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Ticino Camera di diritto tributario 17.06.2010 80.2010.82

17 giugno 2010·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·875 parole·~4 min·2

Riassunto

Revisione: autorità competente, ultima che ha deciso nel merito, rimedi giuridici, quelli ammessi contro la decisione anteriore

Testo integrale

Incarto n. 80.2010.82

Lugano 17 giugno 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso dell’11 giugno 2010 contro la decisione del 14 maggio 2010 in materia di revisione delle tassazioni IC/IFD 2005 - 2006 - 2007.

Fatti

                                     -   con tre decisioni del 7 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava a RI 1 le tassazioni IC/IFD 2005, 2006 e 2007, allestite d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale;

                                     -   la contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 10 aprile 2009, nel quale chiedeva di “pazientare ancora qualche mese”, essendo ancora in corso la divisione della comunione ereditaria fu __________;

                                     -   l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla reclamante con scritto del 4 maggio 2009, avvertendola che una tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo provando che la stessa è manifestamente inesatta e che il reclamo doveva indicare motivazioni, fatti e mezzi di prova;

                                     -   l’autorità fiscale avvertiva la contribuente che, se il reclamo non fosse stato completato entro il 25 maggio 2009, sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   non essendo pervenuta alcuna risposta, con tre decisioni del 17 giugno 2009 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo;

                                     -   un ricorso alla Camera di diritto tributario contro tali decisioni è stato ritirato dalla contribuente con scritto del 14 agosto 2009;

                                     -   con istanza del 6 maggio 2010, RI 1 chiedeva all’Ufficio di tassazione la revisione delle tassazioni 2005, 2006 e 2007;

                                     -   l’istanza veniva respinta dall’autorità fiscale con decisione del 14 maggio 2010;

                                     -   la contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo dell’11 giugno 2010 all’Ufficio di tassazione;

                                     -   con scritto del 15 giugno 2010, l’Ufficio di tassazione ha trasmesso a questa Camera il reclamo della contribuente, ritenendo data la sua competenza.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;

                                     -   la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

                                     -   in materia d'imposta federale la domanda di revisione  deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre 1999; inoltre Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 1a ad art. 149 LIFD, p. 474);

                                     -   è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;

                                     -   anche per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);

                                     -   ne consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell’istanza di revisione era dell'Ufficio di tassazione, che ha deciso per ultimo nel merito;

                                     -   la decisione di cui è stata chiesta la revisione era però la tassazione d’ufficio del 7 aprile 2009, in quanto si tratta dell’ultima decisione di merito;

                                     -   con la decisione su reclamo del 17 giugno 2009, infatti, l’autorità fiscale non è entrata nel merito delle contestazioni della contribuente, sicché la revisione non poteva avere per oggetto tale decisione; 

                                     -   contro la decisione che ha respinto l’istanza di revisione sono poi ammessi ancora i rimedi del reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, come disposto dagli articoli 234 cpv. 3 LT e 149 cpv. 3 LIFD;

                                     -   contro la decisione che ha respinto l’istanza di revisione di quest’ultima è pertanto ammesso il reclamo allo stesso Ufficio di tassazione;

                                     -   gli atti sono pertanto rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché entri nel merito del reclamo della contribuente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché entri nel reclamo dell’11 giugno 2010.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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