzi rassicurandola sulla loro puntuale esecuzione. I rappresentanti aggiungevano di essere venuti a conoscenza delle tassazioni d’ufficio per i periodi fiscali 2005 e 2006 unicamente durante un colloquio di consulenza con i contribuenti, i quali si sarebbero ritrovati allora nella situazione di non riuscire più a far fronte al pagamento delle imposte, vista la netta differenza con il reddito effettivamente percepito in quegli anni. Essi chiedevano pertanto di rivedere le decisioni di tassazione secondo il reddito conseguito, producendo i relativi certificati di salario e i conti annuali dell’attività indipendente della moglie.

L’autorità fiscale respingeva l’istanza con decisione del 17 febbraio 2012, ritenendo che nella fattispecie non fosse adempiuto nessun motivo legittimante una revisione. Essa negava inoltre una restituzione in intero dei termini, non essendo la malattia tanto grave da rendere impossibile al contribuente di presentare una dichiarazione fiscale o almeno di autorizzare un professionista fiscale ad agire in sua rappresentanza.

D.    I contribuenti impugnavano tale decisione con reclamo del 20 marzo 2012, ribadendo che le tassazioni d’Ufficio non erano note alla moglie RI 2 e ritenendo, vista la situazione psicofisica del marito, che la data della notifica fosse da posticipare al momento in cui il consulente fiscale e la moglie sarebbero venuti a conoscenza delle tassazioni. I reclamanti sottolineavano che la malattia del marito doveva essere ritenuta grave, poiché lo aveva privato della sua lucidità, della volontà di informare la consorte e dello stimolo di delegare a questa o a terzi l’adempimento delle scadenze amministrative. I contribuenti rilevavano inoltre l’evidente inesattezza della tassazioni operate d’ufficio, sostenendo che all’autorità di tassazione doveva essere nota la diminuzione salariale per i dipendenti bancari non operativi con la clientela causata dalla soppressione della politica dei bonus. Al riguardo essi puntualizzavano che l’agire dell’autorità fiscale dev’essere basato su considerazioni di verosimiglianza il più possibile vicine alla realtà, senza perseguire alcuna inclinazione sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi di collaborazione.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 aprile 2012, sottolineando che la malattia non configurava un motivo di revisione valido. Per quanto concerne la restituzione in intero dei termini l’autorità fiscale poneva l’accento sulle dubbiose argomentazioni dei contribuenti al riguardo dell’impedimento del marito a svolgere le mansioni amministrative private ma non quelle concernenti il settore lavorativo e puntualizzava l’innam-missibilità del ripristino dei termini, poiché il contribuente avrebbe in ogni caso potuto delegare alla moglie o ad un rappresentate le questioni fiscali. Infine l’Ufficio di tassazione contestava l’argomento dei reclamanti, che rimproveravano all’autorità di tassazione di non aver tenuto conto della realtà economica della loro famiglia ed in particolar modo della modifica della politica salariale nel settore bancario, sostenendo che l’istituto della revisione come mezzo giuridico eccezionale non avrebbe permesso ai contribuenti di rimediare ora alle loro inadempienze nelle suddette procedure di tassazione.

E.     Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la revisione delle tassazioni IC/IFD 2005 e 2006, ritenendo adempiuto il motivo di revisione rappresentato dalla mancata presa in considerazione da parte dell’autorità fiscale di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere, in quanto non avrebbe considerato la diminuzione salariale per i dipendenti bancari non operativi con la clientela. I ricorrenti aggiungono inoltre che non potevano fare valere precedentemente le loro argomentazioni, poiché l’entità delle tassazioni d’Ufficio è emersa unicamente in un secondo tempo durante un colloquio di consulenza. Gli insorgenti ribadiscono infine che a loro avviso sono adempiuti anche i presupposti per la restituzione dei termini, in quanto l’inosservanza del termine è da attribuire alla grave malattia del marito.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, i ricorrenti sostengono anzitutto che sarebbe adempiuto il motivo di revisione costituito dalla mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere. Più precisamente, i contribuenti affermano che notoria doveva essere all’Ufficio di tassazione la circostanza che i dipendenti di un’istituto bancario, i quali non lavorano a contatto con la clientela, hanno percepito una riduzione delle retribuzioni dovuta alla soppressione dei bonus. I ricorrenti affermano inoltre che il principio che impone una valutazione su considerazioni di verosimiglianza il più possibile vicine alla verità, nel caso concreto è stato violato, avendo l’autorità di tassazione in modo considerevole e arbitrario aumentato la portata del reddito percepito dal marito. Essi, aggiungono poi che il motivo di revisione impugnato non poteva essere fatto valere precedentemente, essendo emersa l’entità della tassazione d’ufficio unicamente durante una consulenza con l’esperto incaricato ed essendo la moglie ignara dell’accaduto di fronte ad innumerevoli rassicurazioni da parte del marito.  

                                         2.2.

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

                                         Inoltre il rimedio giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di far valere che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprezzamento errato, rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata (errore dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo valido di revisione (Casanova, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie dopo che sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi fiscali contestati, i contribuenti hanno omesso di interporre reclamo, nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione.       

