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Ticino Camera di diritto tributario 03.04.2009 80.2009.45

3 aprile 2009·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,531 parole·~8 min·4

Riassunto

Revisione: sentenza della CDT considerata dal TF "decisione incidentale", non passata in giudicato

Testo integrale

Incarto n. 80.2009.45

Lugano 3 aprile 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

istanti

  RI 1  RI 2  tutti rappresentati da  RA 1   

oggetto

istanza del 31 marzo 2009 di revisione della sentenza del 24 ottobre 2007.

Fatti

                                     -   il 28 novembre 2005 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha notificato ai coniugi RI 1 le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002 nonché una decisione di tassazione mediante imposta annua intera di proventi straordinari realizzati nel 2001/2002 (periodo del "vuoto di tassazione");

                                     -   con decisioni del 21 dicembre 2006, l'Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto i reclami presentati dai contribuenti contro le decisioni di tassazione;

                                     -   contro le suddette decisioni, i contribuenti hanno interposto ricorso dinanzi alla Camera di diritto tributario il 21 dicembre 2006;

                                     -   con sentenza del 24 ottobre 2007 questa Corte ha statuito che:

                                         1)  le decisioni impugnate andavano annullate e gli atti rinviati all'Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in relazione alla definizione

                                              a)    del reddito aziendale dello studio legale,

                                              b)    del valore locativo degli immobili di __________ e

                                              c)    delle spese di manutenzione degli immobili di __________ per il periodo fiscale 1997/1998 (punto 1.1 del dispositivo);

                                         2) la RI 2 andava imposta "per trasparenza" (punto 1.2);

                                         3) il ricorso era respinto per quanto atteneva alla deduzione

                                              a)    delle perdite dell'azienda agricolo-forestale “__________”;

                                              b)    degli interessi passivi sul credito di costruzione (punto 1.3);

                                     -   il 26 novembre 2007 i coniugi RI 1 e la RI 2 sono insorti dinanzi al Tribunale federale mediante due ricorsi in materia di diritto pubblico (rispettivamente, per l’imposta federale diretta l'uno e per le imposte cantonali e comunali l’altro), chiedendo in via principale di annullare il punto n. 1.2 del dispositivo della decisione impugnata, di fissare le loro imposte personali senza addizionare i fattori della Fondazione e di constatare che quest'ultima era stata tassata a buon diritto quale soggetto autonomo;

                                     -   con sentenza del 31 ottobre 2008 (n. __________ e __________), la Seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i gravami, in quanto il giudizio cantonale impugnato costituiva una semplice decisione incidentale e non era adempiuto alcuno dei presupposti cui è subordinata l’ammissibilità di ricorsi contro tali decisioni;

                                     -   con istanza del 31 marzo 2009, i coniugi RI 1 e la RI 2 chiedono la revisione della sentenza della Camera di diritto tributario del 24 ottobre 2007;

                                     -   secondo gli istanti, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti __________, sarebbe emerso il sospetto che quest’ultimo abbia sottratto dagli atti fiscali, che concernono la tassazione dei coniugi RI 1, importanti documenti, fra i quali in particolar modo “lettere e atti scambiati fra il contribuente e la AFC relativamente all’eventuale ammissibilità nel Canton Ticino della RI 2“;

Diritto

                                     -   l’istituto della revisione, invocato dai ricorrenti, è retto dagli artt. 147 segg. LIFD, rispettivamente dagli artt. 232 segg. LT;

                                     -   secondo il capoverso 1 di tali norme, di uguale tenore, una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio, se:

a)     vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)     l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato princìpi essenziali della procedura;

c)      se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

                                     -   quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT);

                                     -   la revisione è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT ed art. 147 cpv. 2 LIFD);

                                     -   entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, il contribuente deve formulare l'istanza di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda (artt. 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD), comunque al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza (art. 233 LT, art. 148 LIFD);

                                     -   per la sola lettera d dell'art. 232 cpv. 1 LT, il termine di inoltro è di trenta giorni;

                                     -   la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

                                     -   evidentemente, la RI 2 non è legittimata a chiedere la revisione della sentenza, che concerne la tassazione dei coniugi RI 1;

                                     -   nella misura in cui l’istanza di revisione è stata inoltrata dalla fondazione, la stessa è pertanto irricevibile già per carenza di legittimazione;

                                     -   ma questa Camera non può neppure entrare nel merito dell’istanza di revisione proposta dai contribuenti stessi;

                                     -   infatti, la legge prevede il rimedio giuridico straordinario della revisione per modificare le decisioni o sentenze passate in giudicato;

                                     -   ora, nella fattispecie, la sentenza della Camera di diritto tributario, come pure le decisioni dell’Ufficio di tassazione su cui essa si è pronunciata, non sono passate in giudicato;

                                     -   si è ricordato infatti che i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 24 ottobre 2007 con due ricorsi al Tribunale federale, il quale tuttavia li ha dichiarati inammissibili;

                                     -   a tale proposito, la legge federale sul Tribunale federale (LTF) distingue tre tipi di decisioni (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 25 luglio 2007 in DTF 133 V 477 consid. 4.1):

·        la decisione finale è una decisione che pone fine al procedimento (art. 90 LTF), sia che abbia natura sostanziale sia che pronunci l’inammissibilità (p. es. per incompetenza ratione loci);

·        la decisione parziale (art. 91 LTF) è una sorta di variante della decisione finale, che si pronuncia definitivamente su una o più conclusioni, senza porre fine totalmente al procedimento;

·        la decisione pregiudiziale o incidentale (articoli 92-93 LTF) è una decisione che non pone fine al procedimento (e che non è pertanto né finale né parziale) e può avere natura sostanziale o formale;

                                     -   come ha ricordato la sentenza del Tribunale federale, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi degli istanti, la decisione della Camera di diritto tributario, che ha deciso in via definitiva “alcuni aspetti parziali di merito del litigio, tra cui il principio della tassazione per trasparenza”, sarebbe stata considerata una “decisione finale parziale, impugnabile sui punti non toccati dal rinvio per accertamenti”, in base alla giurisprudenza relativa al ricorso di diritto amministrativo (cfr. sentenza del 31 ottobre 2008, consid. 3.4);

                                     -   tuttavia, secondo la nuova prassi concernente il ricorso in materia di diritto pubblico, la stessa sentenza è stata considerata una decisione incidentale, per il fatto che i giudici cantonali “non si sono pronunciati a titolo definitivo su una tra varie domande giudicabili a titolo indipendente, ma su una tra varie censure concernenti l’unica conclusione ricorsuale… ovvero l’allestimento delle decisioni di tassazione come ai valori indicati nelle dichiarazioni fiscali” (ibidem);

                                     -   secondo l’art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali, diverse da quelle che concernono la competenza e la ricusazione, se:

                                         a.   esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o

                                         b.   l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa;

                                     -   avendo ritenuto che nessuna delle due condizioni previste dall’articolo citato fosse adempiuta nel caso concreto, il Tribunale federale ha dunque dichiarato inammissibili i ricorsi dei contribuenti;

                                     -   ne consegue che, pur essendosi questa Camera pronunciata in modo definitivo su alcune questioni contestate, fra cui la tassazione per trasparenza dellaRI 2, la relativa decisione non può tuttavia considerarsi passata in giudicato, proprio perché considerata meramente incidentale dal Tribunale federale e pertanto suscettibile di ricorso in materia di diritto pubblico insieme alla decisione sugli aspetti per i quali la Camera aveva rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione;

                                     -   l’istanza di revisione è pertanto irricevibile anche nella misura in cui è stata presentata dai contribuenti stessi, in quanto rivolta contro una decisione non ancora passata in giudicato;

                                     -   visto l’esito dell’istanza, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico degli istanti in solido.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1’100.–

                                         sono a carico degli istanti in solido.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-    .  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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