Incarto n. 80.2011.152
Lugano 29 dicembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 novembre 2011 contro la decisione del 19 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1 e __________ si sono sposati il 2 febbraio 2010. La moglie è domiciliata ad __________, mentre il marito risiede a __________, __________, e raggiunge la moglie ad __________ saltuariamente e solo per trascorre qualche giorno di vacanza.
Con decisione del 17 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione del circondario di Locarno ha notificato alla contribuente la decisione di tassazione IC e IFD 2010, commisurando il reddito imponibile in fr. 35'200.– per l’IC ed in fr. 33'200.– per l’IFD. L’autorità di tassazione, in mancanza di dati relativi ai redditi del marito, ha esposto valutativamente il reddito e la sostanza all’estero determinanti per l’aliquota. Il reddito all’estero del marito in particolare è stato stimato a fr. 100'000.—.
B. La contribuente in data 19 agosto 2011 ha interposto reclamo contro la decisione dell’Ufficio di tassazione, contestando la stima del reddito del marito, pensionato.
Il 20 settembre 2011 l’Ufficio di tassazione ha richiesto alla reclamante copia della notifica della decisione di tassazione 2010 intimata al marito dalle autorità tedesche con l’avvertenza che in caso di inosservanza l’ufficio avrebbe deciso sulla base della documentazione in suo possesso. Con risposta del 29 settembre 2011 la contribuente ha comunicato che tale decisione è da richiedere all’autorità competente e più precisamente al Finanzamt di __________, __________.
C. Con decisione del 19 ottobre 2011 l’Ufficio di tassazione, preso atto della mancata produzione della documentazione richiesta, ha respinto il reclamo. L’autorità di tassazione ha riproposto le medesime considerazioni già espresse in sede di decisione: vista la mancanza di documentazione in relazione al reddito ed alla sostanza del marito, ha proceduto alla loro valutazione.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 è insorta contro tale decisione. La riccorente ha prodotto due decisioni, rispettivamente del 2006 e del 2011, della Deutsche Rentenversicherung __________ relative alle rendite pensionistiche del marito.
Con lettera dell’11 novembre 2011, la Camera di diritto tributario ha assegnato un termine di 10 giorni alla ricorrente per presentare la copia della notifica di tassazione 2010 del marito. Il 23 novembre 2011 la ricorente ha prodotto la decisione di tassazione 2009 del Finanzamt __________ relativa al marito, precisando che quella per il periodo 2010 non era ancora disponibile.
Diritto
1. Conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
2. 2.1.
Nel merito la ricorrente chiede che ai fini della decisione dell’aliquota determinante i redditi presunti del marito sia riconsiderati sulla base della decisione di tassazione 2009 del 28 febbraio 2011 del Finanzamt __________.
2.2.
Giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT e art. 3 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica.
Il reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a LT), mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto dei debiti comprovati (art. 47 LT). Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LT e art. 7 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LT e art. 9 cpv.1 LIFD il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il loro regime dei beni. Nel caso in cui un coniuge sia domiciliato in Svizzera e l’altro all’estero, solo il coniuge domiciliato in Svizzera è assoggetato all’imposta in maniera illimitata (Jaques, in Nöel/Yersin [a cura di], Commentarie de la loi sur l’impot fédéral direct, Basilea 2009, n. 15 ad art. 9 LIFD, p. 138).
2.3.
Nel caso concreto, per poter stabilire l’aliquota determinante per l’imposizione della ricorrente in materia di IC e IFD 2010, l’autorità di tassazione deve cumulare ai suoi redditi quelli del marito __________. Mentre la situazione reddituale della moglie è pacifica, si tratta di stabilire l’ammontare dei redditi del marito.
3. 3.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciutio dichiarati dai contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).
La procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione.
Secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e transparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442).
Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occore procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p. 86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t)
3.2.
Nel caso in esame, preso atto dell’incompletezza della dichiarazione fiscale inoltrata dalla contribuente, l’Ufficio di tassazione ha stimato in, rispettivamente, fr. 100'000 e fr. 1'000'000 il reddito e la sostanza situati fuori Cantone, attribuendoli alla __________, paese di residenza del marito.
Nel corso della procedura di reclamo, l’autorità ha quindi fatto presente che tali elementi erano stati computati soltanto per la determinazione dell’aliquota, invitando la reclamante a fornire la copia delle decisioni di tassazione del marito.
Solo quando questa Camera gli ha nuovamente sollecitato l’invio della documentazione necessaria, l’insorgente ha prodotto la decisione di tassazione 2009 del marito (cfr. Bescheid für 2009 über die Einkommensteuer del 28 febbraio 2011, Finanzamt __________). Dalla documentazione prodotta si evince che il reddito lordo del marito nel 2009 si componeva delle seguenti voci:
- reddito da attività commerciale € 1'238.--
- reddito da attività dipendente € 6'280.--
- reddito da affitto (Verpachtung und Vermietung) € 31'592.--
Il reddito totale lordo del marito della ricorrente, __________, ammonta a € 39'110.--.
3.3.
Si deve rilevare che la dichiarazione fiscale del marito prodotta dalla contribuente riguarda l’anno 2009, mentre il presente ricorso è in materia di IC e IFD 2010. Considerato il fatto che l’accertamento del reddito serve nella fattispecie solo per determinare l’aliquota, si può rinunciare ad attendere la notificazione della decisione per il periodo fiscale 2010, presumendo che non vi siano state rilevanti variazioni di reddito. Per economia di giudizio, si ritiene pertanto di poter valutare prudenzialmente il reddito imponibile all’estero del marito in fr. 50'000.--.
4. Giusta l’art. 231 cpv. 2 LT e l’art. 144 cpv. 2 LIFD le spese sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi confermandosi, agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.
Nel caso concreto la contribuente non ha prodotto la dichiarazione fiscale del marito né in sede di dichiarazione fiscale né, dopo diverse sollecitazioni, in sede di reclamo.
Ciò posto si deve forzatamente concludere che le tasse e spese di giustizia sono a carico della riccorente, vincente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 ottobre 2011 è riformata nel senso che il reddito determinante per l’aliquota è ridotto a fr. 85'200.– per l’IC ed a fr. 83'200.– per l’IFD.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: