Incarto n. 80.2009.73
Lugano 3 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 maggio 2009 contro le decisioni del 17 aprile 2009 in materia di IC e IFD 2004, 2005 e 2006.
Fatti
A. Alla fine di ottobre del 2005, l’Ispettorato fiscale procedeva ad una verifica presso la __________ SA, officina meccanica, con sede a __________. Azionista di maggioranza, direttore e amministratore unico della società era RI 1. Nell’ambito di tale revisione, l’autorità fiscale rilevava fra l’altro che nel conto economico della società erano stati registrati come perdita straordinaria degli importi di denaro (fr. 2'039.– nel 2003 e fr. 24'471.– nel 2004) pagati dall’azionista, condannato, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione della __________ SA di __________, a risarcire la Cassa di compensazione AVS per mancato pagamento dei contributi per gli anni dal 1998 al 2000. Inoltre, l’Ispettorato aveva riscontrato altre spese non giustificate e vantaggi a favore dell’azionista, essenzialmente per l’uso privato di un’automobile.
Al termine della verifica, il 14 novembre 2005 l’Ispettorato fiscale, da una parte, e RI 1 ed i suoi consulenti, dall’altra, sottoscrivevano un verbale di audizione, nel quale definivano di comune accordo gli elementi imponibili per la tassazione della società nei periodi fiscali dal 2002 al 2004. Il verbale precisava che la ripresa relativa ai contributi AVS della __________ SA e quella per vantaggi dell’azionista (fr. 10'000.– nel 2004) sarebbero state effettuate anche nella partita personale di RI 1.
B. L’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava a RI 1 le seguenti tassazioni:
IC/IFD 2004
IC/IFD 2005
IC/IFD 2006
Data decisione
15.3.2006
24.9.2008
24.9.2008
Reddito attività dipendente
164'078.–
160'973.–
161'325.–
Vantaggi SA
–.–
10'000.–
10'000.–
Reddito imponibile IC
201'000.–
226'600.–
228'700.–
Reddito imponibile IFD
208'500.–
231'900.–
232'800.–
Il contribuente impugnava la tassazione IC/IFD 2004 con reclamo del 22 marzo 2006, contestando la valutazione delle azioni della __________ SA.
Con la decisione su reclamo del 9 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione aggiungeva ai proventi imponibili l’importo di fr. 10'000.–, con la seguente motivazione:
Come concordato con il rappresentante del contribuente in sede di audizione il 7 maggio 2008 vengono esposti fr. 10'000.– di vantaggi.
Le tassazioni IC/IFD 2005 e 2006 venivano invece impugnate con reclami del 30 settembre 2008, contestando la mancata deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.
I reclami venivano accolti con due decisioni del 5 novembre 2008, con cui veniva concessa una deduzione di fr. 5'720.– per spese di trasporto.
C. Il 17 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente tre decisioni di tassazione “dopo rettificazione su reclamo” per i periodi fiscali 2004, 2005, 2006. Ai proventi precedentemente accertati venivano aggiunti “altri redditi” per fr. 24'471.– ogni anno, con la seguente motivazione:
Ripresa contributi AVS __________ SA (fr. 24'471.–) come alle risultanze del verbale di audizione del 14.11.2005 redatto nell’ambito della verifica fiscale della spettabile __________ SA.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano l’annullamento delle tre decisioni “dopo rettificazione”. A loro avviso, l’autorità avrebbe in tal modo riaperto delle tassazioni già cresciute in giudicato, con una procedura non prevista dalle leggi applicabili. Secondo i ricorrenti, il fisco potrebbe aggiungere ad una tassazione degli elementi precedentemente non imposti sono qualora siano adempiuti i presupposti per il ricupero d’imposta.
Diritto
1. 1.1.
Come ricordato in narrativa, le tassazioni dei periodi fiscali in questione erano tutte già passate in giudicato nel momento in cui l’Ufficio di tassazione ha adottato le decisioni impugnate. Infatti, la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2004 era stata notificata al contribuente il 9 luglio 2008 e quelle per i periodi fiscali 2005 e 2006 il 5 novembre 2008.
1.2.
Secondo il Tribunale federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata dopo il decorso del termine di impugnazione, a determinate condizioni. A tale riguardo, devono essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta applicazione del diritto e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del diritto. Di solito, quest’ultimo prevale sul primo ed una revoca non è ammessa, se con la decisione amministrativa è sorto un diritto soggettivo oppure la decisione è scaturita nell’ambito di un procedimento in cui i contrapposti interessi dovevano essere verificati e fra loro soppesati oppure se il privato ha già fatto uso di un potere concessogli mediante la decisione. Tale regola non è tuttavia assoluta; anche in questi ultimi casi, una revoca può entrare in considerazione, se è richiesta da un interesse pubblico particolarmente importante (DTF 119 Ia 305 p. 310).
