Incarto n. 80.2011.23
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 23 febbraio 2011 contro la decisione del 26 gennaio 2011 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
- con atto pubblico del 20 marzo 2008, la comunione ereditaria composta da RI 1 ha concesso alla __________ AG di __________ (__________) un diritto di superficie per sé stante e permanente sulla part. n. __________ RFD di __________, allo scopo di costruire e mantenere un negozio al dettaglio per articoli di ogni genere, con i relativi parcheggi;
- il 7 luglio 2009, i proprietari del fondo hanno inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, nella quale indicavano di aver conseguito, con la concessione del diritto di superficie in questione, un utile immobiliare di fr. 2’251'800.–;
- con decisione del 26 novembre 2009, l’CO 1 di Mendrisio ha stabilito che l’imposizione era “differita a norma dell’art. 125 LT”, argomentando che, in seguito alla concessione di un diritto di superficie, “il canone non è imponibile ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari, ma bensì ordinariamente come reddito da sostanza immobiliare”;
- i proprietari del fondo hanno impugnato la suddetta decisione con reclamo del 23 dicembre 2009, postulando l’assoggetta-mento della costituzione del diritto di superficie all’imposta sugli utili immobiliari;
- con decisione del 26 gennaio 2011, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, affermando che “è solamente la cessione dell’edificio eretto in virtù di un diritto di superficie che sottostà all’imposta sull’utile immobiliare, mentre il compenso per la concessione del diritto in sé è soggetto all’imposta ordinaria sul reddito”;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione e postula l’assoggettamento della costituzione del diritto di superficie all’imposta sugli utili immobiliari.
Diritto
- conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- il ricorso interposto dai proprietari del fondo gravato dal diritto di superficie appare palesemente inammissibile;
- il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di un interesse degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia un interesse di diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);
- in altri termini, l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);
- in concreto, l’Ufficio di tassazione ha constatato nella sua decisione che non vi è stata un’alienazione soggetta all’imposta sugli utili immobiliari, con la conseguenza che nessuna imposta è dovuta dai ricorrenti;
- così stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto per i coeredi proprietari del fondo, che, con il loro ricorso, vorrebbero in sostanza essere assoggettati ad un’imposta sugli utili immobiliari, che secondo l’autorità fiscale non è dovuta;
- i ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr. decisione TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.22 del 31 gennaio 2008);
- del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una sentenza, e non si estende ai suoi motivi (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);
- la questione se, come sostiene l’Ufficio di tassazione, il compenso percepito dai ricorrenti per la concessione del diritto di superficie sia soggetto all’imposta sul reddito, potrà essere esaminata da questa Camera nell’ambito di un ricorso interposto contro la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito di uno dei coeredi proprietari del fondo;
- il ricorso contro l’imposizione dell’utile immobiliare risulta perciò irricevibile;
- visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: