Incarto n. 80.2010.21
Lugano 17 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 febbraio 2010 contro la decisione del 20 gennaio 2010 in materia di IC/IFD 2008.
Fatti
A. Nel periodo fiscale 2008, RI 1 svolgeva l’atti-vità di giardiniere alle dipendenze dell’Albergo __________ di __________. Era inoltre custode di un condominio.
Sua moglie RI 2 aveva invece un’occupazione a tempo parziale (40%) quale impiegata del Cantone presso la __________ a __________. I coniugi erano domiciliati a __________.
B. Nella dichiarazione fiscale 2008, i contribuenti facevano valere le seguenti spese professionali:
· per il marito:
o spese di trasporto (autoveicolo privato) fr. 2'574.–
o doppia economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–
o altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
o spese per attività accessoria dipendente fr. 800.–
o totale fr. 8'974.–
· per la moglie:
o spese di trasporto (autoveicolo privato) fr. 3’432.–
o doppia economia domestica (pasto fuori casa) fr. 2’640.–
o altre spese professionali (forfait) fr. 1’200.–
o totale fr. 7’272.–
C. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 31 dicembre 2009, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile dei coniugi in fr. 85'500.– per l’IC ed in fr. 91'700.– per l’IFD.
Per quanto concerne le spese professionali, aveva ammesso in deduzione, per il marito, solo quelle di trasporto e quelle forfetarie (anche per l’attività accessoria). La doppia economia domestica era stata negata “difettando i requisiti di legge”. Anche per la moglie, era stata negata la deduzione per il pasto fuori casa, con la motivazione che “lavora solo la mattina”.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 dicembre 2009, chiedendo la deduzione parziale delle spese per doppia economia domestica. Per il marito, rilevavano che nei mesi di chiusura dell’albergo (da novembre a metà marzo) non poteva fruire del servizio mensa, per cui si recava al ristorante. Per la moglie, argomentavano che, pur lavorando solo quattro mattine alla settimana, pranzava fuori casa a causa della “grande mole di lavoro”.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 20 gennaio 2010, così motivata:
… come indicato sul certificato di salario della moglie la stessa lavora solo il mattino. In queste condizioni non si giustifica la concessione della deduzione per pasti a mezzogiorno poiché rientra a domicilio.
Il costo del pranzo, che il marito paga al datore di lavoro per consumare i pastio presso l’albergo, è fatturato a prezzo di costo. In queste condizioni non è possibile riconoscere alcuna deduzione.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ripropongono le richieste già contenute nel reclamo. Per il marito, ribadiscono che nei mesi invernali non può pranzare in albergo; per la moglie, osservano che è parzialmente invalida e che pertanto non è in grado di tornare a casa a cucinare dopo mezza giornata di lavoro. Lamentano inoltre che la deduzione per la doppia economia domestica della moglie gli venga negata, dopo che in precedenti periodi fiscali era stata ammessa.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.
1.2.
Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2007 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008).
Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5 cpv. 2 lett. a DE).
Se il costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE).
1.3.
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).
Per il periodo fiscale 2008 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2. 2.1.
La contestazione dei ricorrenti verte dapprima sulla deduzione per doppia economia domestica per il marito. Essi chiedono che sia riconosciuta limitatamente ai mesi invernali, durante i quali la chiusura dell’albergo non gli permette di fruire del vitto offerto dal datore di lavoro; nel caso della moglie, postulano la deduzione per quattro giorni alla settimana, in considerazione dell’invalidità parziale.
2.2.
Nel ricorso, i contribuenti stessi sembrano ammettere che, per i mesi durante i quali l’albergo è aperto, il marito beneficia del ristorante messo a disposizione dal datore di lavoro e non ha pertanto ulteriori spese.
Al ricorso gli insorgenti hanno allegato un conteggio dettagliato della retribuzione mensile e delle relative deduzioni, per dimostrare che nei mesi da gennaio a metà marzo e in quelli di novembre e dicembre non c’è stata alcuna deduzione per il vitto.
Ora, da tale calcolo dettagliato risulta che nei mesi di apertura dell’albergo il contribuente ha potuto sì godere del ristorante del datore di lavoro, ma che per tale prestazione gli è stato dedotto dallo stipendio mensilmente un importo variante da 120 a 260 franchi, a dipendenza verosimilmente del numero dei giorni in cui ha fruito del vitto. Il che significa che il contribuente non gode di pasti gratuiti.
2.3.
Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano tuttavia in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell'attestazione delle rendite (Modulo 11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:
Pasti nella mensa I Buoni pasto / Pagamento dei pasti
La casella è da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un'indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un'indicazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l'Amministrazione fiscale del cantone sede del datore di lavoro
(cfr. Istruzioni citate, n. 10).
Il riferimento alla nota 18 delle stesse istruzioni, in relazione ai buoni pasto, si spiega con il fatto che al di sopra di un certo limite i contributi per i pasti devono addirittura essere aggiunti al salario dichiarato.
2.4.
Come detto, il ricorrente ha pagato i pasti consumati presso l’albergo in cui lavora quale giardiniere. Del resto, il datore di lavoro non ha crociato la casella G. In base all’importo della ritenuta dallo stipendio, si può supporre che il costo giornaliero addebitatogli si aggiri intorno ai 10 franchi. Chiaramente, il costo è inferiore a quello che pagano i clienti dell’albergo e si deve dunque concludere che il contribuente ha diritto a metà della deduzione prevista (fr. 7.50 al giorno).
Ritenendo che la ritenuta di fr. 1'620.– corrisponda ad un importo di fr. 10.– per 162 giorni, il contribuente ha diritto ad una deduzione per doppia economia domestica di fr. 1'215.– (fr. 7.50 per 162 giorni) per i mesi in cui ha fruito del vitto del datore di lavoro.
A tale importo si aggiungono ulteriori fr. 870.– per i mesi di chiusura dell’albergo. Considerando che i giorni lavorativi annui sono mediamente 220, quelli in cui il contribuente ha dovuto consumare il pasto di mezzogiorno in un altro esercizio sono infatti 58. Per ognuno di essi, ha diritto alla deduzione di fr. 15.–.
La deduzione complessiva ammonta pertanto a fr. 2'085.–.
3. Per quanto concerne la moglie, gli insorgenti pretendono che avrebbe a sua volta diritto alla deduzione per doppia economia domestica. Pur lavorando solo a tempo parziale, durante quattro giorni settimanali, avrebbe gravi problemi ad una gamba e farebbe già fatica a stare in ufficio mezza giornata; ritiene che sarebbe “inconcepibile andare a casa a cucinare e a lavare i piatti”, sicché mangerebbe “velocemente qualcosa in giro” prima di rientrare a casa.
L’argomentazione proposta dai ricorrenti non tiene conto del fatto che la deduzione per doppia economia domestica è legata al conseguimento del reddito del lavoro. Essa è giustificata quindi solo quando la causa per cui non è possibile rientrare al proprio domicilio per consumarvi un pasto principale è da ricercarsi nello svolgimento dell’attività lucrativa. Il fatto, in sé comprensibile, che la contribuente abbia fretta di rientrare al domicilio per far riposare l’arto sofferente non è dunque un motivo che può giustificare il riconoscimento della deduzione litigiosa. Cessando il lavoro a mezzogiorno, ella ha senz’altro la possibilità di tornare a casa per il pranzo. Quest’ultima dovrebbe anzi essere l’opzione più ragionevole, pensando proprio alla preoccupazione di non affaticare ulteriormente la gamba.
Per quanto attiene alla deduzione per la moglie, la decisione impugnata merita senz’altro conferma. A tale conclusione non si oppone neppure la circostanza, sottolineata dai ricorrenti, che tale deduzione sia stata ammessa in precedenti periodi fiscali. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, le autorità di tassazione possono riesaminare completamente i fondamenti giuridici e di fatto nell’ambito di ogni nuova tassazione di un contribuente e, se necessario, giungere a conclusioni diverse. Infatti, è solo la singola tassazione a passare in giudicato, per il fatto che, trattandosi di un atto amministrativo limitato nel tempo, esplica effetti giuridici solo per il periodo fiscale interessato (StE 1997 B 93.4 n. 4 consid. 4c).
4. Visto l’esito del ricorso, almeno parzialmente favorevole ai ricorrenti, si rinuncia a porre a loro carico la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 gennaio 2010 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di fr. 2'085.– per spese di doppia economia domestica del marito.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: