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Ticino Camera di diritto tributario 14.02.2012 80.2010.80

14 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,640 parole·~18 min·4

Riassunto

Assoggettamento illimitato: domicilio, posizione dirigenziale, alloggio a disposizione nel luogo di lavoro, onere della prova

Testo integrale

Incarto n. 80.2010.80

Lugano 14 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretaria

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso dell’11 giugno 2010 contro la decisione del 12 maggio 2010 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

                                  A.   RI 1 è consigliere delegato della __________ SA, di __________, società controllata dalla __________ SA, di cui il contribuente detiene una quota del 65%.

                                         RI 1 ha annunciato il trasferimento del suo domicilio da __________ a __________ (__________) il 30 novembre 2000. Da allora è rimasto limitatamente assoggettato alle imposte sul reddito e sulla sostanza nel Canton Ticino solo quale proprietario di sostanza immobiliare.

                                  B.   Con scritto del 22 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione di __________ si rivolgeva al contribuente, invitandolo a produrre la seguente documentazione:

·        giustificativi a comprova dei costi di gestione dell’immobile di __________, negli anni dal 2003 al 2007, per energia elettrica, acqua potabile, spese condominiali;

·        un’attestazione del comune di __________, che certifichi che “quale domiciliato, risiede, abita e rientra regolarmente nel comune durante l’anno”;

·        copia delle dichiarazioni fiscali con allegati, presentate all’autorità fiscale del Canton __________ negli anni dal 2003 al 2006.

                                         Non essendo pervenuta alcuna risposta, l’Ufficio la ripeteva il 5 novembre 2008, attribuendo al contribuente un termine fino al 16 novembre 2008 ed avvertendolo che in caso di inosservanza gli avrebbe inflitto una multa e avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

                                         Il 12 dicembre 2008, il contribuente trasmetteva all’autorità fiscale i seguenti documenti:

·        certificato di domicilio del comune di __________ (SZ);

·        conteggio delle spese condominiali dell’appartamento di __________ per il 2005, il 2006 e il 2007;

·        decisioni di tassazione del Canton __________ per i periodi fiscali dal 2003 al 2006.

                                  C.   Con decisione del 18 febbraio 2009, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2007, nella quale il reddito imponibile per l’IC era commisurato in fr. 1'961'700.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 1'983'800.–; per l’IFD il reddito imponibile ammontava a fr. 1'996'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 2'003'400.–. Per l’imposta sulla sostanza, l’imponibile era stabilito in fr. 23'147'000.– e la sostanza determinante per l’aliquota in fr. 24'906'000.–.

                                         Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale argomentava che le “specifiche richieste formulate” al contribuente durante la procedura di tassazione non avevano trovato risposta, sicché “l’autorità fiscale sulla base delle informazioni in suo possesso ritiene che il centro effettivo degli interessi personali del contribuente, nonché la funzione dirigenziale svolta in seno alle __________ SA di __________, fanno sì che il domicilio fiscale del contribuente sia stabilito nel Comune di __________”. L’autorità si riservava inoltre il diritto di “procedere a un recupero d’imposta relativo ai periodi fiscali precedenti”.

                                  D.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 marzo 2009, nel quale sosteneva di essere limitatamente imponibile nel Canton Ticino solo in quanto proprietario di sostanza immobiliare. Aveva infatti trasferito il domicilio nel Canton __________ per motivi privati e per “ragioni strategiche”: la posizione geografica e la facilità di incontrarvi i rappresentanti del gruppo francese che costituisce il cliente principale dell’impresa di cui è amministratore. Il reclamante osservava poi di essere proprietario di una casa in __________, dove abita la sua compagna, con la loro figlia comune, che vi frequenta le scuole. Contestava di poter essere considerato domiciliato a __________ solo perché dirige un’azienda e sottolineava che l’alloggio di servizio della ditta non può essere ritenuto il centro dei suoi interessi, anche se vi pernotta un paio di volte alla settimana.

                                         L’Ufficio di tassazione, in data 23 febbraio 2010, lo invitava a produrre “giustificativi a comprova dei costi di gestione per l’abitazione di __________ sostenuti nel 2007 per energia elettrica, spese telefoniche, acqua potabile, ecc.”.

                                         Il 4 marzo 2010, il reclamante trasmetteva all’Ufficio i conteggi del consumo di energia elettrica, precisando di non avere un’utenza telefonica fissa.

