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Ticino Camera di diritto tributario 17.10.2011 80.2011.125

17 ottobre 2011·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·903 parole·~5 min·3

Riassunto

Procedura: inoltro della dichiarazione, diffida, inadempienza del consulente fiscale, curatela amministrativa

Testo integrale

Incarto n. 80.2011.125

Lugano 17 ottobre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 20 settembre 2011 contro le decisioni del 18 agosto 2011 in materia di tassa di diffida.

Fatto

                                     -   RI 1 e RI 2 hanno convissuto per anni, prima di unirsi in matrimonio lo scorso 3 settembre 2011;

                                     -   non avendo i contribuenti inoltrato le rispettive dichiarazioni fiscali 2009, neppure dopo un richiamo e malgrado la concessione di quattro proroghe, con separate decisioni dell’8 luglio 2011, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona li diffidava a collaborare, con l’avvertenza che in caso contrario avrebbe loro inflitto una multa disciplinare, ponendo a carico di ciascuno una tassa di fr. 30.–;

                                     -   con scritto del 12 agosto 2011, RA 1, agendo in nome e per conto di entrambi i contribuenti, contestava le diffide e le relative tasse;

                                     -   pur riconoscendo di non essere riuscita ad inviare per tempo le rispettive dichiarazioni fiscali, la rappresentante confidava nella comprensione dell’autorità di tassazione, sostenendo fondamentalmente di essersi sovraccaricata di lavoro “con il desiderio di aiutare tutti”;

                                     -   l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, con separate decisioni del 18 agosto 2011, respingeva il reclamo;

                                     -   nelle motivazioni, l’autorità fiscale spiegava che sarebbe spettato ai contribuenti o alla loro rappresentante inoltrare in tempo utile le dichiarazioni o perlomeno richiedere un’ulteriore proroga debitamente motivata;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1, in qualità di rappresentante contrattuale di RI 1 e curatrice di RI 2, postula nuovamente lo stralcio delle due diffide, ponendo l’accento sulla loro precaria situazione economica e sulla loro abulia, dovuta alla mancata dimestichezza con la burocrazia.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

                                     -   la legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);

                                     -   l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 30.−”;

                                     -   per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   nella fattispecie, è la stessa rappresentante dei contribuenti ad ammettere di avere lasciato decorrere infruttuosamente il termine, prorogato fino al 31 maggio 2011, per la presentazione delle rispettive dichiarazioni d’imposta 2009, obbligando così l’Ufficio di tassazione ad emettere un nuovo richiamo con relativo prelievo, come imposto dall’art. 198 cpv. 4 LT, della tassa di diffida;

                                     -   le argomentazioni addotte con il presente ricorso non consentono altra soluzione: l’asserito sovraccarico di lavoro non può infatti giustificare l’inosservanza degli obblighi di collaborazione, né tanto meno poteva impedire alla rappresentante di inoltrare una nuova proroga debitamente motivata all’autorità di tassazione;

                                     -   le diffide in discussione, indirizzate ai contribuenti per il tramite della loro rappresentante RA 1, appaiono pertanto ineccepibili;

                                     -   in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale o di un suo ausiliario va infatti ascritta al contribuente stesso (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619);

                                     -   medesimo discorso vale nell’ambito di una curatela amministrativa, che a differenza di una misura tutelare oppure di un’inabilitazione ai sensi dell’art. 395 cpv. 2 CC, non comporta un’interdizione/limitazione dei diritti civili del contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 12 ad art. 102-146 LIFD, p. 927; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 10 ad art. 124 LIFD, p. 273);

                                     -   il ricorso è conseguentemente respinto;

                                     -   eventuali difficoltà finanziarie causate dal pagamento delle tasse amministrative potranno semmai formare oggetto di una domanda di condono alla competente istanza;

                                     -   vista la particolare situazione dei contribuenti, questa Camera rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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