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Ticino Camera di diritto tributario 02.02.2011 80.2010.129

2 febbraio 2011·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,164 parole·~11 min·3

Riassunto

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, abitazioni di vacanza, 100% del valore di mer-cato, contestazione dell'importo precedentemente accettato

Testo integrale

Incarto n. 80.2010.129

Lugano 2 febbraio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 25 ottobre 2010 contro la decisione del 29 settembre 2010 in materia di IC 2009.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, in quanto comproprietari del mapp. n. __________ RFD di __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti attribuivano alla casa in questione un valore locativo di fr. 6'886.–, pari a quanto accertato nei precedenti periodi fiscali.

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC 2009, con decisione del 3 giugno 2010, l’CO 1 commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 4'600.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 122'200.–. Il valore locativo dell’abitazione di __________, in particolare, era stabilito in fr.  9'838.–. Nella motivazione della decisione, si diceva che “l’age-volazione prevista nella determinazione del valore locativo delle abitazioni primarie (60/70% del valore di mercato) non è data per le abitazioni secondarie”.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 giugno 2010, contestando l’aumento del valore locativo, che a loro avviso non era mai stato calcolato sulla base del 70% del valore di mercato.

                                         L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 29 settembre 2010, così motivata:

                                         Con effetto 1 gennaio 2009 è intervenuta una modifica legislativa a livello cantonale sulla base della quale l’agevolazione fiscale sul valore locativo delle abitazioni è data unicamente per quelle primarie (60/70% del valore di mercato).

                                         Sulla base delle disposizioni di cui all’art. 20 cpv. 3 LT e art. 21 cpv. 2 LT il valore locativo della casa di vacanza situata a __________, viene rivalutato sulla base del valore locativo già imposto negli anni precedenti e accettati dal contribuente con il seguente calcolo:

                                         valore locativo 2006-2007-2008 fr. 6'886.– : 0.70 = fr. 9'838.– annui.

                                         Per tale motivo il reclamo deve essere respinto.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente il calcolo del valore locativo intrapreso dall’autorità fiscale, lamentando che il reddito dell’immobile era già stato aumentato nella misura del 46,2% a partire dal periodo fiscale 2006. Con il nuovo incremento del periodo fiscale 2009, l’aumento complessivo arriva al 108.8%. Sottolineati i difetti della casa, in particolare per quanto concerne il sistema di riscaldamento, gli insorgenti propongono di elevare il valore locativo a fr. 7'652.–.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’ art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

                                         1.2.

                                         La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).

                                         1.3.

                                         Per quanto qui di interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

                                         Dal 1° gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.

                                         La modifica è stata proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle misure di risanamento dei conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così motivata:

                                         Nella misura in cui la residenza di vacanza resta a disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato in forma piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da condurre all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o provvedimenti nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza, i quali devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a carico di soggetti fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi, presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe media superiore. Osserviamo inoltre che una parte importante di questi contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori cantone o all’estero.

                                         (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 2 del Decreto esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009 (RL 10.2.2.1.1), il valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione (cpv. 1). In mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde di regola al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).

                                         2.2.

                                         In una sentenza di principio del 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.

                                         In primo luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.

                                         D’altra parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione. Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito, dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni.

                                         A titolo abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).

                                   3.   3.1.

                                         Venendo all’esame della fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha stabilito il valore locativo dell’abitazione di vacanza degli insorgenti, partendo da quello stabilito nella tassazione dei periodi fiscali precedenti (fr. 6'886.–), che ha considerato pari al 70% del valore di mercato. Ha quindi diviso tale importo per 70 ed ha poi moltiplicato il risultato per 100. L’importo così determinato (fr. 9'838.–) corrisponderebbe in tal modo al valore di mercato, senza la riduzione riconosciuta ai proprietari di abitazioni primarie.

                                         3.2.

                                         Ora, il problema è che l’importo, che l’autorità fiscale ha considerato pari al 70% del valore di mercato e sulla cui base ha quindi proceduto al calcolo del valore locativo dei ricorrenti, è stato accertato applicando la prassi che, come l’Ufficio di tassazione non poteva non sapere, era già stata ripetutamente considerata illegale.

                                         Ne viene che anche il risultato del calcolo in questione è viziato dall’illegalità del criterio adottato a tal fine. Altrimenti si dovrebbe ammettere che basti riportare il valore di partenza ai 100/70 per renderlo conforme alla legge. 

                                         Né basta obiettare, come fa l’autorità di tassazione, che il valore locativo stabilito nei periodi fiscali precedenti era stato accettato dai contribuenti, che non l’avevano contestato. La circostanza che tale importo non sia stato messo in discussione dai ricorrenti in precedenti periodi fiscali non impedisce certamente loro di farlo nell’ambito della tassazione relativa al periodo 2009. Basti pensare che, secondo il Tribunale federale, neppure il principio della buona fede vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore della contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793; il principio secondo cui le tassazioni divenute definitive sono vincolanti unicamente in relazione ai periodi che le riguardano è stato ribadito dal Tribunale federale ancora nella sentenza n. 2C_157/2010 e 2C_163/2010 del 12 dicembre 2010, consid. 11.8). Meno che mai sarà l’autorità a poter invocare la propria buona fede nei confronti di un contribuente che in periodi fiscali precedenti aveva accettato una certa valutazione del suo reddito.

                                         Se, dunque, ai contribuenti non potrebbe essere impedito di rimettere in discussione il valore locativo in un periodo fiscale successivo, meno che mai gli si potrà precludere la facoltà di contestare un nuovo (aumentato) reddito immobiliare, calcolato a partire dal valore locativo accertato in un precedente periodo fiscale.  

                                         3.3.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, di fronte alle contestazioni degli insorgenti in merito al valore locativo attribuito alla loro abitazione di vacanza, l’Ufficio di tassazione non può limitarsi ad opporre la circostanza che essi abbiano “accettato” in periodi fiscali precedenti l’importo che è servito da base per il calcolo del valore imposto.

                                         La decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’autorità fiscale perché entri nel merito delle censure dei contribuenti e determini il valore locativo dell’abitazione di vacanza dei ricorrenti, in modo rispettoso della legge applicabile e dei principi costituzionali.

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 29 settembre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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