                                  E.   L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 12 maggio 2010, ribadendo che a suo avviso il reclamante era illimitatamente imponibile nel Canton Ticino. Nella motivazione, dopo avere ricordato le basi legali applicabili e la loro interpretazione nella giurisprudenza del Tribunale federale, sosteneva in particolare quanto segue:

                                         “Nella fattispecie, i requisiti cumulativi richiesti perché il contribuente sia da ritenersi durevolmente stabilito in un luogo non sono soddisfatti: oltre al fatto di trascorrere solamente da uno a un giorno e mezzo la settimana a __________ (SZ), il contribuente ha sì comprovato di sostenere delle spese condominiali legate alla sua proprietà di __________ (__________) come pure l’uso di energia elettrica, gasolio e acqua, tuttavia in quantitativi non sufficienti per comprovarne una residenza durevole ai sensi della giurisprudenza poc’anzi citata. Anche la condizione temporale della durata della permanenza nel Canton __________ non può essere data: la sua attività dirigenziale, che comprende quindi anche gli spostamenti in Svizzera e all’estero, si svolge in Ticino dove ha sede la __________ SA.

                                         (…) In concreto, sono sì stati compiuti tutti gli atti formali per trasferire il domicilio da __________ a __________, tuttavia le circostanze fattuali portano a ritenere che il domicilio fiscale primario del contribuente sia in Ticino e per la precisione a __________”.

                                         In conclusione, l’autorità fiscale rilevava che la posizione dirigenziale del contribuente in seno alla ditta “fa sì che si possa presumere che il signor RI 1 vi nutra delle intense relazioni economiche che ne coinvolgono appieno la personalità”, sicché il centro degli interessi vitali era a __________.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere assoggettato illimitatamente nel Canton Ticino.

                                         L’insorgente esordisce definendo metodicamente inammissibile che l’autorità fiscale fondi l’assoggettamento nel Cantone sulla base della verifica dell’inesistenza del domicilio in un altro cantone.

                                         Fa notare che egli è proprietario di un appartamento confortevole nel Canton __________, mentre a __________ pernotta nella foresteria della __________ SA, come se fosse un cliente qualsiasi.  

                                         Rileva di non avere vincoli familiari nel Canton Ticino, se non una sorella a __________.

                                         Contesta quindi le considerazioni dell’Ufficio di tassazione in merito all’insufficienza del consumo di elettricità, gasolio ed acqua, non essendo noti dati di confronto.

                                         L’insorgente ritiene altresì che la giurisprudenza del Tribunale federale citata dall’Ufficio di tassazione, in merito all’assoggettamento di un contribuente che occupa una funzione dirigente, presuppone che egli risieda nel luogo di lavoro durante tutta la settimana, per rientrare al domicilio “secondario” alla fine della settimana. Nella fattispecie, egli non risiederebbe a __________ in modo tanto intenso, ma avrebbe acquistato un appartamento nel Canton __________ proprio per i vantaggi legati alla sua posizione.

G.Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2010, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. L’autorità fiscale contesta in particolar modo che non possa applicarsi alla fattispecie la giurisprudenza che concerne il dirigente: “nel contesto che ci occupa, il contribuente dispone presumibilmente di due alloggi di servizio, utilizzati entrambi per ragioni professionali, in due Cantoni diversi. Il contribuente è un lavoratore dipendente, occupa una posizione dirigenziale in seno alla __________ SA sia alla __________ SA e non è sposato. La compagna e la figlia vivono stabilmente in __________ dalla scolarizzazione della figlia (settembre 2007). Il centro degli interessi vitali ideali del contribuente è eventualmente a __________, in __________, e non a __________, come da lui sostenuto. Tuttavia, essendo in questa fattispecie gli interessi economici preponderanti, il domicilio fiscale principale è presunto a __________, dove, differentemente da __________, le quattro condizioni poste dalla giurisprudenza consolidata (…) riguardo alla funzione dirigenziale sono soddisfatte (…)”.

H.  All’udienza del 10 novembre 2010 il contribuente si è riconfermato nel suo ricorso. Ha, in particolare, contestato le affermazioni dell’autorità fiscale che pretenderebbe un’inversione dell’onere della prova. Egli ritiene inoltre che la giurisprudenza sulla funzione di dirigente non sia applicabile alla fattispecie: prima andrebbero esaminati gli elementi oggettivi e soggettivi del domicilio. L’Ufficio di tassazione ha chiesto per contro la riconferma della decisione impugnata, ritenendo __________ il luogo di domicilio del ricorrente in quanto sede della __________ SA.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella presente fattispecie, è controverso se il ricorrente sia illimitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino, a __________, oppure nel Canton __________, a __________.

                                         1.2.

                                         Il diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

                                         1.3.

                                         Una persona ha il domicilio fiscale nel Cantone, secondo l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

                                         A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore.

                                         1.4.