Interventi prima del subentrare della cosa giudicata non sono però soggetti alle stesse rigorose condizioni che valgono per la revoca di decisioni passate in giudicato. Determinante è a tale riguardo la considerazione che il principio della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento non possono avere lo stesso significato prima che subentri la res iudicata e dopo tale momento. Di solito, l’autorità può perciò ritornare su una propria decisione non impugnata, senza che siano adempiuti particolari presupposti, fintantoché non sia decorso il termine di impugnazione (DTF 107 V 191, 88 III 12 S. 14; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband 1990, n. 41 B I, p. 121; Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von Verwaltungsverfügungen, in ZBl 83/1982 p. 153; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, n. 1250 ss.).
1.3.
Fino al 1995 era controverso se le stesse regole valessero anche nell’ambito della procedura di tassazione fiscale. In una sentenza del 1954 (ASA 23 p. 40/41) il Tribunale federale aveva ancora potuto lasciare aperta la questione. Con una sentenza del 7 luglio 1995, l’Alta Corte ha deciso che decisioni in materia fiscale, cresciute in giudicato dal punto di vista formale, sono irrevocabili, mentre l’autorità di tassazione può in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 n. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).
Il Tribunale federale ha argomentato che la decisione di accertamento fiscale diventa definitiva per il contribuente così come per la collettività. La modificabilità di tali decisioni è soggetta a condizioni più restrittive, in primo luogo, in ossequio al principio della certezza del diritto e, in secondo luogo, per il fatto che vengono adottate nell’ambito di un procedimento di accertamento nel quale la fattispecie viene esaminata in modo particolarmente esauriente e che esse disciplinano il rapporto giuridico fiscale come una sentenza per un fatto temporalmente circoscritto e unico. Pertanto, su una decisione di tassazione si può ritornare solo eccezionalmente ed in particolar modo quando è adempiuto un presupposto legale per la revisione (DTF 98 Ia 568 p. 571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.).
Nonostante tali considerazioni, è però ammessa la revoca che intervenga durante il decorso del termine di impugnazione della tassazione. Il contribuente deve infatti fare i conti, entro tale lasso di tempo, anche con la possibilità di un reclamo dell’autorità stessa (in virtù del combinato disposto degli articoli 107 cpv. 1 e 132 cpv. 3 dell’abrogato DIFD). Finché il destino di una decisione è così precario, non si può infatti invocare la certezza del diritto. In considerazione del grande numero di simili decisioni, è necessario che il diritto sostanziale sia applicato in un procedimento semplice e rapido. All’autorità deve pertanto essere consentito di ritornare su una decisione non contestata, durante il decorso del termine di impugnazione (DTF 121 II 273 p. 276; v. anche Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I/2b, introduzione agli articoli 147-153, n. 1a, pp. 440-441).
1.4.
L’autorità fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (cfr. le sentenze CDT n. 80.2005.149 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 22t; CDT n. 80.2003.158 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 15t; CDT n. 80.2001.00111 del 14 settembre 2001, in RDAT I-2002 N. 11t).
La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 in re M.L.B.). Questa norma consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175 LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).
Altra eccezione è la rettificazione di errori di calcolo. Vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299 cpv. 3 LT; art. 150 LIFD; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re W.J.).
1.5.
Come detto, le tassazioni dell’imposta sul reddito per i periodi fiscali dal 2004 al 2006, erano passate in giudicato quando l’Ufficio di tassazione ha adottato le decisioni impugnate. Una loro revoca le era pertanto preclusa.
Se avesse ritenuto adempiuti i presupposti per un recupero d’imposta ed eventualmente per una procedura contravvenzionale, l’autorità fiscale avrebbe dovuto comunicare per iscritto al contribuente l’apertura di tali procedure, conformemente agli articoli 238 cpv. 1 e 266 cpv. 2 LT e 153 cpv. 1 e 183 cpv. 1 LIFD. L’autorità competente sarebbe stata l’Ufficio procedure speciali, come previsto dall’art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, per l’imposta cantonale, e dall’art. 10 del Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994, per l’imposta federale diretta.
2. Da quanto precede discende la conclusione che la decisione dell’autorità di tassazione di procedere ad una “rettifica” delle decisioni su reclamo, aggiungendo l’importo di fr. 24’471.– ai redditi dei periodi fiscali dal 2004 al 2006, non è legittima.
Tale conclusione consente di lasciare aperta la questione dell’adempimento delle condizioni per il ricupero d’imposta e per l’eventuale contravvenzione per sottrazione d’imposta, prima che l’autorità competente (l’Ufficio procedure speciali) abbia adottato una decisione in materia, al termine della relativa procedura.
3. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali. Agli insorgenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni “di tassazione dopo rettificazione su reclamo” del 17 aprile 2009 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: