Incarto n. 80.2011.144
Lugano 19 gennaio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 ottobre 2011 contro la decisione del 6 ottobre 2011 in materia di multa disciplinare.
Fatti
- non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2010 entro il termine del 30 aprile 2011, l’RS 1 li ha dapprima richiamati (26 maggio 2011) e quindi diffidati (8 luglio 2011) ad adempiere i loro obblighi di collaborazione, avvertendoli che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa disciplinare e li avrebbe sottoposti ad una tassazione d’ufficio;
- con decisione del 23 agosto 2011, l’autorità fiscale ha inflitto ai contribuenti una multa disciplinare di 300 franchi, per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2010;
- con decisione del 31 agosto 2011, l’autorità fiscale ha poi notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, allestita d’ufficio;
- i contribuenti impugnavano la tassazione d’ufficio, con reclamo del 4 ottobre 2011, chiedendo anche l’annullamento della multa;
- l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo contro la multa disciplinare, con decisione del 6 ottobre 2011, argomentando che le motivazioni addotte non ne giustificavano l’annullamento;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa, argomentando che il ritardo nell’inoltro della dichiarazione è dovuto ai seguenti motivi: incomprensioni con il rappresentante, matrimonio avvenuto nel 2009, acquisto di una casa nel 2009, disoccupazione a partire dall’ottobre 2011.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- in primo luogo, è dubbio che il reclamo interposto all’Ufficio di tassazione contro la decisione di multa del 23 agosto 2011 fosse ricevibile;
- infatti, il reclamo, che concerneva anche la successiva tassazione d’ufficio del 31 agosto 2011, è pervenuto all’Ufficio di tassazione solo il 4 ottobre 2011;
- il combinato disposto degli articoli 266 cpv. 4 e 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione di multa è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
- l’art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- disposizioni analoghe sono previste in materia di imposta federale diretta dagli articoli 132 cpv. 1 e 133 cpv. 3 LIFD;
- pertanto, è quasi certo che il reclamo sia stato interposto dopo la scadenza del termine, ciò che avrebbe imposto all’autorità di dichiararlo irricevibile o tutt’al più di verificare l’esistenza di un motivo di restituzione dei termini;
- quando l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso: la decisione impugnata deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto del difetto procedurale (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.116 del 3 ottobre 2003, in RtiD I-2004 n. 16t);
- nella fattispecie, la questione non merita di essere approfondita, verificando la data esatta dell’intimazione della decisione di multa, in quanto il ricorso deve comunque essere respinto nel merito;
- chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- che nella fattispecie le condizioni per la sanzione siano adempiute appare chiaro: il ricorrente ha inoltrato la prima richiesta di proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2010 solo il 30 settembre 2011, quando ormai gli era stata inflitta la multa disciplinare e gli era persino già stata notificata la tassazione d’ufficio;
- d’altronde i motivi addotti con il ricorso avrebbero potuto essere invocati in una domanda di proroga, da inoltrare prima della scadenza del termine stabilito dall’autorità per tutti i contribuenti (30 aprile 2011) o almeno dopo il richiamo (26 maggio 2011) o la diffida (8 luglio 2011);
- in ogni caso, le ragioni indicate nel ricorso non giustificano l’inosservanza del termine per l’inoltro della dichiarazione;
- in particolare, se il ricorrente avesse incaricato un rappresentante di redigere la dichiarazione ed il professionista incaricato non avesse adempiuto i suoi compiti entro il termine attribuitogli, si tratterebbe di una questione di responsabilità contrattuale da risolvere nei rapporti fra le parti contraenti;
- quanto al matrimonio ed all’acquisto della casa, eventi risalenti al 2009, non si vede in quale modo possano aver ritardato l’adempimento degli obblighi di collaborazione relativi alla tassazione del periodo fiscale 2010, nel corso del 2011;
- comunque, si tratta di aspetti che avrebbero potuto essere posti a fondamento di una domanda di proroga del termine per inoltrare la dichiarazione;
- il ricorso è pertanto respinto;
- la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: