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Ticino Camera di diritto tributario 20.09.2011 80.2011.115

20 settembre 2011·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·769 parole·~4 min·2

Riassunto

Procedura: ricorso, multa disciplinare, legittimazione, non altro cantone

Testo integrale

Incarto n. 80.2011.115

Lugano 20 settembre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso dell’11 agosto 2011 contro la decisione del 12 luglio 2011 in materia di multa.

Fatti

                                     -   il 29 aprile 2010, l’RS 1 ha concesso a __________ una proroga fino al 31 dicembre 2010 per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2009;

                                     -   non essendo stata inoltrata la dichiarazione, il 20 gennaio 2011 l’autorità fiscale ha richiamato il contribuente e, su sua richiesta, gli ha poi concesso un’ulteriore proroga fino al 31 marzo 2011;

                                     -   il 15 aprile 2011 l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente una diffida, avvertendolo che in caso di inadempimento dell’obbligo di collaborazione a suo carico gli avrebbe inflitto una multa disciplinare;

                                     -   con decisione del 27 maggio 2011, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di 1'000 franchi, per violazione degli obblighi di procedura;

                                     -   con scritto del 21 giugno 2011, l’amministrazione delle contribuzioni del Canton __________ (RI 1 __________ ha postulato l’annullamento della multa in questione, argomentando di aver chiesto il 22 febbraio 2011 una nuova proroga;

                                     -   considerando la lettera in discussione come un reclamo contro la decisione di multa, l’RS 1 ha respinto il gravame con decisione del 12 luglio 2011, rilevando che dopo la diffida del 15 aprile 2011 il contribuente non aveva né inoltrato la dichiarazione né chiesto un’ulteriore proroga;

                                     -   con ricorso dell’RI 1chiede nuovamente l’annullamento della multa inflitta dall’Ufficio di tassazione a __________, rilevando che nei suoi confronti è stata intrapresa un’ispezione contabile.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   il ricorso in esame è tempestivo ma chi lo ha interposto non è legittimato a ricorrere;

                                     -   per il combinato disposto degli articoli 266 cpv. 4 LT (secondo cui alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso) e 227 cpv. 1 LT (secondo cui il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario), è legittimato ad impugnare la decisione dell’Ufficio di tassazione solo il contribuente;

                                     -   d’altronde, la multa in questione è stata inflitta al contribuente per violazione dell’art. 257 cpv. 1 lett. a LT, secondo cui è punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

.                                    -   poiché l’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta è posto a carico dei contribuenti (art. 198 cpv. 1 LT), è evidente che la sanzione per violazione di tale obbligo può essere inflitta solo ai contribuenti;

                                     -   ne consegue che l’autorità fiscale di un altro cantone non è certamente legittimata ad impugnare né la decisione con cui l’autorità fiscale ticinese ha inflitto una multa ad un contribuente né la decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo contro la multa disciplinare;

                                     -   l’autorità ricorrente fonda la propria legittimazione sul fatto che l’Ufficio di tassazione le ha intimato la decisione con cui ha respinto il suo reclamo contro la multa disciplinare inflitta a __________;

                                     -   è tuttavia evidente che la stessa autorità fiscale ticinese avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il reclamo interposto dall’Ufficio di tassazione del Canton __________;

-il ricorso è pertanto irricevibile;

                                     -   vista la particolarità del caso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostanze l’esito del ricorso;

                                     -   non si può negare infatti che l’Ufficio di tassazione, considerando reclamo contro la decisione di multa la lettera indirizzatagli dall’autorità fiscale del Canton __________, abbia tratto in inganno quest’ultima, inducendola a ritenere di poter interporre ricorso a questa Camera.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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