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Ticino Camera di diritto tributario 02.02.2011 80.2010.121

2 febbraio 2011·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,213 parole·~6 min·3

Riassunto

Procedura: decisione su reclamo, motivazione contraddittoria, annullamento

Testo integrale

Incarto n. 80.2010.121

Lugano 2 febbraio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 12 ottobre 2010 contro la decisione del 6 ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                     -   RI 2 è proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________, su cui sorge l’abitazione della sua famiglia;

                                     -   nella dichiarazione fiscale 2008, i coniugi RI 1 e RI 2 attribuivano alla loro casa d’abitazione un valore locativo di fr. 7'110.–;

                                     -   notificando loro la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 4 giugno 2009, l’CO 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 194'100.– ed attribuiva all’abitazione dei contribuenti un valore locativo di fr. 19'200.–, argomentando che quest’ultimo era stato “rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona”;

                                     -   in seguito ad un reclamo dei contribuenti, che avevano chiesto che il valore di reddito fosse stabilito nella misura del 60% del valore di reddito risultante dal calcolo della stima ufficiale, l’autorità fiscale confermava la propria precedente decisione, in data 6 ottobre 2010, “preso atto degli affitti praticati nelle immediate vicinanze dell’immobile in questione e dei valori locativi applicati nel medesimo contesto”;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente il valore locativo della loro casa d’abitazione, chiedendo che lo stesso sia ridotto al 60% del valore di reddito secondo l’Ufficio di stima;

                                     -   i ricorrenti chiedono inoltre lo stralcio dalla sostanza imponibile dell’importo di fr. 220'000.–, qualificato “numerario”, “in quanto la nuova costruzione è compresa nel nuovo valore di stima tassato”.                           

                                     -   nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2010, l’Ufficio di tassazione ha proposto di stralciare quest’ultimo importo, chiedendo per contro la conferma del valore locativo, non avendo i ricorrenti “fornito prove circa l’iniquità del [loro] valore locativo”.

Diritto

                                     -   per quanto attiene al “numerario” di fr. 220'000.–, come confermato dall’autorità di tassazione nelle osservazioni al ricorso, si tratta effettivamente di un errore, per il fatto che si tratta del valore di investimento della nuova costruzione, che è tuttavia già compreso nel valore di stima ufficiale della casa;

                                     -   rimane litigioso solo il valore locativo dell’abitazione di __________, commisurato dall’Ufficio di tassazione in fr. 19'200.–

                                     -   secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;

                                     -   secondo l’art. 2 del Decreto esecutivo del 20 dicembre 2007 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 (RL 10.2.2.1.1), il valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1) e, in mancanza di altri elementi utili al calcolo del valore locativo, esso corrisponde di regola al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2);

                                     -   in una sentenza di principio del 9 maggio 2008, nota alle parti, questa Camera ha esaminato nel dettaglio la prassi dell’autorità fiscale cantonale, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, concludendo per la sua illegalità (CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008, in: RtiD II-2008 n. 3t; cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007; 80.2009.88 del 2 giugno 2010);

                                     -   nella fattispecie, in base alle indicazioni che si ricavano dagli atti tramessi alla Camera dall’Ufficio di tassazione, in seguito ad una nuova edificazione la proprietà immobiliare della ricorrente è stata oggetto di un aggiornamento particolare del valore di stima ufficiale, entrato in vigore nel 2008;

                                     -   in tale ambito, il valore di reddito della casa è stato commisurato in fr. 21'335.–, sicché l’ammontare del valore locativo risultante dalla decisione impugnata corrisponde esattamente al 90% del valore di reddito in questione (90% di fr. 21'335 = fr. 19'201.50);

                                     -   ne consegue che la decisione si fonda evidentemente sulla prassi illegale stabilita dall’art. 2 del citato Decreto esecutivo, sebbene la motivazione proposta dall’autorità fiscale faccia invece riferimento agli “affitti praticati nelle immediate vicinanze” ed ai “valori locativi applicati nel medesimo contesto”;

                                     -   a quest’ultimo riguardo, non vi è peraltro alcuna indicazione concreta che permetta di stabilire quali siano i termini di paragone adottati dall’autorità di tassazione;

                                     -   il semplice riferimento ad altri immobili situati in prossimità della casa d’abitazione dei ricorrenti è del tutto ininfluente, non essendo note le caratteristiche né dell’immobile della contribuente né dei menzionati termini di paragone;

                                     -   meno che mai si può pretendere che spetti ai contribuenti l’onere di provare “l’iniquità” del valore locativo stabilito con la decisione impugnata, cosa che corrisponderebbe ad una vera e propria inversione dell’onere probatorio;

                                     -   si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

                                     -   per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

                                     -   l’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti: una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W);

                                     -   nel caso in esame, la motivazione della decisione è del tutto insufficiente e, come già rilevato, appare anche in contraddizione con il contenuto della decisione;

                                     -   ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 6 ottobre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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