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Ticino Camera di diritto tributario 17.08.2010 80.2010.85

17 agosto 2010·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,446 parole·~12 min·2

Riassunto

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sostituzione tenda avvolgibile con tettoia, risanamento legnaia, migliorie

Testo integrale

Incarto n. 80.2010.85

Lugano 17 agosto 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 19 giugno 2010 contro la decisione del 20 maggio 2010 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                  A.   RI 1 è proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________, dove dispone di un appartamento in cui abita con la famiglia e di locali ceduti in locazione alla __________ __________.

                                         È inoltre proprietario del mapp. n. __________, su cui sorge una casa di vacanza ai__________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente e la moglie RI 2 dichiaravano i seguenti redditi della sostanza immobiliare:

                                         per il mapp. n. __________:                                fr. 19'600.–

                                         per il mapp. n. __________:                                fr.    2'400.–

                                         Facevano inoltre valere le seguenti spese di gestione, amministrazione e manutenzione:

·        per il mapp. n. __________:

o     acqua potabile e acqua industriale        fr.       206.–

o     fognatura, spazzatura e depurazione     fr.         80.–

o     premi d’assicurazione                              fr.   1’582.–

o     manutenzione                                            fr.    9'311.–

o     totale                                                          fr. 11'179.–

·        per il mapp. n. __________:

o     premi d’assicurazione                              fr.       618.–

o     manutenzione                                            fr.    2'749.–

o     totale                                                          fr.    3'412.–

                                         In una comunicazione allegata alla dichiarazione, i contribuenti spiegavano che fra le spese di manutenzione della casa d’abitazione figuravano in particolare quelle per la posa di una tettoia (fr. 5'963.–). A causa di infiltrazioni d’acqua, avevano chiesto un preventivo per rifare la copertura e l’isolazione della terrazza al 1° piano antistante al giardino d’inverno, ma il costo preventivato (fr. 9'146.–) era superiore a quello per la posa della tettoia.

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD con decisione del 24 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 83'500.– per l’IC ed in fr. 109'000.– per l’IFD. Per quanto attiene alle spese di gestione, amministrazione e manutenzione degli immobili, le ammetteva limitatamente a fr. 5'277.– e precisamente:

·        per il mapp. n. __________:

o     acqua potabile e acqua industriale        fr.           –.–

o     fognatura, spazzatura e depurazione     fr.           –.–

o     premi d’assicurazione                              fr.   1’582.–

o     manutenzione                                            fr.   1’962.–

o     totale                                                          fr.    3'544.–

·        per il mapp. n. __________

o     premi d’assicurazione                              fr.       618.–

o     manutenzione                                            fr.   1’500.–

o     totale                                                          fr.   2’118.–

                                         La decisione era così motivata:

                                         Abitazione primaria: la spesa per la formazione della nuova tettoia non può essere posta in deduzione, la giustificazione fatta valere dal contribuente non si può ammettere come sostitutiva dell’intervento __________, tenuto conto del preventivo di spesa del 19.01.2009.

                                         Abitazione secondaria: deduzione ammessa parzialmente a fr. 1'500.– tenuto conto delle nuove strutture costruite, degli ampliamenti, in base ai dati in possesso dell’Ufficio.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 marzo 2010 all’Ufficio di tassazione, postulando il riconoscimento integrale delle spese di manutenzione fatte valere.

                                         In relazione all’abitazione primaria, ribadivano che, a causa delle infiltrazioni d’acqua constatate in casa, avrebbero dovuto risanare la terrazza-tetto, intervento il cui costo era stato preventivato in fr. 9'146.–. Avevano allora optato per un’alternativa meno dispendiosa, consistente nella posa di una tettoia, che a loro avviso non aveva comportato una miglioria, non avendo reso abitabile la terrazza.

                                         Per l’abitazione secondaria, argomentavano che le spese sostenute si riferivano al risanamento di una legnaia risalente agli anni ’70, che era pericolante.

                                         L’autorità fiscale si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 1° aprile 2010, chiedendo loro di documentare meglio i lavori relativi all’abitazione secondaria. Il 21 aprile 2010, i contribuenti inviavano delle fotografie della legnaia prima e dopo l’intervento.

                                         Con decisione del 20 maggio 2010, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         In base alle informazioni e ai documenti di cui l’Ufficio di tassazione è in possesso nessuna componente di manutenzione può essere ammessa rispetto ai lavori di costruzione della tettoia presso l’abitazione primaria di __________.

                                         Le spese già ammesse per l’abitazione secondaria (__________) certo bastano a coprire la componente di manutenzione d’immobile che soltanto molto generosamente può essere rilevata rispetto alla costruzione della legnaia. In sostanza quanto già molto generosamente ammesso nella primaria decisione esclude la possibilità di riconoscere ulteriori possibili costi fatti valere in deduzione dai contribuenti.

                                         Le classificazioni di spesa già ammesse devono senz’altro essere almeno confermate.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ripropongono la richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile tutte le spese sostenute per gli interventi sugli immobili di loro proprietà. Per quanto concerne la casa d’abitazione, oltre alla costruzione della tettoia, chiedono la deduzione delle spese per il collaudo anti incendio e per il controllo dell’impianto elettrico. Postulano inoltre la deduzione “dell’imposta sul valore degli immobili”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

                                         1.2.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992). La deduzione complessiva ammonta:

·        al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;

·        al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

                                         1.3.

                                         La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione, oltre a tutti i premi d’assicurazione fatti valere, anche spese di manutenzione per le due case, rispettivamente nella misura di fr. 1'962.– per l’abitazione primaria e di fr. 1'500.– per quella di vacanza.

                                         Nel primo caso, l’importo è composto da numerose piccole spese per l’acquisto di materiale vario (viti, tasselli, canali per cavi elettrici, silicone, vernici, neon, lampadine ecc.), oltre che di una cabina doccia. Sono state escluse invece le spese per la tettoia (fr. 4'856.–) e per i lavori del lattoniere (fr. 1'108.–), come pure quelle per il collaudo antincendio (fr. 350.–) e per il controllo dell’impianto elettrico (RASI; fr. 650.–).

                                         Nel secondo caso, per tutti i costi connessi con il risanamento della legnaia, l’Ufficio ha ammesso in deduzione l’importo di fr. 1'500.–, invece di quello di fr. 2'794.–, fatto valere dai ricorrenti.

                                         2.2.

                                         In relazione alla costruzione della tettoia sul tetto-terrazzo della casa d’abitazione primaria, si tratta evidentemente di un costo di investimento. Come si evince dalle fotografie prodotte dagli insorgenti, prima dell’intervento vi era già una tettoia su parte della facciata interessata. Per effetto dei lavori in discussione, la tettoia esistente è stata praticamente prolungata fino a coprire l’intera lunghezza della facciata. Rispetto alla sistemazione precedente, caratterizzata dall’esistenza di una semplice tenda avvolgibile, è difficile negare che vi sia stato un miglioramento qualitativo, che non può certo essere qualificato manutenzione. Diversa sarebbe stata la valutazione se si fosse proceduto alla riparazione della tenda esistente od alla sua sostituzione con una nuova. Ma sostituire una tenda da sole in tela con una tettoia coperta con tegole costituisce un intervento che non può certo essere considerato manutenzione. 

                                         La circostanza che i ricorrenti abbiano deciso di posare la tettoia quale soluzione alternativa, e più vantaggiosa, rispetto al risanamento dello stesso tetto-terrazza, è ininfluente. Se davvero il tetto necessitava di un risanamento, a causa del deterioramento del materiale isolante, non è certo con la posa di una tettoia che il problema viene risolto. Altrimenti detto, una manutenzione del tetto presuppone che si intervenga sul tetto stesso che è risultato danneggiato.

                                         2.3.

                                         Passando alla legnaia situata in prossimità della casa di vacanza ai __________, la decisione impugnata, che ha ammesso quasi metà dei costi fatti valere dai contribuenti, appare effettivamente generosa. La cosiddetta legnaia è infatti una costruzione indipendente dalla casa stessa e non è neppure censita, tanto è vero che, come ha potuto constatare l’autorità di tassazione, gli interventi in discussione sono avvenuti senza che fosse stata inoltrata all’autorità comunale una domanda di costruzione o anche solo una notifica. La situazione descritta sarebbe già sufficiente per escludere che qualsiasi intervento su una simile costruzione possa essere qualificato manutenzione immobiliare.

                                         In ogni caso, anche a questo proposito, il semplice confronto fra la situazione precedente l’intervento e quella successiva, come si può osservare dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti, non fa altro che avvalorare la conclusione che precede. Il lavoro intrapreso ha indubbiamente migliorato la qualità della costruzione, rendendola molto più solida e resistente alle intemperie.

                                   3.   3.1.

                                         Gli insorgenti chiedono poi la deduzione delle spese per il collaudo antincendio (fr. 350.–) e per il controllo dell’impianto elettrico (fr. 650.–), come pure dell’imposta “sul valore degli immobili”.

                                         I primi due costi erano già stati chiesti in deduzione con la dichiarazione fiscale, il terzo con il reclamo. Nella decisione impugnata, tuttavia, l’autorità di tassazione non ha spiegato perché ne abbia negato la deduzione dal reddito imponibile dei ricorrenti.

                                         3.2.

                                         Si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         L'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

                                         3.3.

                                         Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è manifestamente inadeguata ai requisiti legali indicati, non pronunciandosi del tutto sulla questione della deduzione delle spese per il collaudo antincendio e per il controllo dell’impianto elettrico come pure delle imposte immobiliari.

                                         La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata su questi aspetti.

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia è solo parzialmente posta a carico dei ricorrenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Nella misura in cui si riferisce alle spese di manutenzione degli immobili in senso stretto, il ricorso è respinto.

                                         1.2.  Nella misura in cui si riferisce alle spese per il collaudo antincendio e per il controllo dell’impianto elettrico come pure alle imposte immobiliari, la decisione su reclamo del 20 maggio 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione motivata.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    900.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       90.–

                                         per un totale di                                                       fr.    990.–

                                         sono a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (660.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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