Incarto n. 80.2011.92
Lugano 6 febbraio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 giugno 2011 contro la decisione del 25 maggio 2011 in materia di IC/IFD 2007 e 2008.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a Rivera, di professione istruttore di nuoto, è titolare della società __________ (in seguito: __________), il cui scopo consiste nella gestione di piscine ed altre infrastrutture sportive, e presidente dell’associazione __________ (in seguito: __________), che conta una quindicina di collaboratori, prevalentemente part-time, tutti impegnati nell’insegnamento di discipline acquatiche (acqua-fit, acquagym, prémaman, yoga, watsu).
B. Nella sua funzione di amministratore unico di __________, il contribuente percepisce ogni anno dalla società una remunerazione sotto forma di indennità fisse e/o tantièmes (di fr. 16'600.– nel 2007 e fr. 16'800.– nel 2008). L’associazione __________ gli versa invece uno stipendio quale direttore e collaboratore (di fr. 19'505.– nel 2007 e fr. 16'537.– nel 2008).
Altre entrate derivano da attività dipendenti accessorie, svolte prevalentemente su incarico del Canton Ticino (di fr. 1'771.– nel 2007 e fr. 2'357.– nel 2008) e da sporadiche lezioni private, impartite a titolo di attività indipendente accessoria (di fr. 3'150.– nel 2007 e fr. 2'180.– nel 2008).
C. Nelle dichiarazioni fiscali 2007 e 2008, il contribuente indicava così di aver percepito un reddito totale di, rispettivamente, fr. 48'745.– (nel 2007) e fr. 50'758.– (nel 2008). In deduzione faceva invece valere, per quanto qui di interesse, diverse liberalità a enti di pubblica utilità, per un ammontare di fr. 770.– (nel 2007) e di fr. 1'065.– (nel 2008).
In una nota allegata, il contribuente spiegava di trascorrere dai quattro ai sei mesi all’anno in __________, nella città sperimentale di __________, per un programma di “volontariato” a favore di due comunità locali (la “__________” e la “__________”), ricevendo in cambio vitto e alloggio. Giustificava in tal modo l’insufficiente disponibilità finanziaria già calcolata dall’autorità di tassazione in relazione al precedente periodo fiscale.
D. Notificandogli le tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, con separate decisioni del 6 ottobre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna aggiungeva ai redditi dichiarati dal contribuente un importo di 8'000 franchi a titolo di “altri redditi esteri”, determinante ai soli fini dell’aliquota, in considerazione delle problematiche già emerse nell’ambito del precedente periodo fiscale 2006 (decisione CDT n. 80.2009.76 del 21 luglio 2010). Riduceva inoltre a 150 franchi le postulate liberalità, spiegando nelle motivazioni allegate che potevano essere concesse in deduzione solo le devoluzioni a favore degli enti elencati in un’apposita lista allestita dalla Divisione delle contribuzioni.
E. Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 26 ottobre 2010. Rifacendosi ad un suo precedente scritto del 4 ottobre 2010, il reclamante ribadiva anzitutto di non percepire altri redditi al di fuori di quanto dichiarato, sottolineando in particolare di svolgere le proprie attività estere – in __________, ma anche altrove nel mondo – per conto di __________ e __________. Chiedeva infine di avere accesso alla lista degli enti esentati dal pagamento delle imposte, così da poterne contestare la costituzionalità, segnatamente con riguardo all’esclusione delle società sportive dilettantistiche.
F. L’Ufficio di tassazione, con separate decisioni del 25 maggio 2011, respingeva le richieste del contribuente, giustificando l’aggiunta dell’importo di fr. 8'000.– “in considerazione di un minimo necessario per far fronte al dispendio”. Per quanto concerne invece le deduzioni, l’autorità ribadiva che le prestazioni devolute alla società pallanuoto di __________ e alla società ginnastica __________ non potevano essere dedotte a titolo di liberalità, trattandosi di enti esclusi dalla citata lista.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta, dal profilo formale, una violazione del suo diritto di essere sentito, sottolineando in particolare di non essere a conoscenza dei criteri adottati dall’autorità di tassazione per calcolare il reddito d’altra fonte estero. Postula quindi la ricusa del funzionario incaricato del suo caso, adducendo che non avrebbe fatto prova della necessaria imparzialità, rinnova l’istanza di accesso alla lista degli enti al beneficio dell’esenzione fiscale e chiede infine che i redditi provenienti dalla comunione ereditaria siano imposti separatamente, per ragioni di trasparenza.
Nel merito, il ricorrente chiede che gli altri redditi di 8'000 franchi vengano “ricalcolati secondo parametri attinenti al reddito in natura conseguito nei paesi esteri in questione”, opponendosi inoltre ad una ripresa dei costi di viaggio, trattandosi di spese aziendali.
H. Nelle proprie osservazioni del 9 agosto 2011, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame, rilevando in particolare che l’esposizione di un reddito d’altra fonte di 8'000 franchi, assegnato interamente all’__________, rappresenterebbe una soluzione equa e persino generosa, che terrebbe già in debita considerazione il modesto tenore di vita del contribuente.
I. Con replica del 6 settembre 2011, il ricorrente ha dapprima rinnovato le censure formali sollevate nel gravame, ponendo poi l’accento sul tenore di vita medio in __________, di oltre dieci volte inferiore a quello svizzero, che a suo dire imporrebbe di calcolare in 3 franchi al giorno il reddito in natura per vitto e alloggio.
L. All’udienza del 7 marzo 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. L’autorità di tassazione ha prodotto un documento dell’Ufficio federale della migrazione, da cui risulta che il costo della vita per una famiglia che vive secondo lo stile europeo in un centro urbano corrisponde al 28,5% rispetto a quello svizzero; il ricorrente ha invece presentato, a titolo esemplificativo, il conto di un ristorante di __________ datato 21 gennaio 2012.
M. In risposta alle richieste di informazione di questa Camera, con scritto del 10 maggio 2012, il ricorrente ha in particolare precisato di agire quale titolare di __________ unicamente in relazione alle lezioni e consulenze impartite in Europa (__________, __________ e __________), aggiungendo poi di svolgere le proprie attività di “volontariato” in __________ quale semplice delegato di __________ e __________. Ha inoltre allegato allo scritto ulteriore documentazione, di cui si dirà – se necessario – in seguito.
Diritto
1. 1.1.
Dal profilo formale, il ricorrente contesta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, nella forma di una carente motivazione della decisione impugnata, sottolineando in particolare di non essere a conoscenza dei criteri adottati dall’autorità di tassazione per calcolare il reddito estero.
Tale censura si appalesa già a prima vista infondata. L’esposizione di un reddito d’altra fonte estero si basa direttamente sulle entrate e sulle uscite del contribuente registrate negli anni 2007 e 2008, dalle quali emerge una disponibilità finanziaria di, rispettivamente, fr. 6'637.– (nel 2007) e fr. 4'511.– (nel 2008), che l’autorità di tassazione ha giudicato insufficiente per far fronte a tutte le sue spese di mantenimento. Da qui l’aggiunta di un reddito estero valutato in 8'000 franchi, già comprensivo delle prestazioni in natura (vitto e alloggio) ricevute in cambio delle sue attività di “volontariato” a favore di due comunità della città sperimentale di __________ (la “__________” e la “__________”), dove gestisce in particolare una piscina scolastica, la formazione di operatori e un programma di sviluppo di nuove terapie e tecniche di benessere acquatico. Tali calcoli sono inoltre stati regolarmente sottoposti all’attenzione del ricorrente per sue osservazioni, tanto è vero che nel corso della lunga istruttoria qui in esame ha più volte sottolineato di condurre una vita modesta, al di sotto del minimo d’esistenza stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, soprattutto durante il suo soggiorno in __________. Mal si comprende quindi come possa contestare di non conoscere i criteri sui quali è stata fondata l’aggiunta di un importo di fr. 8'000.–, censura questa ancora sollevata nello scritto di replica del 6 settembre 2011.
1.2.
D’altra parte, il ricorrente non può pretendere dall’autorità di tassazione che gli fornisca un elenco esaustivo di tutti i documenti necessari a comprovare le sue allegazioni. Il diritto costituzionale ad una decisione motivata ha quale unica conseguenza l’obbligo per l’autorità di analizzare gli argomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali li accoglie o vi si scosta (DTF 130 II 530). Questo diritto non impone invece all’autorità di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249) né tanto meno di farsi parte attiva nella ricerca di documenti o indizi comprovanti la completezza di una dichiarazione fiscale, soprattutto in presenza di un calcolo della disponibilità finanziaria che rende verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità. In tali casi, nel rispetto della regola generale prevista dall’art. 8 CC, spetta allora al contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa. Si aggiunga infine che una decisione risulta essere sufficientemente motivata, allorquando il contribuente è messo nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione, come chiaramente avvenuto nella fattispecie qui in esame.
1.3.
Anche le ulteriori censure formali si appalesano inconsistenti e finanche temerarie.
Quanto alla ricusa del funzionario incaricato del suo caso, è qui appena il caso di ricordare che una simile domanda risulta ampiamente tardiva, tanto più che, secondo il diritto federale, una ricusazione va chiesta senza indugio, una remora potendo addirittura configurare un atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228). In ogni caso, come evidenziato dalla Divisione delle contribuzioni, un’istanza di ricusa tempestiva e debitamente motivata andava se del caso inoltrata al Dipartimento delle finanze e dell’economia.
Quanto al diniego di accesso alla lista degli enti al beneficio dell’esenzione fiscale, non può non essere osservato che lo stesso ricorrente ha ammesso di essere già a conoscenza dell’esclusione di tutte le società sportive dilettantistiche, come pure del vano tentativo della Società Pallanuoto di __________ di ottenere una simile agevolazione fiscale. Per quanto discutibile, la scelta dell’autorità amministrativa di rifiutarne l’accesso non ha pertanto avuto alcuna conseguenza per il contribuente, che ancora in questa sede postula la deduzione dal proprio reddito imponibile di tutte le liberalità indicate nelle dichiarazioni d’imposta, comprese quelle versate alla Società Pallanuoto __________ e alla Società Ginnastica __________.
Da ultimo, la richiesta di esporre separatamente i redditi provenienti dalla comunione ereditaria si rivela, oltre che infondata, anche pretestuosa. In primo luogo perché i redditi da sostanza immobiliare sono cumulati sotto la voce “valore locativo, affitti” per semplici ragioni pratiche, coerentemente con quanto disciplinato dagli art. 10 cpv. 1 LIFD e 9 cpv. 1 LT. In secondo luogo poiché le censure sollevate dal ricorrente sono state accolte in sede di reclamo, tanto è vero che nelle decisioni qui impugnate il valore locativo dell’immobile di __________ (PPP n. __________ al fondo base n. __________) è stato diminuito a fr. 7'200.–, come da dichiarazioni fiscali.
2. 2.1.
Nel merito, il ricorrente non contesta l’esposizione di un reddito d’altra fonte estero, determinante ai soli fini dell’aliquota (art. 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT). Non vi è pertanto alcun motivo di rimettere in discussione un simile principio, peraltro già ampiamente discusso in una precedente decisione di questa Camera, relativa al periodo fiscale 2006 (inc. CDT n. 80.2009.76 del 21 luglio 2010).
Oggetto di litigio è unicamente la commisurazione di tale reddito estero, che l’Ufficio di tassazione ha nuovamente confermato in fr. 8'000.–, “in considerazione di un minimo necessario per far fronte al dispendio”, assegnandolo per intero alla Repubblica dell’__________. Di parere contrario il ricorrente, che vorrebbe invece ridurlo “secondo parametri attinenti al reddito in natura conseguito nei paesi esteri in questione”, opponendosi in particolare ad una ripresa dei costi di viaggio, dal momento che gli stessi andrebbero qualificati quali spese aziendali.
2.2.
Come esposto in narrativa, il ricorrente trascorre diversi mesi all’anno in __________, nella città sperimentale di __________. Inaugurata ufficialmente nel 1968, questa vuole essere una città universale, dove tutti possano vivere in pace ed in armonia, al di là di ogni convinzione sociale, religiosa e politica. Ciascuno deve contribuire al benessere collettivo, intraprendendo un’attività che corrisponda ai bisogni della comunità in armonia con le proprie capacità. Il principio è sostanzialmente quello di offrire il proprio lavoro e di riceverne in cambio la maintenance, ovvero i mezzi per vivere, quali vitto, alloggio e i generi di prima necessità (cfr., al proposito, www.auroville.org).
Il ricorrente, di professione istruttore di nuoto, nella località __________ si occupa in particolare della gestione di una piscina scolastica, della formazione di operatori e di un programma di sviluppo di nuove terapie e tecniche di benessere acquatico. Come già assodato da questa Camera nella precedente decisione (inc. CDT n. 80.2009.76 del 21 luglio 2010), dal profilo fiscale, una simile attività non può che essere qualificata quale attività lucrativa. Del resto, anche volendo rinviare alle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e più in generale alla prassi molto più dettagliata instauratasi nel campo delle assicurazioni sociali, l’attività di “volontariato” svolta in cambio di vitto e alloggio non può che essere considerata come un’attività esercitata nell’intento di conseguire un reddito e di aumentare la propria capacità di rendimento economico (marg. 2001).