                                         Deve allora essere ricordato agli insorgenti che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa della loro inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa. È dunque vero che il contribuente deve, nella misura in cui sia possibile, essere imposto su un reddito valutato che si avvicini quanto più è possibile alla sua effettiva capacità contributiva. L’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).

                                         2.4.

                                         Pur comprendendo il disagio della moglie, che sarebbe stata tenuta all’oscuro della situazione e persino costantemente rassicurata al riguardo dal marito, nessun rimprovero può pertanto essere mosso all’Ufficio di tassazione, che ha proceduto ad una valutazione in base agli elementi di cui disponeva. D’altronde, una volta notificatagli la tassazione d’ufficio, RI 1 avrebbe in ogni caso potuto sollevare le argomentazioni qui proposte con un reclamo o almeno delegare questo compito ad un professionista, inoltrando una dichiarazione d’imposta completa, cosa che non è mai avvenuta. Infatti, si è già rilevato che la revisione è esclusa quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli.

                                         2.5.

                                         Inoltre nel caso in esame non appare ravvisabile un fatto decisivo che l’autorità giudicante conosceva o doveva conoscere, che possa sostanziare la domanda di revisione. Come precedentemente esposto, neppure l’apprezzamento errato o arbitrario di una prova, così come l’errore sui fatti e l’applicazione errata del diritto, costituiscono un motivo valido di revisione.

                                         Di conseguenza, non si vede come i contribuenti possano pretendere che l’eliminazione dei bonus da parte delle banche, fatto da loro considerato notorio, costituisca un valido motivo di revisione che l’autorità giudicante doveva conoscere.                                       

                                         2.6.

                                         A riguardo della tesi dei ricorrenti, secondo cui il motivo di revisione invocato non poteva essere addotto precedentemente, si ricorda che la revisione è esclusa se il contribuente, usando la diligenza che poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. Nel caso in esame è attestato che il contribuente soffriva di una sindrome depressiva, la quale però, per stessa ammissione dei contribuenti, non gli impediva di assolvere le sue incombenze lavorative. Per questa ragione appare inconcepibile che il contribuente non potesse riconoscere l’inesattezza delle tassazioni d’ufficio ed agire di conseguenza interponendo un reclamo. Anche volendo ammettere che la malattia l’avesse privato di questa capacità, il ricorrente avrebbe almeno potuto delegare le seguenti pratiche alla moglie oppure ad un professionista fiscale, tanto più in ragione del fatto che era periodicamente sollecitato dalla consorte, la quale con puntuali domande mirava ad accertare la situazione di fatto. Con il suo agire non si può di certo sostenere che il contribuente abbia fatto uso della diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa e pertanto la richiesta di revisione non può essere accolta.

                                   3.   3.1.

                                         In secondo luogo i ricorrenti postulano la restituzione in intero dei termini, adducendo la malattia psicofisica in cui soffriva il contribuente. Essi ribadiscono la gravità della malattia che ha portato RI 1 ad uno stato di apatia di fronte all’obbligo di dichiarazione fiscale e alle relative sanzioni. I ricorrenti richiedono l’audizione dello psichiatra e psicoterapeuta curante, Dr. Med. __________ di __________, e producono un certificato medico rilasciato da quest’ultimo, dal seguente tenore:

                                         “Il signor RI 1 è in mia cura dal settembre 2006 per una sindrome depressiva ricorrente.

                                         Tale condizione clinica può aver contribuito in modo sostanziale a ridurre fortemente la capacità di svolgere atti amministrativi, ottemperare alle scadenze, svolgere diligentemente i compiti legati alla ordinaria amministrazione della propria economia domestica.”

                                         3.2.

                                         La restituzione dei termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone (dalla Svizzera per la legge federale) o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

                                         3.3.                                                                         

                                         Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

                                         Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).

                                         3.4.

                                         Nella fattispecie, è immediatamente evidente che la situazione di salute del ricorrente, sopra descritta, è ben lontana dal giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia. Lo stato depressivo e le conseguenti difficoltà di amministrare le incombenze burocratiche, tra cui anche le tassazioni per gli anni in esame, non hanno certamente impedito al ricorrente di tutelare i suoi interessi fiscali e quelli della sua famiglia. Si ricorda inoltre che il ricorrente non era impedito nello svolgimento regolare della sua attività lavorativa in qualità di giurista per un istituto bancario, attività che tra l’altro richiede sforzi mentali e spiccate dote cognitive. Ragione per cui il contribuente, anche se non avesse voluto mettere la moglie al corrente della sua situazione, sarebbe almeno stato in grado di conferire una procura ad un professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare dell’incombenza.

                                         3.5.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono è pertanto manifesto che lo stato di salute del contribuente, nonostante i disagi che certamente gli avrà arrecato, non raggiungeva uno stadio di gravità tale da non permettergli di delegare i compiti ad una terza persona. Per tutti questi motivi l’audizione del medico curante risulta superflua, essendo accertato fin da ora l’inadempimento dei presupposti per la restituzione dei termini.                          

                                   4.   Per le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.     

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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