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Ticino Camera di diritto tributario 24.05.2011 80.2011.37

24 maggio 2011·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,061 parole·~5 min·4

Riassunto

Procedura: ricorso, tassa di giustizia e spese processuali, accoglimento del ricorso, mancata collaborazione nelle procedure di tassazione e di reclamo

Testo integrale

Incarto n. 80.2011.37

Lugano 24 maggio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 9 marzo 2011 contro la decisione del 2 settembre 2011 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

                                     -   con decisione del 1° dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito imponibile in fr. 52'900.– per l’IC ed in fr. 68’900.– per l’IFD;

                                     -   rispetto alla dichiarazione della contribuente, l’autorità fiscale aveva in particolare aggiunto “altri redditi” nella misura di fr. 15'000.–, argomentando che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”;

                                     -   la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 dicembre 2010, contestando di aver “percepito alcuna rendita di fr. 15’000”;

                                     -   con scritto del 25 gennaio 2011, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla reclamante, invitandola a produrre la “documentazione bancaria relativa al versamento di fr. 130'000.– ricevuti dall’ex marito (bonifico, avviso di accredito)” e “copia del contratto fiduciario ed eventualmente generalità del fiduciante”, avventendola che in caso di inadempimento il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione in suo possesso;

                                     -   non essendo pervenuta alcuna risposta, con decisione del 2 marzo 2011 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo;

                                     -   con scritto all’autorità fiscale, da quest’ultima trasmesso quale ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta di fr. 15'000.– al suo reddito imponibile;

                                     -   nel successivo emendamento del 4 aprile 2011, l’insorgente argomenta di aver disposto di entrate ampiamente sufficienti a coprire le uscite del periodo fiscale, tanto più che ha percepito dall’ex marito una liquidazione di fr. 130'000.– a titolo di scioglimento del regime matrimoniale.

Diritto

                                     -   gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   in tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

                                     -   giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere ad una tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2. ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 129);

                                     -   in altri termini, la tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si rifiuta di dare puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito di collaborare;

                                     -   la giurisprudenza consente infatti di procedere d’ufficio, al termine della procedura di accertamento, ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti oppure non suffragati – o suffragati in modo non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363);

                                     -   su questa base, già nel corso della procedura di tassazione l’Ufficio di tassazione aveva sottoposto alla contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite, da cui risultava “un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento”, invitandola a comprovare debitamente ogni rettifica proposta (cfr. lettera del 12 ottobre 2010);

                                     -   la contribuente aveva risposto un mese dopo la scadenza del termine attribuitole (cioè con scritto del 24 novembre 2010), argomentando di aver ottenuto una liquidazione di fr. 130'000.– dall’ex marito, nell’ambito della procedura di divorzio;

                                     -   la lettera in questione si è però incrociata con la decisione di tassazione, intimata il 1° dicembre 2010;

                                     -   come già ricordato, in seguito al reclamo della contribuente, l’Ufficio di tassazione l’ha nuovamente invitata a documentare di aver beneficiato del versamento di fr. 130'000.– dal marito separato, senza che tuttavia ne sia seguita una risposta;

                                     -   con il ricorso a questa Camera, l’insorgente ha finalmente prodotto un estratto bancario da cui risulta l’accredito dell’importo di cui ella ha beneficiato nel corso del periodo fiscale, in base alla convenzione sulle conseguenze accessoire del divorzio;

                                     -   ciò consente di ritenere che possa essere stralciato il reddito presunto di fr. 15'000.–, non più giustificato dal nuovo calcolo delle entrate e delle uscite;

                                     -   tenuto conto del fatto che il ricorso avrebbe potuto essere evitato, se la contribuente avesse inviato l’estratto bancario all’Ufficio di tassazione, come le era peraltro stato esplicitamente richiesto, la tassa di giustizia e le spese processuali sono porte almeno in parte a suo carico;

                                     -   secondo l’art. 231 cpv. 3 LT, infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;

                                     -   per le stesse ragioni, non si giustifica il riconoscimento alla ricorrente di un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del2 marzo 2011 è riformata nel senso che è stralciato l’importo di fr. 15'000.– per “altri redditi”.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr.   440.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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