Più problematica risulta invece la valutazione delle prestazioni in natura offerte al contribuente dalle comunità locali “__________” e “__________”. Secondo gli art. 16 cpv. 2 LIFD e 15 cpv. 2 LT, esse vanno stimate, di principio, al loro valore di mercato, ovvero all’importo che il lavoratore avrebbe dovuto pagare altrove nelle medesime circostanze (cfr. Circolare n. 2 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 15 dicembre 2000). Con particolare riguardo ai proventi in natura dei dipendenti, per esempio, l’allegato Promemoria n. 2/2007 prevede le seguenti quote per una pensione completa con alloggio: fr. 33.– al giorno, fr. 990.– al mese oppure ancora fr. 11'880.– all’anno.
Simili importi devono poi essere adeguati alla realtà media __________. A tale proposito, il ricorrente sostiene che il tenore di vita locale, di oltre dieci volte inferiore rispetto a quello svizzero, imporrebbe di calcolare in 3 franchi al giorno il reddito in natura per vitto e alloggio. Di diverso avviso l’autorità fiscale, che in occasione dell’udienza del 7 marzo 2012 ha prodotto un documento dell’Ufficio federale della migrazione, dal quale risulta che il costo medio della vita per una famiglia che vive secondo lo stile europeo in un agglomerato urbano corrisponde al 28,5% di quello svizzero, mentre il costo per una persona appena giunta dalla Svizzera o per una persona che soggiorno all’estero durante il primo anno aumenta al 41,3%.
Come evidenziato dallo stesso ricorrente in un successivo scritto del 10 maggio 2012, questi parametri (peraltro riferiti agli anni 2009 e 2010) sono senz’altro opinabili, ove si pensi appena che non tengono in considerazione le particolarità di ogni singolo caso. A giudizio di questa Camera, essi costituiscono tuttavia una ragionevole media, che permette di semplificare l’applicazione del diritto, senza la necessità di dover intraprendere laboriose e costose indagini. Se, effettivamente, il contribuente non può essere considerato un novellino, essendo ormai 17 anni che si reca abitualmente in __________, d’altra parte, non può nemmeno passare inosservato che in tutti questi anni ha mantenuto il proprio domicilio nel nostro Cantone, continuando a fruire dei servizi pubblici e delle prestazioni sociali offerte dallo Stato anche durante i suoi numerosi soggiorni in __________. Il forte legame con il nostro territorio è inoltre dimostrato dal fatto che da __________ gestisce e coordina giornalmente – tramite le moderne tecnologie di comunicazione – tutte le sue attività svizzere, siano esse riferite a __________ oppure __________ (cfr. scritto del 10 maggio 2012, p. 2). Non va infine dimenticato che __________ non rappresenta una tipica realtà __________, trattandosi per definizione di una città universale, abitata da persone provenienti da tutto il mondo.
Fatte queste premesse, appare difficile negare che il contribuente vive tutt’oggi secondo uno stile europeo, seppure modesto. Nulla si oppone pertanto a stimare in almeno un terzo (fr. 11.– al giorno, fr. 330.– al mese) il vitto e l’alloggio offerti al contribuente dalla comunità di __________. Moltiplicato per la durata dell’intero soggiorno, pari a 128 giorni nel 2007 e 92 giorni nel 2008 (cfr. ricorso del 23 giugno 2011, p. 10), ne risulta un reddito in natura di almeno fr. 1'408.– (nel 2007) e fr. 1'012.– (nel 2008).
2.3.
Oltre ai proventi in natura, nel calcolo dei redditi imponibili vanno pure prese in considerazione le spese private che una società assume a carico del suo conto economico, vale a dire le spese attinenti all’economia domestica o alla vita privata del titolare o di una persona a lui vicina (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 429).
Così richiesto da questa Camera, con il citato scritto del 10 maggio 2012, il ricorrente ha spiegato di svolgere le proprie attività di “volontariato” non tanto quale “lavoratore distaccato” ma piuttosto quale “delegato” in missione per conto di __________ e __________. Ha quindi prodotto due dichiarazioni scritte, nelle quali sia la società sia l’associazione affermano di sostenere, da oltre quindici anni, il progetto di __________ (doc. F).
Premesso che tali concetti appaiono poco chiari e finanche contraddittori, l’esistenza ed il funzionamento stesso della città di __________, basata sul contributo diretto di ogni abitante al benessere collettivo, impongono al soggiorno del contribuente un carattere prettamente privato. Se si considera inoltre il ruolo e la posizione centrale occupata dallo stesso all’interno della società (amministratore unico e azionista di riferimento) e dell’associazione (presidente e collaboratore), la scelta di trasferirsi annualmente in __________ non può che essere considerata una scelta di vita. Di certo non rappresenta una strategia aziendale di __________ – il cui scopo consiste nella gestione di piscine ed altre infrastrutture sportive – né tanto meno di __________, i cui collaboratori sono tutti attivi nel Canton Ticino. In simili circostanze, nel reddito imponibile del contribuente andrebbero pertanto computate anche le spese di viaggio da e per __________, così come ogni altro prelevamento in natura che risultasse in relazione diretta con i suoi soggiorni in __________.
Su espressa richiesta di questa Camera, il ricorrente ha prodotto i giustificativi di due soli voli: il primo, con la compagnia aerea __________ (di andata e ritorno), di fr. 1'084.15; il secondo, con la compagnia __________ (di sola andata), di fr. 699.95. Non vi è invece traccia del costo del biglietto aereo riservato con la compagnia __________ (di andata e ritorno; cfr. doc. G). In ragione della durata dei soggiorni (128 giorni nel 2007 e 92 giorni nel 2008), spesso interrotti da un viaggio in Europa, è lecito supporre che il ricorrente abbia intrapreso due trasferte da e per l’India, per una spesa complessiva di almeno 2'000 franchi all’anno, ai quali vanno ancora aggiunte tutte le spese vive connesse con gli stessi viaggi e con i successivi soggiorni. La determinazione di queste ultime richiederebbe sforzi considerevoli, che per le ragioni che seguono non è il caso di intraprendere in questa sede.
2.4.
Nel calcolo dei redditi imponibili del contribuente andrebbero, infatti, ancora aggiunte tutte le spese legate ai viaggi e ai soggiorni all’interno dell’Europa (__________, __________ e __________) di, rispettivamente, 23 giorni nel 2007 e 41 giorni nel 2008 (cfr. ricorso del 23 giugno 2011, p. 10).
Così invitato da questa Camera, con scritto del 10 maggio 2012, il ricorrente ha affermato di agire quale “titolare” e “lavoratore distaccato all’estero” di __________, senza tuttavia riuscire a comprovare la natura prettamente aziendale dei suoi viaggi e soggiorni. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto nel citato scritto, tutte le informazioni richieste erano attinenti alle tassazioni in discussione e non volevano certo travalicare le competenze materiali e territoriali di questa Camera. La produzione dei postulati certificati di distacco, per esempio, avrebbe permesso di accertare l’asserito statuto di “lavoratore distaccato”, mentre la presentazione dei contratti di lavoro e/o mandato avrebbe permesso di meglio inquadrare la portata delle lezioni e dei corsi impartiti in Europa e conseguentemente la reale natura dei suoi viaggi e soggiorni.
Se avesse effettivamente agito in veste di lavoratore distaccato, il ricorrente non avrebbe dovuto avere nessuna difficoltà a richiedere un simile certificato. Del resto, diversamente dai permessi rilasciati in vista della fornitura temporanea di servizi transfrontalieri, i certificati di distacco comprovano unicamente il versamento di contributi ai singoli rami della sicurezza sociale svizzera ai quali il lavoratore – dipendente oppure indipendente – è assoggettato, conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che nel frattempo ha sostituito il vecchio Regolamento (CEE) n. 1408/71. Per quanto concerne invece i contratti di lavoro e/o mandato, è irrilevante che il contribuente non sia responsabile delle circostanze per le quali i negozi giuridici non hanno potuto essere accertati in maniera attendibile, vale a dire che non sia in grado di fornire le indicazioni richieste (ASA 55 p. 140), e questo per il solo fatto che i presunti contratti non sono stati conclusi in forma scritta. È infatti compito suo dimostrare l’esattezza delle dichiarazioni fiscali, facendo tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; art. 200 cpv. 1 LT).
A quest’ultimo proposito, le sole dichiarazioni scritte rilasciategli da istruttori e amici residenti in __________, __________ e __________ (doc. I) non sono evidentemente di nessun aiuto. Esse si limitano infatti a confermare una sua partecipazione ai corsi organizzati in questi paesi, ma non apportano la benché minima prova del carattere prettamente aziendale dei suoi soggiorni, specie se si considera che lo scopo statutario di __________ consiste, come visto, nella sola gestione di piscine ed altre infrastrutture sportive.
Se si aggiunge infine che i certificati di salario di __________, agli atti dell’incarto fiscale, non indicano alcun rimborso spese, ben si capisce che i costi legati ai viaggi e ai soggiorni all’interno dell’Europa andrebbero pure computati nel calcolo del reddito imponibile del contribuente.
2.5.
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, preso inoltre atto della scarsa disponibilità finanziaria calcolata dall’autorità di tassazione sulla base del confronto fra le spese sostenute negli anni 2007 e 2008 e le entrate dichiarate nello stesso lasso di tempo di, rispettivamente, fr. 6'637.– (nel 2007) e fr. 4'511.– (nel 2008), a giudizio di questa Camera anche la commisurazione del reddito d’altra fonte sfugge ad ogni critica e deve essere pertanto confermata per entrambi i periodi fiscali.
Anzi, dal momento che l’autorità di tassazione ha assegnato l’intero importo di 8'000 franchi alla Repubblica dell’__________, prendendolo in considerazione unicamente per la fissazione delle aliquote, le decisioni impugnate appaiono – una volta ancora – addirittura generose nei confronti del contribuente.
3. 3.1.
Il ricorrente lamenta infine la mancata deduzione delle liberalità versate alla Società Pallanuoto di __________ (di fr. 600.– nel 2007 e fr. 850.– nel 2008) e alla Società Ginnastica __________ (di fr. 20.– nel 2007 e fr. 20.– nel 2008).
3.2.
Per l’art. 33a LIFD, sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.
Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con una sola differenza: il limite massimo è fissato nel 10% del reddito imponibile (art. 32 cpv. 1 lett. h LT).
3.3.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, per poter beneficiare della deduzione in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 557-558; v. anche Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1996, par. IV).
A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT. Un secondo elenco enumera gli enti con sede in altri cantoni che hanno prodotto la decisione di esenzione del Cantone di sede ed hanno espressamente richiesto al Canton Ticino di accettare che i contributi a loro versati possano essere dedotti fiscalmente. Da parte sua, la Conferenza fiscale svizzera ha invece preparato una lista, non esaustiva, delle persone giuridiche con sede in Svizzera che beneficiano dell’esenzione dall’imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità (cfr. Circolare n. 23/2006 della Divisione delle contribuzioni, par. III.2).
3.4.
Nel caso in esame, come visto, il ricorrente non ha avuto accesso a nessuna lista. Lo stesso è tuttavia a conoscenza dell’esclusione di tutte le società sportive dilettantistiche, comprese la Società Pallanuoto __________ e la Società Ginnastica __________. Tale circostanza basta a negare la deducibilità delle relative liberalità versate negli anni 2007 e 2008. Come sottolineato anche dalla Divisione delle contribuzione, in assenza di una decisione di esenzione nei confronti degli enti interessati, la deduzione di cui agli art. 33a LIFD e 32 cpv. 1 lett. h LT non entra nemmeno in linea di considerazione.
Spetterebbe semmai alle suddette società sportive (ri)presentare una domanda di esenzione dal pagamento delle imposte ed eventualmente impugnare la probabile decisione negativa della Divisione delle contribuzioni. In questa sede ci si limita ad osservare che in una recente decisione del 1° febbraio 2011, la Camera di diritto tributario ha già avuto modo di negare il diritto all’esenzione fiscale ad un’associazione sportiva che, oltre a gestire una pista di ghiaccio aperta a tutta la popolazione della regione ed una scuola di hockey, disponeva anche di un importante settore agonistico. Sebbene la promozione dell’attività sportiva di massa costituisca di per sé uno scopo pubblico, questa Camera ha infatti concluso che l’attività delle associazioni sportive è generalmente svolta in modo interessato e non altruistico, per il fatto che serve principalmente agli interessi personali dei loro membri (decisione CDT n. 80.2009.161 del 1° febbraio 2011, in: RtiD II-2011 n. 11t).
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - ; - .
Copia per conoscenza:
- municipio di Monteceneri.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: