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Ticino Camera di diritto tributario 16.12.2011 80.2010.43

16 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,856 parole·~9 min·2

Riassunto

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese commercialmente giustificate, fiduciario commercialista, corsi per lo sviluppo della personalità, Scientology

Testo integrale

Incarto n. 80.2010.43

Lugano 16 dicembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 23 marzo 2010 contro le decisioni del 24 febbraio 2010 in materia di IC e IFD 2003 e 2004.

Fatti

                                  A.   RI 1 svolge l’attività indipendente di fiduciario commercialista a __________. Nelle dichiarazioni fiscali per i periodi 2003 e 2004, ha dichiarato redditi professionali di rispettivamente fr. 5'566.– nel 2003 e fr. 52'775.– nel 2004. Fra i costi risultanti dal conto economico figuravano in particolare spese per “corsi e seminari d’istruzione professionali” per fr. 44'083.– nel 2003 e fr. 12'381.85 nel 2004; inoltre spese di trasferta e di rappresentanza per fr. 18'445.75 nel 2003 e fr. 4'052.65 nel 2004.

                                  B.   L’Ufficio di tassazione del circondario di Lugano Città ha notificato in data 6 dicembre 2006 la decisione di tassazione IC e IFD 2003 al contribuente ed alla moglie RI 2, commisurando  il reddito imponibile in fr. 95'100.– per l’IC ed in fr. 96'900.– per l’IFD. Lo stesso giorno ha pure notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2004, nelle quali il reddito imponibile è stato determinato in fr. 54'800.– per l’IC ed in fr. 55'200.– per l’IFD.

                                         In particolare, l’autorità di tassazione ha ripreso i costi per corsi e seminari, rilevando che si riferivano alla frequenza di corsi organizzati da __________. Inoltre, ha ripreso l’importo di fr. 10'000.– su un totale 18’445.– di spese di rappresentanza e trasferta per il viaggio negli __________ per seguire i citati corsi.

                                  C.   Il contribuente in data 5 gennaio 2007 ha interposto reclamo contro l’Ufficio di tassazione postulando la deduzione degli importi indicati nelle dichiarazioni fiscali degli anni 2003 e 2004 e sottolineando la necessità dei corsi frequentati ai fini dello svolgimento della sua nuova attività professionale.

                                         L’autorità fiscale ha respinto il reclamo, con decisione del 24 febbraio 2010, riconfermandosi integralmente nelle proprie considerazioni: le spese per i corsi organizzati da __________ sono state considerate di natura privata. Per quel che riguarda la deduzione delle spese di rappresentanza e di trasferta, anche in questo caso l’autorità di reclamo si è limitata a considerare solo in parte l’importo indicato dal contribuente: è stata riconfermata la ripresa per fr. 10'000.- a fronte della richiesta del contribuente di dedurre fr. 18'445.-.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la decisione dell’autorità di tassazione, asserendo che il marito, a seguito dell’apertura di una nuova attività professionale in qualità di fiduciario commercialista, al fine di migliorare la propria capacità professionale, ha deciso di intraprendere dei corsi di perfezionamento personale: nel caso concreto si è recato negli Stati Uniti per circa 4 mesi a seguire dei corsi di __________. A sostegno della sua tesi il ricorrente pone l’accento sul fatto che i materiali e le tematiche di studio sono particolarmente innovative e personalizzate. In altre parole il contribuente ritiene di essere ora più performante nella propria professione. In conclusione il contribuente postula in via principale la deduzione integrale di tali importi, subordinatamente che gli stessi siano dedotti nella misura del 50%. Inoltre il ricorrente chiede la deduzione totale delle spese di trasferta e rappresentanza e più precisamente fr. 18'445.-.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nel merito è contestata la deducibilità delle spese professionali di reddito da attività indipendente di fr. 44'083.—, anno 2003, e di fr. 12'381.-, anno 2004, per la frequenza da parte del ricorrente di corsi __________.

                                         1.2.

                                         Sia secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.

                                         1.3.

                                         In caso di attività lucrativa dipendente le deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale (lett. d).

                                         In caso di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).

                                         1.4.

                                         La dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba essere omogenea, debba cioè fare astrazione dalla fonte di reddito ed essere quindi applicabile sia ai redditi da attività indipendente sia ai redditi da attività dipendente sia ai redditi della sostanza (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 217, inoltre p. 184).

                                         L’attuale tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).

                                         Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).

                                         Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76, consid. 3.2).

                                         1.5.

                                         L’opinone di questa Camera è che non ci sia nessuna stretta relazione tra l’attività professionale del ricorrente e la frequenza dei corsi di __________.

                                         Il perfezionamento professionale è appunto da intedendersi come l’acquisizione di conoscenze che permettono di aggiornare le proprie competenze in un determinato ambito professionale. I corsi di __________ si orientano invece sullo sviluppo della personalità del partecipante, esercitano un forte influsso sull’attitudine dell’individuo ad essere più intraprendente e si concentrano su uno sviluppo interiore della persona (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 27 agosto 1993, StE 1994 B 27.4 n.10 consid. c). Sebbene non spetti a questa Camera valutare i benefici che si possono trarre dalla frequenza di tali corsi, è innegabile che lo sviluppo della personalità non ha nulla a che vedere con un aggiornamento professionale.

                                         Né dalla documentazione prodotta dall’insorgente né dalle argomentazioni proposte con il suo ricorso emerge un legame diretto fra i costi sostenuti e l’esercizio della sua professione di fiduciario commercialista. Al contrario, egli stesso sottolinea che l’obiettivo dei corsi frequentati era soprattutto quello di condurre ad una crescita della sua personalità. A suo avviso, lo sviluppo della sua personalità è certamente un elemento imprescindibile per meglio interagire con la propria clientela ed essere più performante nella propria attività. Da un punto vista oggettivo le conoscenze che sono richieste per lo svolgimento della sua professione sono altre e ben più mirate; egli avrebbe bisogno di perfezionarsi con delle conoscenze che siano in stretta relazione alla propria attività di fiduciario commercialista.

                                         In definitiva non si può pertanto ritenere che le spese sostenute per i corsi di __________ siano legate al conseguimento del suo reddito professionale. Se anche il contribuente avesse rinunciato a tali corsi, il suo reddito non ne sarebbe compromesso.

                                         In altre parole, nel caso concreto l’interesse personale del ricorrente nei confronti di __________ è in realtà il motivo principale che lo ha indotto a seguire questi corsi. Inoltre non sussiste alcuna relazione oggettiva tra questi corsi e l’attività professionale del contribuente.

                                   2.   È litigiosa anche la questione della ripresa delle spese di rappresentanza e di trasferta che il ricorrente ha incluso nel conto economico dell’esercizio 2003, nella misura di fr. 18'445.–, in relazione al viaggio negli __________ per frequentare i corsi __________. L’autorità di tassazione ha ripreso tale importo solo nella misura di fr. 10'000.– considerando tale importo quale quota parte privata del menzionato viaggio.

                                         Il contribuente nel ricorso sostiene che in relazione a tali spese valgono le considerazioni espresse in merito ai corsi di perfezionamento. In altre parole, non nega che le spese di fr. 18'435.– siano da ricondurre al viaggio negli __________.

                                         Ora, sulla base delle considerazioni precedenti, e meglio, che i corsi di __________ non costituiscono corsi di perfezionamento e che quindi i relativi costi non sono spese commercialmente giustificate, non si potrebbe ammettere la deduzione di spese che sono inequivocabilmente in relazione con questi corsi.

                                         Tuttavia l’autorità di tassazione si è limitata ad una ripresa forfettaria di 10'000 franchi non indicando i presupposti che hanno determinato tale decisione.

                                         Poiché non vi è alcuna spiegazione a proposito di tale iniziativa dell’Ufficio di tassazione, in merito a questo aspetto gli atti devono essergli rinviati, affinché accerti se la ripresa in questione ha tenuto conto dell’esistenza di altre spese di rappresentanza nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale del ricorrente.

                                   3.   3.1.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, le argomantazioni dei ricorrenti sono pertanto disattese per quel che riguarda la deducibilità dei corsi __________.

                                         3.2.

                                         Per quel che riguarda invece le spese di rappresentanza, si annulla la decisione e si rinviano gli atti all’autorità di tassazione affinché si pronunci nuovamente sui presupposti che hanno determinato la ripresa forfettaria di fr. 10'000.– per spese di rappresenza.

                                         3.3.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della parte ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Il ricorso è respinto nella misura in cui si riferisce alla ripresa delle spese per la frequenza dei corsi di __________.

                                         1.2.  La decisione su reclamo del 24 febbraio 2010 relativa al periodo fiscale 2003 è annullata nella parte misura in cui si riferisce alla ripresa delle spese di rappresentanza e gli atti sono riviati all’Ufficio di tassazione di Lugano-Città per una nuova decisione in merito a tale aspetto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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