                                         Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni vitali (“Lebensverhältnisse”), di carattere sia ideale sia materiale. Di regola il domicilio fiscale coincide con quello civile (Locher/Locher, Die Praxis der Bundessteuern, III Teil: Doppelbesteuerung, § 3, I A, 1). Tuttavia se i presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi (ciò che è il caso quando il posto di lavoro non coincide con la località di residenza abituale), vale il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense (cfr. Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2 aa ediz., Lugano 2010, p. 24; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105; DTF 131 I 145; DTF 125 I 458).

                                         Il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova, in linea di principio, al luogo di lavoro o al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività, che gli permette di provvedere ai suoi bisogni (DTF 125 I 54). Per i contribuenti sposati i legami creati dai rapporti familiari sono tuttavia considerati più forti di quelli intrecciati sul posto di lavoro: per questa ragione queste persone sono imponibili nel luogo di domicilio della famiglia (DTF 125 I 54; DTF 125 I 458). Quando un contribuente sposato che esercita un’attività lucrativa dipendente (senza avere una funzione dirigente) ritorna ogni sera dalla sua famiglia, il suo domicilio fiscale è da ritenersi nel luogo di residenza di quest’ultima. Lo stesso dicasi per il contribuente che rientra da moglie e figli ogni fine settimana e nel suo tempo libero (“Wochenaufenthalter”) (Locher, op. cit., p. 28).

                                         Per contro, nel caso di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di lavoro assume una rilevanza più accresciuta (RDAT II-1993 pag. 346 segg., n. 2t). Infatti il luogo di dimora durante la settimana prevale quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29). Pertanto, allorquando il contribuente (dirigente) rientra al domicilio della famiglia unicamente nei fine settimana e nel suo tempo libero, il Tribunale federale ha ammesso che quest’ultimo abbia il suo domicilio fiscale primario al luogo di lavoro (DTF 121 I 14; DTF 104 Ia 264; DTF 132 I 29; Locher, op. cit., p. 29). Se il partner che lavora rientra generalmente al luogo di residenza della famiglia (pendolare, “Pendler”), il luogo di residenza della famiglia è anche il domicilio fiscale primario. Di nessuna importanza il fatto se egli occupi o meno una posizione dirigenziale (Locher, op. cit., p. 28). L’Alta Corte ammette prevalere il rapporto di lavoro sui legami famigliari e sociali unicamente nel caso in cui il contribuente occupi una posizione dirigenziale in una società economicamente importante, ciò che presuppone che egli assuma una responsabilità particolare e che abbia numeroso personale subordinato (DTF 132 I 29; Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 1 segg.).

                                         Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). 

                                         Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un domicilio alternato (“alternierenden Wohnsitz”) (Locher, op. cit., p. 30).                  

                                         1.5.

                                         Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale nel Cantone è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

                                         - almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

                                         - almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

                                         1.6.

                                         Per quanto attiene all’imposta federale diretta, secondo l’art. 216 cpv. 1 prima frase LIFD, le autorità cantonali riscuotono l’imposta federale diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone.

                                         Su tale base, nella fattispecie l’autorità fiscale ticinese ha assoggettato il ricorrente anche all’imposta federale diretta per il periodo fiscale 2007, quale persona fisica che, alla fine del periodo fiscale, aveva domicilio fiscale nel Cantone.

                                   2.   Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Incombe dunque alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 123 cpv. 1 LIFD; art. 196 seg. LT) e quindi provarne l’esistenza, mentre il contribuente ha l’obbligo di collaborare, deve cioè fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza TF 2C_484/2009 del 30 settembre 2010; sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha ritenuto il ricorrente illimitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino e nel comune di __________. L’Ufficio di tassazione di __________ ha preso tale decisione affermando che “(…) la posizione dirigenziale del contribuente in seno alla __________ SA di __________ fa sì che si possa presumere che il signor RI 1 vi nutra delle intense relazioni economiche che ne coinvolgano appieno la personalità: il centro degli interessi vitali non è dunque a __________ (SZ) bensì __________ (TI) (…)”.

                                         Il ricorrente, il quale ribadisce di essere da anni (dal 2000) domiciliato a __________, rimprovera all’autorità fiscale l’inconsistenza degli elementi sui quali si è fondata per ritenere che egli sia domiciliato in __________.

                                         3.2.

                                         Il contribuente ha affermato che “(…) a __________ [egli] dispone di una confortevole abitazione il cui valore locativo per il 2007 è stato stabilito in CHF 41'975, mentre a __________ non dispone di nessun’abitazione, neppure in locazione. Quando è obbligato a pernottare a __________, egli dorme nella foresteria della __________ SA, con il medesimo trattamento di qualunque cliente si trovasse a pernottarvi. Questa situazione è ben nota all’autorità fiscale che in occasione di un’ispezione fiscale ha accettato le spese della foresteria in sostituzione di quelle (inesistenti) per il pagamento di prestazioni alberghiere; d’altro canto, il ricorrente non ha mai fatto valere deduzioni fiscali per le spese di una camera o simili al di fuori del Comune di __________ (…)” (ricorso 11 giugno 2010, p. 5).

                                         3.3.

                                         Nella giurisprudenza resa fino ad oggi in materia di attività dirigenziale, tutti i contribuenti per i quali il Tribunale federale ha ammesso un domicilio fiscale principale distinto dal luogo di residenza della famiglia, disponevano di un alloggio proprio a loro libera disposizione sul luogo di lavoro (v. supra, consid. 1.4).

                                         A tale riguardo, la decisione impugnata appare in contrasto con la giurisprudenza citata.

                                         La tesi sostenuta dall’insorgente è che egli, i rari giorni in cui, nel periodo fiscale litigioso, si trovava nel Cantone Ticino [“(…) in media 2 volte la settimana, principalmente nei giorni lavorativi (…)” (reclamo 18 marzo 2009, p. 4)], soggiornava presso la foresteria della __________ SA a __________. Questo alloggio non sarebbe tuttavia stato riservato esclusivamente ad RI 1, come peraltro anche confermato dal rapporto dell’ispettorato fiscale del 1° dicembre 2009: “(…) Nell’area industriale di proprietà della contribuente è compresa anche un’abitazione (villetta) che, secondo quanto ci è stato detto dal Signor __________, viene in parte impiegata anche come ‘foresteria’ per ospitare eventuali clienti, fornitori o visitatori che, per qualsiasi motivo, avessero bisogno di trovare un alloggio. Egli ha infatti fatto rimarcare che, in contabilità, sono presenti poche spese per pernottamenti in hotel. Non ha tuttavia escluso un uso, saltuario, anche da parte degli azionisti e/o persone vicine (…)”.

                                         Il ricorrente sottolinea che per contro a __________ egli possiede un appartamento in proprietà, acquistato dieci anni or sono, allorquando egli lasciò il suo domicilio di __________.

                                         3.4.

                                         Né dalla decisione impugnata né dalle osservazioni al ricorso emergono indicazioni in merito all’esistenza di un ulteriore alloggio a libera disposizione di RI 1 a __________ o in un’altra località del Canton Ticino né ad una sua convivenza nello stesso Comune/Cantone. Come rilevato anche dal ricorrente, l’autorità resistente ha insistito più sui dubbi in merito alla sua permanenza a __________ (__________) che non sulle prove, o perlomeno sugli indizi, su cui si fonderebbe la sua residenza nel Canton Ticino. Concretamente, non risulta essere stata approfondita la questione dell’asserito uso della foresteria: non è noto di quanti locali si componga, se esista un registro delle presenze, con quale frequenza vi soggiornasse il contribuente, eventualmente di quanta autonomia disponesse quest’ultimo nel godimento   degli spazi a disposizione.

                                         Neppure vi sono riscontri in merito all’intensità della presenza dell’insorgente nella sede dell’impresa. All’affermazione del ricorrente, di aver trascorso in media solo due giorni alla settimana nel Cantone, l’autorità di tassazione non ha in particolar modo opposto alcuna contestazione. Anche a tale riguardo, il personale della __________ SA avrebbe con ogni probabilità potuto offrire qualche indicazione utile. Se non altro, si sarebbero potute ricavare informazioni più precise in merito all’organizzazione del lavoro dell’impresa, al suo management, per farsi un’idea della compatibilità della presenza ridotta del ricorrente con le sue mansioni e responsabilità.

                                         3.5.

                                         Ne consegue che, sulla base degli accertamenti fin qui compiuti dall’Ufficio di tassazione, la decisione impugnata non può essere confermata. Infatti, anche se si dovesse ritenere che quella esercitata da RI 1 sia – per l’importanza dell’impresa, per le responsabilità assunte dal contribuente e per il numero dei dipendenti – un’attività dirigenziale, l’autorità fiscale è venuta meno al suo onere di provare l’esistenza di un alloggio nel luogo di lavoro, cioè a __________.

                                         All’autorità fiscale incombe infatti provare, per dimostrare un assoggettamento fiscale illimitato nel Canton Ticino nel periodo fiscale 2007, che l’intensità dei legami personali e sociali intessuti da RI 1 con il Canton Ticino sia più forte che con il Canton __________. Va ricordato comunque che il ricorrente ha il dovere di collaborazione, sancito agli art. 126 LIFD e 200 LT, nei confronti dell’autorità fiscale.

                                   4.   La decisione è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché, eseguiti ulteriori accertamenti, si pronunci nuovamente.

                                         In considerazione dell’esito del ricorso, non si prelevano tassa di giustizia né spese. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione 12 maggio 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 800.-- per ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria:

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