Incarto n. 80.2011.96
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 luglio 2011 contro la decisione del 9 giugno 2011 in materia di assoggettamento.
Fatti
A. RI 1, nata nel 1945, divorziata, è titolare dell’agenzia immobiliare __________ GmbH, con sede a __________. Seppure iscritta nel registro di commercio del Canton __________, la società è attiva nel Canton Ticino, dove è considerata fiscalmente imponibile sin dal 2005.
B. Il 1° gennaio 2010, la contribuente ha spostato il proprio domicilio dal Comune di __________ a quello di __________, dove possiede tutt’oggi un appartamento (PPP n. __________ al fondo base n. __________).
Con scritto del 6 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di Locarno le notificava una decisione pregiudiziale di assoggettamento, comunicandole di averla già iscritta nel registro dei contribuenti del Canton Ticino per il periodo fiscale 2007.
C. La contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 maggio 2009, chiedendo di essere convocata.
In occasione di un’udienza tenutasi dinanzi all’autorità di tassazione il 12 novembre 2010, la reclamante confermava di avere trasferito il proprio domicilio nel Comune di __________ unicamente a contare dal 1° gennaio 2010, mentre prima di allora il centro dei suoi interessi vitali andava considerato il Comune di __________, dove risiedevano la madre e i nipoti.
D. L’Ufficio di tassazione, con successiva decisione del 9 giugno 2011, respingeva il reclamo. Nelle motivazioni, tuttavia, non si riferiva al periodo fiscale 2007, oggetto della prima decisione, bensì ad un assoggettamento illimitato valido dal 1° gennaio 2008, ritenendo elementi propri a fondare un domicilio fiscale della contribuente non solo la sua regolare presenza nel Comune di __________ ma anche il fatto di esercitarvi un’attività lucrativa quale promotrice immobiliare.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino per il periodo fiscale 2007, così come deciso dall’autorità di tassazione il 6 aprile 2009.
Da parte sua, l’Ufficio di tassazione, con scritto dell’8 luglio 2011, ha rinunciato a presentare osservazioni, rinviando nuovamente ad un assoggettamento illimitato della contribuente “a far capo dal 01.01.2008”.
Diritto
1. Come esposto in narrativa, la decisione su reclamo qui impugnata contiene una palese contraddizione fra il suo dispositivo e la sua motivazione. L’Ufficio di tassazione respinge infatti il reclamo interposto dalla contribuente contro la sua prima decisione di assoggettamento del 6 aprile 2009, valida unicamente per il periodo fiscale 2007, motivando tale conclusione con riguardo ad “una decisione di assoggettamento illimitato valida dal 01.01.2008”.
Tale contraddittorietà è confermata anche dallo scritto dell’8 luglio 2011, con cui l’autorità fiscale ha comunicato a questa Camera di rinunciare alla presentazione di osservazioni al ricorso, che pure rinvia ad un assoggettamento illimitato della contribuente “a far capo dal 01.01.2008”.
2. 2.1.
Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT). Quest’ultima deve inoltre essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT; cfr., in relazione all’art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD, Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (decisione TF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
2.2.
L’art. 29 della Costituzione federale impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre decisione TF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione TF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
2.3.
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.4.
Tornando al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che la motivazione della decisione impugnata non rispetta le esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito. Riferendosi ad un assoggettamento illimitato valido dal 1° gennaio 2008, l’autorità di tassazione ha infatti omesso di confrontarsi direttamente con la sua prima decisione del 6 aprile 2009, che aveva per oggetto il solo periodo fiscale 2007.
A causa di questo contrasto fra il dispositivo della decisione impugnata e la sua motivazione, risulta impossibile per questa Camera definire chiaramente l’oggetto del ricorso. In simili circostanze si giustifica dunque l’annullamento della decisione su reclamo qui impugnata, non fosse altro che nel rispetto del doppio grado di giudizio previsto dalla legislazione tributaria.
3. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 26 ottobre 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno, perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - .
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: